“Ha ucciso Yara”, tutto falso: accuse cadute, indennizzo per Fikri. Escluse, però, depressione e perdita del lavoro

Riconosciuti poco meno di 10mila euro all’uomo ingiustamente accusato di avere ucciso Yara Gambirasio e di averne poi occultato il cadavere. Respinta la richiesta di Fikri di vedere ampliato l’indennizzo conteggiando anche le ripercussioni subite dopo la scarcerazione. Per i giudici gli effetti negativi, come depressione e perdita del lavoro, sono stati provocati non dalla detenzione ma dalla lunga durata delle indagini preliminari.

Tre giorni in carcere, e, soprattutto, la gogna mediatica per la tremenda accusa di avere ucciso la piccola Yara Gambirasio. Quell’incubo – parliamo di dicembre 2010 –, per Mohamed Fikri, si è concluso con la archiviazione del procedimento a suo carico, liberandolo da ogni pesantissimo addebito, ma anche con strascichi difficili da immaginare Quali strascichi? Perdita del lavoro, stato depressivo, ricorso a farmaci. Tutto non discutibile, eppure irrilevante nel calcolo dell’indennizzo che lo Stato italiano ha dovuto versare a Fikri, indennizzo limitato a neanche 10mila euro Cass., sentenza numero 5886/2015, Quarta Sezione Penale, depositata oggi . Incubo. Oltre 2 anni terribili prima l’accusa di avere ucciso Yara Gambirario, poi la custodia in carcere – «detenzione subita dal 5 al 7 dicembre 2010» –, infine, a febbraio 2013, «l’archiviazione del procedimento a suo carico». Proprio l’azzeramento di ogni addebito – con «decreto del 14 febbraio 2013» – permette a Fikri di tirare un enorme sospiro di sollievo, e di tirarsi fuori da una pesante gogna mediatica, in cui lui ha dovuto recitare la parte del ‘mostro’. Ciò, però, non gli consente di evitare ripercussioni subite a seguito della «scarcerazione», come, ad esempio, «la perdita del lavoro». Per i giudici è legittimo il «diritto» di Fikri alla «riparazione», anche perché nel suo «comportamento» non erano «individuabili gli estremi della colpa grave». Assolutamente illegittima la «detenzione», quindi, e pieno diritto al relativo «indennizzo», quantificato dai giudici in appena 9.780 euro. Indennizzo. Per Fikri, però, i giudici hanno compiuto un errore, limitando «le voci di indennizzo ai giorni di carcerazione e al danno morale, oltre a limitati danni materiali», pur avendo preso atto del «danno esistenziale derivato dal turbamento personale patito, anche subito dopo la scarcerazione, per effetto della enormità dell’accusa» nonché delle «conseguenze derivate dalla carcerazione, quali la perdita del lavoro, lo stato depressivo, il costo dei farmaci». Tale obiezione, però, viene ritenuta non accoglibile dai giudici della Cassazione, i quali sanciscono la «congruità della somma liquidata» a Fikri «a titolo di riparazione», somma calcolata non solo con riferimento al «parametro aritmetico» ma anche alla «particolare afflittività della carcerazione, patita in regime di isolamento». Nessun dubbio, per i giudici del ‘Palazzaccio’, sul «riconoscimento di danni morali riconducibili alla privazione della libertà», anche tenendo presente la «sofferenza determinata dal discredito sociale derivante dall’essere stato tratto in arresto come autore di delitti particolarmente infamanti, discredito amplificato e territorialmente esteso dal risalto mediatico della vicenda». Allo stesso tempo, aggiungono ancora i giudici, si è tenuto conto «anche dell’inevitabile turbamento personale» di Fikri «anche nel periodo immediatamente successivo alla scarcerazione, per l’enormità dell’accusa». Ciò significa che i calcoli fatti dai giudici della Corte d’Appello sono corretti, e condivisi in Cassazione «8mila euro a titolo di danni morali 580 euro per spese sostenute in diretta dipendenza della carcerazione 1.200 euro per i 3 giorni di custodia cautelare». E questo quadro non può essere scalfito, affermano ora i giudici di terzo grado, dal richiamo fatto da Fikri a «ulteriori danni, derivanti dalla perdita di lavoro, dallo stato depressivo, dal costo sostenuto per i farmaci, dal danno biologico ed esistenziale», per la semplice ragione – messa ‘nero su bianco’ in Corte d’Appello – che tali danni sono stati provocati dal «protrarsi, per un considerevole lasso di tempo, della condizione di indagato di gravissimi delitti» e non dalla «subita carcerazione». Nessun dubbio, quindi, sulle ripercussioni negative lamentate da Fikri, ma esse non possono essere valutate per il calcolo dell’«indennizzo» che resta fermo a neanche 10mila euro.