Le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente più forte nell'ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente e sono, pertanto, prive di efficacia, a norma dell'articolo 1341, comma 2, c.c., qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente, anche quando hanno carattere di reciprocità e bilateralità.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 20402/15, depositata il 12 ottobre. Il caso. Una società che si occupava della vendita di prodotti petroliferi, stipulava - con un privato - un contratto per l'installazione di un distributore di gas. L'accordo prevedeva una durata minima, rinnovo automatico e, in caso di risoluzione del contratto, possibilità di acquisto della struttura da parte del proprietario del suolo o diritto dell'installatore di ritornare in possesso della strumentazione. Alla prima scadenza, considerata la mancata disdetta, la società riteneva il contratto rinnovato automaticamente. Successivamente, il proprietario del suolo aveva chiesto la restituzione del cespite e la rimozione dell'impianto. Il gestore, di sua iniziativa, rimuoveva l'impianto e ne istallava uno nuovo con esposizione di marchio riferibile ad altra compagnia petrolifera. La prima società installatrice chiedeva la rimozione del nuovo impianto e la ricollocazione del primo impianto. Sante il silenzio del proprietario del suolo, la società petrolifera conveniva in giudizio il gestore, chiedendo che fosse accertata e dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del proprietario del suolo con condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata vendita di prodotti petroliferi. Parte convenuta respingeva ogni addebito. Il giudice di pace accoglieva la domanda formulata da parte attrice. Il tribunale accoglieva l'appello e riformava la sentenza di primo grado rigettando la domanda di parte attrice. Le parti hanno proposto ricorso per cassazione. Contratto misto o collegamento negoziale? La qualificazione del rapporto, come contratto misto o come collegamento negoziale, ha chiarito la cassazione, nel caso in commento, è assolutamente irrilevante perché la decisione si fonda sull'inadempimento della parte convenuta. L'inadempimento, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto, è stato accertato nel processo e determina la risoluzione del contratto, qualsiasi sia la figura di riferimento. Clausola di proroga tacita. Parte attrice-ricorrente ha sostenuto che il tribunale aveva errato nel non considerare rinnovato tacitamente il contratto. Sul punto, la Cassazione ha confermato la decisione di merito, richiamando giurisprudenza consolidata a tenore della quale le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente più forte nell'ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente e sono, pertanto, prive di efficacia, a norma dell'articolo 1341, comma 2, c.c., qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente, anche quando hanno carattere di reciprocità e bilateralità Cass. numero 11734/04 . Tale statuizione, chiarisce la Cassazione, prescinde dal concetto di bilateralità della clausola. Quand'anche fosse condivisa dalle parti contraenti, la clausola vessatoria esprime la posizione prevaricante della parte più influente, ovvero un disequilibrio negoziale attenuato con la previsione di sottoscrizione diretta. Per tali motivi, nel caso in commento, deve ritenersi corretta la pronuncia di inefficacia della clausola di tacito rinnovo, quindi, deve ritenersi risolto il contratto. Esclusa la tacita rinnovazione del contratto. Parte attrice aveva chiesto dichiararsi l'intervenuta rinnovazione tacita del contratto in ragione - unicamente - della clausola di rinnovazione tacita e non anche in ragione della continuità del rapporto effettivo sottostante. Pertanto, considerata la vessatorietà-nullità della clausola deve considerarsi non rinnovato il contratto e così correttamente decisa dal tribunale l'intera materia del contendere. Con queste argomentazioni, i Giudici di legittimità hanno respinto tutti i motivi di ricorso.