La parte civile non è legittimata all’impugnazione della sentenza di primo grado che abbia deliberato l’improcedibilità dell’azione penale.
Così ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza numero 3789/16, depositata il 29 gennaio. Il fatto. La ricorrente, parte civile in un processo penale, adisce la Cassazione per chiedere l’annullamento della sentenza del Tribunale di Catania, in cui invocava la pronuncia del Giudice sugli effetti civili, per ottenere il risarcimento dei danni, dopo l’estinzione di un reato per prescrizione. Impugnazione della parte civile. La Corte ritiene legittima la decisione del Giudice e dichiara infondato il ricorso. Infatti, l’impugnazione proposta dalla parte civile, nel caso di estinzione del reato per prescrizione, impone l’obbligo di pronunciarsi sugli effetti civili solo per il Giudice d’appello e per la Corte di Cassazione. Questo assunto è posto a garanzia del principio generale del sistema processuale secondo cui il Giudice dell’impugnazione non può esercitare poteri che il Tribunale di primo grado non ha adoperato, impedendo così di deliberare su una domanda civile al di fuori dei casi di condanna. Come affermato dalle S.U. Cass., numero 1768/2011 , solo la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha effetto di giudicato, nel giudizio civile o amministrativo, per il risarcimento del danno, mentre nelle sentenze in cui il reato è estinto per prescrizione non va riconosciuta nessuna efficacia extra-penale. Legittimazione della parte ad impugnare. Quindi, l’impugnazione per essere ammissibile deve essere finalizzata all’eliminazione della lesione concreta di un diritto o di un interesse giuridico di chi propone impugnazione, ma questo non è configurabile nel caso di specie dato che alla ricorrente non è preclusa la possibilità di porre in essere un’azione civile. Così procedendo, la Corte afferma il principio per cui in caso di sentenza di primo grado, che abbia deliberato l’improcedibilità dell’azione penale, la parte civile non è legittimata all’impugnazione. Allo stesso tempo, se la parte civile contesta l’intervenuta prescrizione rimane priva di interesse all’impugnazione, poiché si tratta comunque di una deliberazione che non osta l’esercizio dell’azione civile nell’apposita sede. Per questi motivi la Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 19 29 gennaio 2016, numero 3789 Presidente Izzo– Relatore Piccialli Ritenuto in fatto La parte civile O.T. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che ha confermato quella di primo grado, di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di G.S., chiamato a rispondere di lesioni personali colpose ex articolo 590 c.p. in danno della stessa. Il giudice di appello, sulla doglianza proposta dalla parte civile di omessa pronuncia sulle statuizioni civili da parte del giudice di primo grado, affermava che ai sensi dell'articolo 578 c.p.p l'obbligo di pronunciarsi sugli effetti civili nel caso di estinzione dei reato per prescrizione è previsto dal legislatore soltanto per il giudice di appello e la Corte di cassazione, limitatamente ai casi in cui la prescrizione sia intervenuta dopo la sentenza di condanna in primo grado dell'imputato alle restituzioni od al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Con tre motivi, strettamente connessi, la ricorrente lamenta che il giudicante, travisando i ben distinti ambiti di applicazione degli articolo 576 e 578 c.p.p, non si sia pronunciato sui capi civili. Si deduce, in particolare, che la norma posta a fondamento dell'atto di appello era l'articolo 576 c.p.p., secondo la quale la parte civile può impugnare le sentenze di proscioglimento quindi, anche quelle di prescrizione , sia pure ai soli effetti civili. Lamenta altresì la violazione dell'articolo 573 c.p.p. per avere il giudicante omesso di prendere in considerazione le conclusioni dei rappresentante della pubblica accusa che aveva chiesto la condanna dell'imputato. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Il giudice di appello ha rigettato l'impugnazione proposta dalla parte civile richiamando l'articolo 578 c.p.p., secondo il quale l'obbligo di pronunciarsi sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per prescrizione è previsto dal legislatore soltanto per il giudice di appello e la Corte di cassazione, limitatamente ai casi in cui la prescrizione sia intervenuta dopo la sentenza di condanna in primo grado dell'imputato alle restituzioni od al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Come è noto, la norma citata, evocata dal giudicante che costituisce deroga al principio che il giudice penale in tanto può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente pervenga a una dichiarazione di responsabilità penale ha inteso tener ferme le disposizioni dei capi della sentenza che concernono l'azione civile nei soli casi in cui, in primo grado o in secondo grado se ci riferisca al giudizio di legittimità , sia sta pronunciata sentenza di condanna ciò che trova il suo fondamento nella considerazione che il legislatore ha voluto far permanere la sentenza di condanna su restituzioni e risarcimento solo nel caso di un duplice controllo giurisdizionale positivo sulla responsabilità penale dell'imputato. L'articolo 578 c.p.p.si riferisce, pertanto, al caso in cui l'impugnazione sia dell' imputato o del p.m. e solo in questa ipotesi richiede che, in presenza di una declaratoria di amnistia o di prescrizione,per decidere agli effetti civili,vi debba essere stata in precedenza una valida pronuncia di condanna alla restituzione o al risarcimento. Detto altrimenti il presupposto per applicare l'articolo 578 c.p.p. è costituito dalla pronuncia di una sentenza di condanna nei confronti dell'imputato, e mira, nonostante la declaratoria di prescrizione, a mantenere, in assenza di un'impugnazione della parte civile, la cognizione del giudice dell'impugnazione sulle disposizioni e sul