Il creditore può aspettare un momento più opportuno per “azzannare alla gola” lo stato passivo

In materia di accertamento del passivo, la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta automaticamente acquiescenza alla proposta e decadenza dalla possibilità di proporre opposizione.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 23462, depositata il 4 novembre 2014. Il caso. Il tribunale di Reggio Emilia dichiarava inammissibile il ricorso di un creditore di una s.r.l. passiva contro lo stato passivo del fallimento, con cui il suo credito era stato ammesso al passivo fallimentare in via chirografaria, in quanto si trattava di prestazione anteriore al biennio. Secondo i giudici di merito, l’uomo non aveva presentato osservazioni al progetto di stato passivo predisposto dal curatore e non era comparso all’udienza di discussione dello stato passivo, con conseguente preclusione della possibilità di proporre opposizione ai sensi degli articolo 98 e 99 l. f Il creditore ricorreva in Cassazione, deducendo violazione della normativa fallimentare, in quanto l’articolo 95 l.f., nel prevedere che i creditori possano esaminare il progetto di stato passivo, presentare osservazioni scritte e produrre nuovi documenti, attribuisce loro una facoltà, non un obbligo. Esclusa l’automaticità. La Corte di Cassazione ricorda che, in materia di accertamento del passivo, la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta automaticamente acquiescenza alla proposta e decadenza dalla possibilità di proporre opposizione. Non è infatti applicabile l’articolo 329 c.p.c. acquiescenza totale o parziale , non essendo il provvedimento giudiziale ancora stato emesso. Potere, non dovere. In più, l’articolo 95, comma 2, l.f. stabilisce che i creditori possano esaminare il progetto, senza però l’onere di replica alle difese ed alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l’esame dello stato passivo. Questo, perciò, non può essere considerato il termine deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse sulla domanda di ammissione. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione al tribunale di Reggio Emilia.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 23 settembre – 4 novembre 2014, numero 23462 Presidente Di Palma – Relatore Bisogni Fatto e diritto Letta la memoria difensiva del ricorrente del 10 settembre 2014 per la discussione in camera di consiglio del ricorso Rilevato che, in data 9 giugno 2014, è stata depositata relazione ex articolo 380 bis c.p.c. che contiene un evidente errore materiale quanto alla proposta di rigetto del ricorso in luogo dell'accoglimento che risulta invece essere la conclusione coerente con il tenore della relazione che qui si riporta 1. Il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto del 7 febbraio 2013, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, ex articolo 98 L.F., da G.S. avverso lo stato passivo del fallimento PM s.r.l. con il quale il suo credito di 87.840,29 euro era stato ammesso al passivo fallimentare in via chirografaria trattandosi di prestazione anteriore al biennio. Ha ritenuto il Tribunale che non avendo il ricorrente presentato osservazioni al progetto di stato passivo predisposto dal curatore e non essendo comparso all'udienza di discussione dello stato passivo era ormai preclusa la possibilità di proporre opposizione ex articolo 98 e 99 L.F. 2. Contro il decreto del Tribunale di Reggio Emilia ricorre per cassazione G.S. deducendo la violazione degli articolo 95, comma 2, 98 e 99 L.F. nonché dell'articolo 115 c.p.c. Secondo il ricorrente la tesi interpretativa del Tribunale non può trovare accoglimento, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità Cass. civ. 5659/2012, 11026/2012 perché l'articolo 95 L.F., nel prevedere che i creditori possano esaminare il progetto di stato passivo, presentare osservazioni scritte o produrre nuovi documenti, attribuisce agli stessi una facoltà nel loro interesse e non impone un obbligo. Né può essere invocata la norma di cui all'articolo 115 c.p.c. destinata a operare solo sul piano probatorio. 3. Non svolge difese la curatela fallimentare. Ritenuto che 4. In tema di accertamento del passivo, la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione infatti, non può trovare applicazione il disposto dell'articolo 329 cod. proc. civ. rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora emesso. Inoltre l'articolo 95, secondo comma, legge fall., introdotto dal d.lgs.12 dicembre 2007, numero 169, prevede che i creditori possano esaminare il progetto, senza porre a loro carico un onere di replica alle difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Deve, pertanto, escludersi che il termine predetto sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione Cass. civ. sezione I numero 5659 del 10 aprile 2012 e Cass. civ. ord. sezione VI-1 numero 20583 del 6 settembre 2013 . Ritenuto che tale relazione appare condivisibile e pertanto il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Reggio Emilia che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Reggio Emilia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.