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 10 settembre – 12 ottobre 2015, numero 20402 Presidente Finocchiaro – Relatore Frasca Svolgimento del processo p.1. Nell'aprile del 2006 la API-Anonima Petroli s.p.a. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Putignano R.D. ed esponeva a di avere stipulato con la parte convenuta il 16 dicembre 2000 con decorrenza dal successivo 22 dicembre 2000 un contratto di fornitura di gas GPL e di concessione in comodato di un impianto, costituito da un serbatoio e dalle attrezzature accessorie, in funzione della relativa immissione del gas oggetto della fornitura b che, in forza di clausola contrattuale, la parte convenuta si obbligava a consentire il collocamento dell'impianto sul suo immobile e a non rimuoverlo senza il consenso dell'attrice c che la durata del contratto veniva pattuita per due anni decorrenti dal primo rifornimento di gas, con previsione di tacito rinnovo per eguale periodo, in mancanza di disdetta a favore di ognuna delle parti, da inviarsi tre mesi prima della scadenza, mentre il recesso veniva stabilito, sempre a favore di ognuna, per sopravvenuti ed imprevedibili gravi motivi d che, nel caso di cessazione del contratto, la società attrice si impegnava alla rimozione dell'impianto a spese dell'utente, salva la facoltà di acquisto da parte di costui ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. numero 32 del 1998 e che alla data di scadenza 21 dicembre 2002 del primo biennio di durata il rapporto contrattuale si era tacitamente rinnovato per mancanza di disdetta una prima volta sino al 21 dicembre 2004 e, quindi, a tale scadenza per altro biennio sino al 22 dicembre 2006 f che l'utente, con lettera del 14 febbraio 2005, aveva, però, dichiarato di non voler più utilizzare l'impianto e chiesto la sua rimozione g che essa attrice, dopo aver constatato che il serbatoio era stato rimosso dalla sede di installazione sulla proprietà dell'utente e sostituito con altro di diverso fornitore, aveva, con propria raccomandata del 21 febbraio 2005, intimato alla parte convenuta di risistemarlo in loco e di far fronte agli obblighi derivanti dal contratto di fornitura quanto all'approvvigionamento del gas la cui ultima fornitura era avvenuta il 27 settembre 2004 . p.1.1. Sulla base di tali allegazioni la società attrice chiedeva innanzitutto accertarsi che il contratto si era rinnovato tacitamente per il secondo biennio di durata e che la parte convenuta era inadempiente avendo proceduto alla rimozione ed al distacco dell'impianto. In conseguenza domandava la declaratoria della risoluzione del contratto per il duplice inadempimento della parte convenuta, rappresentato dalla rimozione dell'impianto e dalla cessazione della fornitura, e la sua condanna al risarcimento del danno da lucro cessante derivato dal mancato guadagno per il periodo dall'ultima richiesta di somministrazione di gas sino alla data di scadenza derivante dalla tacita rinnovazione, nonché del danno emergente derivante dal costo delle operazioni di ritiro del serbatoio e di ripristino della sua funzionalità. p.2. Nella costituzione della parte convenuta, che assumeva l'infondatezza della domanda, il Giudice di Pace, con sentenza del luglio del 2007, sulla base delle sole produzioni documentali delle parti, riteneva fondata la domanda di risoluzione del contratto e riconosceva alla società attrice soltanto parzialmente il danno da lucro cessante. p.3. La sentenza veniva appellata dall'utente dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Putignano, e, nella resistenza della società, il Tribunale, con sentenza numero 194 del 2013, in accoglimento dell'appello, riformava la sentenza di primo grado e rigettava le domande proposte dall'API con gravame delle spese di due gradi di merito. p.4. Avverso la sentenza TAPI ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Ha resistito con controricorso l'utente. p.5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione p.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 1362 c.c., 1363 c.c. e 1369 c.