capo della sentenza del precedente grado che concerne gli interessi civili. In questa prospettiva è evidente l'inapplicabilità al caso in esame dell'articolo 578 c.p.p., come sostenuto dalla ricorrente, giacchè la sentenza di primo grado non è stata di condanna e l'appello è stato proposto solo dalla parte civile. L'articolo 576 c.p.p, richiamato dalla parte civile, disciplina, invece, una situazione diversa, laddove la norma citata riconosce alla parte civile il diritto ad una decisione sul merito della propria domanda e conferisce al giudice dell' impugnazione il potere di decidere sulla domanda al risarcimento ed alle restituzioni. Va,però, precisato che secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte v Sezioni unite 11 luglio 2006, numero 25083, Negri e, da ultimo, Sezione VI, 21 marzo 2013, numero 19540, Failla, rv. 255668 , condivisa dal Collegio, deve escludersi, nell'ipotesi che la prescrizione preesista alla sentenza di primo grado, che il giudice della impugnazione, pure adito ai sensi dell'articolo 576 c.p.p, possa provvedere, sia pure ai limitati effetti civili, ostandovi il chiaro disposto dell'articolo 538 c.p.p., comma 1, c.p.p., secondo il quale il giudice decide sulla domanda di restituzione o risarcimento solo quando pronuncia sentenza di condanna. Tale conclusione è fondata sulla condivisibile considerazione che l'articolo 538 c.p.p. non potrebbe essere derogato dall'articolo 576 c.p.p., perché principio generale del sistema processuale è che il giudice dell'impugnazione non può esercitare poteri che il giudice di prime cure non avrebbe potuto esercitare. In sostanza, l'assunto è che poiché l'articolo 538, comma 1, c.p.p., impedisce al giudice di primo grado di deliberare sulla domanda civile al di fuori dei casi di condanna e quindi certamente non quando attesta la già intervenuta prescrizione del reato , del tutto asistematica sarebbe la previsione che un tal potere di deliberazione fosse invece riconosciuto al giudice dell'impugnazione. La decisione di segno diverso v. Sezione V, 27 ottobre 2010, numero 3670/2011, Pace, rv. 249698 secondo la quale l'articolo 576 c.p.p., attribuisce al giudice penale dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda di risarcimento, ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto, in quanto costituisce deroga all'articolo 538 c.p.p, in realtà non affronta il tema della sussistenza dell'interesse della parte civile all'impugnazione ex articolo 576 c.p.p. Il principio affermato dalla sentenza 19540/2013 è applicabile al caso in esame in cui la sentenza di primo grado aveva deliberato l'improcedibilità dell'azione penale perché ìl reato ascritto all'imputato era già estinto per prescrizione e tale decisione non è stata oggetto di contestazione dalla parte civile, che ha lamentato esclusivamente l'omessa pronuncia sulle statuizioni civili. Alla stessa conclusione si perviene, come evidenziato dalla richiamata sentenza,alla luce dell'articolo 652 c.p.p, che disciplina l'efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno. Come affermato dalle Sezioni unite civili, con la sentenza 1768/2011, la disposizione di cui all'articolo 652 c.p.p. così come quelle degli articolo 651, 653 e 654 c.p.p. costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, in quanto tale soggetta ad un'interpretazione restrittiva e non applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima pronunciata a seguito di dibattimento ha effetto di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed ii risarcimento del danno, mentre alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale, benché, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto. Tale principio di diritto ha trovato conferma nella recente sentenza delle Sezioni unite penali di questa Corte v. sentenza 21 giugno 2012, numero 35599, De Marco, rv. 253242 , in cui, sia pure con riferimento ad una fattispecie in tema di improcedibilità per difetto di valida querela, è stato affermato che la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azio.ne civilistica. La sentenza sopra indicata ha, in particolare, sottolineato che l'interesse della parte civile all'impugnazione deve essere apprezzabile non solo in termini di attualità ma anche di concretezza e deve essere correlato agli effetti primari e diretti dei provvedimento da impugnare. L'interesse sussiste, pertanto, solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del contesto pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella determinatasi con la pronuncia giudiziale. In conclusione, l'impugnazione per essere ammissibile, deve tendere all'eliminazione della lesione concreta di un diritto o di un interesse giuridico del proponente l'impugnazione. Situazione non configurabile nel caso in esame in cui, per quanto sopra esposto, va esclusa l'efficacia extrapenale delle sentenze che dichiarano estinto il reato per prescrizione. Può, pertanto, affermarsi il principio di diritto secondo il quale ove non contesti la già intervenuta prescrizione del reato, la parte civile non è legittimata alla impugnazione di sentenza di primo grado che abbia deliberato l'improcedibilità dell'azione penale . Appare, peraltro, opportuno precisare che ove, invece, contesti la già intervenuta prescrizione, la parte civile è in ogni caso priva di interesse all'impugnazione trattandosi di deliberazione che ai sensi dell'articolo 652 c.p.p non pregiudica in alcun modo l'utile esercizio dell'azione civile nella sede propria. Anche l'ultimo motivo è infondato. Non è configurabile la violazione dell'articolo 573 c.p.p., giacchè l'appello è stato introdotto dall'impugnazione della parte civile ai sensi dell'articolo 576 c.p.p., comma 1, prima parte e trattato con le forme ordinarie del processo penale, con la partecipazione e le conclusioni della parte pubblica. Al rigetto dei ricorso consegue ex articolo 616 c.p.p la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.