La dichiarazione anagrafica non ha efficacia costitutiva della convivenza di fatto

Il Ministero dell’Interno ha espresso il proprio parere circa l’applicazione dell’articolo 1, comma 36, l. numero 76/2016, in materia di convivenze di fatto, a due cittadini italiani residenti all’estero.

Convivenza di fatto tra cittadini italiani residenti all’estero. Con la circolare numero 231 del 6 febbraio 2017, il Ministero dell’Interno ha fornito il proprio parere in merito al rigetto da parte di un Comune della richiesta di costituzione della convivenza di fatto tra due cittadini italiani residenti all’estero presentata dall’Ambasciata di Bangkok in quanto «la disciplina introdotta dalla l. numero 76/2016 in materia di convivenza di fatto, si applica per “espressa previsione di legge” solo a cittadini italiani o stranieri, residenti in Italia e non ne prevede l’applicazione ai cittadini AIRE». Il Ministero rileva che, già in precedenza, aveva chiarito che l’iscrizione delle convivenze di fatto deve essere eseguita secondo le procedure previste e disciplinate dall’ordinamento anagrafico ed, in particolare, dagli articolo 4 e 13 d.r.r. numero 223/1989, come espressamente richiamati dall’articolo 1, comma 37, l. numero 76/2016 circ. numero 7/2016 . Tale comma, nel fare salva la sussistenza dei presupposti della convivenza di fatto indicati nel comma 36, finalizza gli istituti dell’ordinamento anagrafico all’accertamento della stabile convivenza e non già alla costituzione della convivenza di fatto. Pertanto, il Comune richiesto dovrà provvedere a registrare i cittadini conviventi residenti all’estero nella scheda di famiglia anagrafica AIRE, in quanto iscritti nello stesso comune AIRE e residenti allo stesso indirizzo estero. Fonte www.ilfamiliarista.it

PP_FAM_17CircMinInt6_s