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. . Il motivo si duole che il Tribunale abbia ricondotto il rapporto contrattuale intercorso fra le parti alla figura del c.d. collegamento negoziale e non, come aveva fatto il Giudice di Pace, a quella del contratto misto. Nell'illustrazione ci si diffonde sulle ragioni per cui il Tribunale avrebbe errato e, nella prospettazione conclusiva, si assume che, se il rapporto fosse stato qualificato come contratto misto il Tribunale, nella ricerca delle norme giuridiche destinate a regolarlo, avrebbe dovuto applicare il principio di c.d. prevalenza dei caratteri di una figura contrattuale tipica e, conseguentemente, avrebbe dovuto reputare applicabile la disciplina del contratto di somministrazione. p.1.2. Il motivo - come, del resto, ha anche eccepito parte resistente - è inammissibile, perché non si correla all'effettiva motivazione della sentenza impugnata. È vero, infatti, che il Tribunale, come emerge dalle pagine 8-9 della sentenza impugnata, dopo aver riferito del dibattito fra le parti in ordine alla qualificazione del contratto e della prospettazione dell'appellante che il rapporto sarebbe stato riconducibile alla figura del collegamento negoziale e non a quella del contrato misto, come sostenuto dal primo giudice e dalla società, ha preso posizione sulla questione di qualificazione, adducendo l'esattezza di quella dell'appellante. Senonché il Tribunale, dopo avere brevemente dichiarato la sua opzione per la qualificazione in termini di collegamento negoziale, ha scritto testualmente innanzitutto che “sennonché l'opzione interpretativa non sposta i termini della questione perché, sia nell'ipotesi di contratto misto che in quella del collegamento negoziale così come inteso, il dedotto inadempimento alle obbligazioni gravanti sull'utente nella specie, come dedotte dall'API, non staccare e spostare l'impianto senza il consenso dell'API ed approvvigionarsi della quota di GPL convenuta sino alla scadenza contrattuale , influenza tutta l'operazione economica, perché si risolve nella impossibilità di proseguire il rapporto di somministrazione, con applicazione della regola simul stabunt simul cadent ”. Quindi, il Tribunale ha così continuato “Posto che la decisione del giudice di pace di inquadrare l'operazione negoziale nella struttura del contratto misto non muta la conseguenza cui pure questo giudicante ritiene di pervenire, ossia la cessazione di entrambi i vincoli contrattuali ove l’inadempimento dedotto assuma i caratteri della gravità, con conseguente pronuncia di risoluzione in danno della parte inadempiente, il motivo di impugnazione proposto dall'appellante è inammissibile perché non è diretto ad ottenere un effetto specifico e particolare sulla decisione adottata”. p.1.3. Ebbene, con tale motivazione il Tribunale, assumendo di essere stato investito di un apposito motivo di appello dall'utente riguardo alla decisione di primo grado che aveva qualificato il rapporto contrattuale come contratto misto ha espressamente motivato che detto motivo era inammissibile perché non diretto ad ottenere alcun effetto sulla sentenza impugnata. Tale affermazione implicava, in sostanza, che, poiché l'esattezza della specifica qualificazione del rapporto da parte del giudice di pace, si palesava del tutto ininfluente ai fini della valutazione della sussistenza dell'inadempimento, ritenuta dal giudice onorario, ne derivava la conseguenza che, non avendo determinato il tenore della decisione su quel punto, non poteva la relativa questione assumere rilievo per censurarla. In pratica, il Tribunale ha affermato, a torto o a ragione è irrilevante, che, in quanto la doglianza spiegata dall'utente circa la qualificazione del rapporto contrattuale era stata ininfluente sulla decisione del Giudice di Pace di Putignano ai fini della individuazione dell'inadempimento dell'utente che egli aveva ravvisato, la critica svolta dall'utente appellante riguardo a quella qualificazione per negare la sussistenza del suo inadempimento era del tutto priva di pertinenza con il decisum del giudice onorario, onde, per valutare se quel giudice aveva ritenuto l'inadempimento a torto o a ragione quella questione era irrilevante. E ciò perché la sussistenza o meno dell'inadempimento non si correlava ad una delle due discusse