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 30 gennaio – 9 febbraio 2015, numero 5886 Presidente Brusco – Relatore Dovere Ritenuto in fatto 1. F.M. ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe che gli ha riconosciuto il diritto all'indennizzo per l'ingiusta detenzione subita dal 5 al 7 dicembre 2010 custodia cautelare in carcere , in relazione all'omicidio e all'occultamento del cadavere della minore Y.G., reati dai quali il F. é stato riconosciuto estraneo, sicché é stata disposta l'archiviazione del procedimento a suo carico con decreto del 14.2.2013. 2. La Corte territoriale ha ravvisato la sussistenza dei presupposti del diritto alla riparazione di cui all'articolo 314, 10 comma, cod. proc. penumero , ritenendo che nel comportamento del F. non fossero individuabili gli estremi della colpa grave, preclusiva al riconoscimento dell'indennizzo richiesto ed ha pertanto riconosciuto il diritto all'indennizzo, il cui ammontare é stato determinato in complessivi euro 9.780,00. 3. Con il ricorso il F. deduce vizio motivazionale. Evidenzia che la Corte di Appello ha dato atto del danno esistenziale derivato dal turbamento personale patito dal F. anche subito dopo la scarcerazione, per effetto della enormità dell'accusa, nonché delle conseguenze derivate dalla carcerazione, quali la perdita del lavoro, lo stato depressivo, il costo dei farmaci, ma ha poi limitato le voci di indennizzo ai giorni di carcerazione e al danno morale, oltre a limitati danni materiali. Così facendo la Corte di Appello non ha tenuto conto delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà. Inoltre non ha esplicitato quale criterio sia stato utilizzato per la liquidazione dei danni morali. 4. Con memoria depositata il 14.1.2015 l'Avvocatura dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 5. II ricorso è infondato, nei termini di seguito precisati. 5.1. La giurisprudenza di legittimità si è stabilmente orientata v. Sezioni unite, 9 maggio 2001, Caridi per la necessità di contemperare il parametro aritmetico - costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'articolo 315, comma 2 cod. proc. penumero euro 516.456,90 ed il termine massimo della custodia cautelare di cui all'articolo 303, comma 4, lett. c cod. proc. penumero espresso in giorni sei anni ovvero 2190 giorni , moltiplicato per il periodo anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita - con il potere di valutazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto in tal senso anche Sez. 4, numero 34857 del 17/06/2011 - dep. 27/09/2011, Giordano, Rv. 251429 , che non può mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito. Si è così superato il contrasto tra le opposte tesi dell'assoluta insufficienza del solo criterio aritmetico Sez. 4, Sentenza numero 915 del 15/03/1995 P.G. in proc. Ministro lavoro Rv. 201632 e della onnicomprensività di tale criterio Sez. 3, Sentenza numero 28334 del 29/04/2003, Porfidia, Rv. 225963 . Dato di partenza della valutazione indennitaria, che va necessariamente tenuto presente, è costituito, pertanto, dal parametro aritmetico individuato, alla luce dei criteri sopra indicati, nella somma di euro 235,82 per ogni giorno di detenzione in carcere ed in quella di euro 120,00 per ogni giorno di arresti domiciliari, in ragione della ritenuta minore afflittività della pena . Siffatto parametro non è vincolante in assoluto ma, raccordando il pregiudizio che scaturisce dalla libertà personale a dati certi, costituisce il criterio base della valutazione del giudice della riparazione, il quale, comunque, potrà derogarvi in senso ampliativo purchè nei limiti del tetto massimo fissato dalla legge oppure restrittivo, a condizione però che, nell'uno o nell'altro caso, fornisca congrua e logica motivazione della valutazione dei relativi parametri di riferimento. Il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione é sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta Sez. 4, numero 10690 del 25/02/2010 - dep. 18/03/2010, Cammarano, Rv. 246424 . 