qualificazione del rapporto contrattuale e, quindi, a quella ritenuta dal Giudice di Pace. Ne segue che, questa essendo stata la decisione assunta dal Tribunale sul punto del rilievo della qualificazione del rapporto, la qui ricorrente, ove avesse ritenuto che come tale essa fosse stata erronea di per sé oppure comunque avesse avuto incidenza sulla decisione assunta dal Tribunale stesso, avrebbe dovuto impugnare la valutazione di irrilevanza della questione e non la dichiarata irrilevante opinione del Tribunale su di essa. Viceversa, il motivo in esame assoggetta a critica non già la suddetta effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, bensì la valutazione, espressa in modo assolutamente ininfluente ai fini della sua adozione, espressa dal Tribunale a proposito della qualificazione del rapporto. In tal modo il motivo è inammissibile alla stregua del principio di diritto secondo cui “Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un non motivo, è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'articolo 366 numero 4 cod. proc. civ.” Cass. numero 359 del 2005, seguita da numerose conformi . p.1.4. D'altro canto, il Tribunale non solo ha considerato irrilevante ai fini della sua decisione sull'appello la questione della qualificazione del rapporto in funzione del motivo svolto dall'utente appellante, ma ha anche in concreto deciso l'appello con la riforma della sentenza di primo grado proprio considerando -coerentemente con la premessa - a questo fine espressamente ininfluente la scelta fra l'una e l'altra qualificazione del rapporto contrattuale, giacché ha reputato infondata la domanda dell'API intesa ad ottenere l'accertamento della tacita rinnovazione del rapporto per il secondo biennio di durata senza dare effettivamente rilievo alla qualificazione del rapporto. Qualificazione che, del resto - essendo riferibile la clausola di tacito rinnovo al rapporto sic et simpliciter e non ad una delle alternative qualificatorie dibattute inter partes , cioè essendo la clausola valida o no tanto nell'un caso che nell'altro - era effettivamente priva di rilevanza ai fini dell'apprezzamento della sua validità ed efficacia. p.1.4.1. L'inammissibilità sotto tale gradato profilo del motivo in esame è, d'altro canto, palesata dallo stesso ragionamento svolto nella memoria dalla ricorrente in replica alla deduzione di inammissibilità svolta dalla parte a pagina 7 della memoria, infatti, si sostiene che la questione di qualificazione del rapporto sarebbe di assoluto rilievo, ma tale rilievo viene espressamente spiegato nel senso che diventerebbe “argomento decisivo” una volta dimostrato l'errore del giudice d'appello nel ritenere il dedotto inadempimento inesistente in quanto il contratto non si era tacitamente rinnovato. Ne deriva, nella stessa prospettazione della ricorrente, che la questione di qualificazione assumerebbe rilievo solo una volta superata quest'ultima valutazione del giudice d'appello, di cui si occupa il secondo motivo, come si vedrà immediatamente. Il motivo, in tale prospettazione sarebbe allora rilevante solo se fosse accolto il secondo motivo. p.1.5. Peraltro, avendo il Tribunale, come s'è detto ritenuto inammissibile il motivo di appello sulla qualificazione, la conseguenza della sua decisione è, cosa che sfugge alla ricorrente, ma anche alla parte resistente, che la motivazione resa dal giudice di pace sulla qualificazione del rapporto contrattuale come contratto misto ebbe a consolidarsi, il che, in presenza del relativo giudicato interno, rendeva - a prescindere dalle sopra rilevate ragioni di inammissibilità - perfettamente inutile il motivo di ricorso in esame sotto il profilo dell'interesse dell'API, giacché la sua prospettazione, trattarsi di contratto misto, è coperta da giudicato interno. p.1.6. Il primo motivo è, dunque, dichiarato inammissibile. p.2. Con il secondo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degli articolo 1341 c.c., 1342 ex., 1321 c.c. e 1372 c.c., in relazione all'articolo 360, numero 3 c.p.c. . Il motivo, che si articola con la riproduzione della motivazione della sentenza impugnata per la parte successiva