5.2. Nel caso in esame, l'ammontare determinato dalla Corte di Appello evidenzia un esplicito riferimento al parametro aritmetico ed una egualmente esplicita correzione di tale importo da 235,82 a 400,00 euro al giorno per la particolare afflittività della carcerazione, patita in regime di isolamento quindi l'avvenuto riconoscimento dell'esistenza di danni morali riconducibili alla privazione della libertà si tratta, per la Corte distrettuale, della sofferenza determinata dal discredito sociale derivante dall'essere stato tratto in arresto come autore di delitti particolarmente infamanti discredito amplificato e territorialmente esteso dal risalto mediatico della vicenda. In tale valutazione la Corte territoriale ha tenuto altresì conto anche dell'inevitabile turbamento personale che ne é derivato anche nel periodo immediatamente successivo alla scarcerazione per l'enormità dell'accusa ed ha quindi liquidato euro 8.000,00 a titolo di danni morali, come appena descritti, 580 euro per spese sostenute in diretta dipendenza della carcerazione, 1.200,00 euro per i tre giorni di custodia cautelare. La Corte di Appello ha invece respinto la richiesta di riconoscimento di ulteriori danni, ed in particolare dei danni derivanti dalla perdita di lavoro, dallo stato depressivo, dal costo sostenuto per i farmaci, dal danno biologico ed esistenziale, ritenendoli pregiudizi non strettamente ed inscindibilmente collegati alla privazione della libertà personale ma riconducibili alla lunga durata delle indagini preliminari oltre un anno dall'arresto del F. . Orbene, l'ampia e congrua motivazione resa dalla Corte di Appello sottrae questa alle censure avanzate dal ricorrente. Il nucleo delle stesse concerne la mancata liquidazione dei danni derivanti dalla perdita di lavoro, dallo stato depressivo, dal costo dei farmaci, dal danno biologico ed esistenziale ma la Corte distrettuale ha ritenuto che si tratti di danni conseguenti al protrarsi della condizione di indagato di gravissimi delitti per un considerevó.le lasso di tempo non già alla subita carcerazione. A tale affermazione il ricorrente' contrappone una mera asserzione, ovvero che si tratti di pregiudizi che appaiono evidentemente collegati alla privazione della libertà personale e la circostanza di aver dato dimostrazione dell'esistenza dei danni richiesti. Ma, rilevato che la Corte di Appello non mette in dubbio l'esistenza di danni ulteriori rispetto a quelli positivamente valutati, l'accertamento della derivazione della perdita di lavoro, dello stato depressivo e del costo dei farmaci e di un ulteriore danno biologico ed esistenziale dalla carcerazione o dalla durata delle indagini é questione di merito che compete al giudice territoriale. 5.3. Quanto al criterio utilizzato per la liquidazione dei danni morali, non risponde al vero che la Corte di Appello non lo abbia reso manifesto. Vale rammentare che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, nel far ricorso alla liquidazione equitativa, deve sintetizzare i fattori di analisi presi in esame ed esprimere la valutazione fattane ai fini della decisione, non potendo il giudizio di equità risolversi nel merum arbitrium , ma dovendo invece essere sorretto da una giustificazione adeguata e logicamente congrua, così assoggettandosi alla possibilità del controllo da parte dei destinatari e dei consociati Sez. 4, numero 21077 del 01/04/2014 - dep. 23/05/2014, Silletti, Rv. 259236 . Nella specie, la Corte di Appello ha richiamato, quali fattori di analisi, l'incensuratezza, il discredito sociale e il turbamento personale del F., valutati anche alla luce della `estrema limitatezza della carcerazione', così formulando un'argomentazione che manifesta la presa in considerazione di dati di sicura esistenza e pertinenza ed una loro analisi nient'affatto illogica. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Segue al rigetto, a norma dell'articolo 616 cod. proc. penumero , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio a favore dei Ministero resistente, spese che si liquidano in euro 1000,00. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese dì giudizio a favore del Ministero resistente, spese che si liquidano in euro 1000,00.