a quella evocata sopra in sede di esame del primo motivo, prospetta due censure. p.2.1. Con la prima ci si duole che il Tribunale abbia considerato, ai sensi degli articolo 1341 e 1342 c.c. inefficace la clausola di tacito rinnovo, desumendone la conseguenza che il rapporto contrattuale era cessato alla scadenza del primo biennio e che, pertanto, non essendovi stata prosecuzione del rapporto dopo di essa, era priva di fondamento la domanda dell'API intesa ad ottenere la risoluzione per inadempimento ed il ristoro dei danni conseguenti, atteso che il vincolo contrattuale era cessato. Si sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe considerato irrilevante la circostanza della bilateralità della previsione del tacito rinnovo evocando Cass. numero 11734 del 2004, il cui insegnamento era stato invece sperato da Cass. numero 6314 del 2006. p.2.1.1. La censura non è fondata. Va rilevato che lo stato della giurisprudenza della Corte è effettivamente scolpito dalla sentenza numero 11734 del 2004, che è l'ultima oggetto di massima ufficiale nel sito Italgiureweb e suona in questi termini “Le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente più forte nell'ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente e sono, pertanto, prive di efficacia, a norma dell'articolo 1341, secondo comma, cod. civ., qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente, anche quando hanno carattere di reciprocità e bilateralità”. Cass. numero 11734 del 2004 . Tale orientamento era, del resto, risalente nel tempo. In precedenza, si veda, infatti, l'affermazione del principio di diritto secondo cui “Pur se una clausola, predisposta unilateralmente, non è a carico soltanto dell'altro contraente, avendo effetto per entrambe le parti - nella specie tacita proroga o rinnovo del contratto in difetto di tempestiva disdetta - non perciò è sottratta alla necessità di specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell'articolo 1341 cod. civ., perché comunque colui che la propone ha preventivamente valutato i vantaggi derivantegli dalla accettazione di essa, a differenza del contraente per adesione, che perciò è necessario vi ponga particolare attenzione” Cass. numero 2152 del 1998 . Tale decisione si conformava a Cass. numero 3161 del 1968, numero 2879 del 1974, numero 2276 del 1976, numero 6145 del 1978. Successivamente e prima della sentenza del 2004, si veda Cass. numero 5131 del 2001. Si veda ancora Cass. numero 6510 del 2001 per la chiara affermazione che “In tema di vessatorietà della clausola di proroga tacita nei contratti per adesione, il legislatore non ha specificato né il requisito della bilateralità né quello della unilateralità degli effetti della proroga, per cui essa si riferisce ad entrambe le ipotesi”. p.2.1.2. Parte ricorrente sostiene che il riferito orientamento sarebbe stato, però, superato da Cass. numero 6314 del 2006, ma l'assunto è privo di fondamento. Detta sentenza, infatti, escluse la vessatorietà per il carattere di bilateralità della clausola con riferimento non già ad una clausola di tacito rinnovo, bensì con riguardo ad una clausola di recesso. Tale esclusione peraltro già affermata da Cass. numero 541 del 1991 si spiega sulla base della lettera dell'articolo 1341 c.c., mentre proprio la stessa lettera di tale norma spiega V irrilevanza al contrario della bilateralità a proposito della clausola di rinnovazione tacita. p.2.1.3. Invero tale norma, nello stabilire che “In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”, chiaramente contrappone a ipotesi nelle quali si tratta di clausole il cui effetto si risolve nell'attribuzione di una posizione vantaggiosa al contraente predisponente, consistente nella previsione della legittimità di un suo comportamento recesso, sospensione dell'esecuzione o della limitazione della sua soggezione alla responsabilità b ipotesi che invece si risolvono in un effetto che vien detto a carico dell'altro contraente e che, come emerge dall'elencazione è rappresentato dall'imposizione ad esso di particolari oneri comportamentali. Ora, stante il riferimento delle prime ipotesi alla previsione che la clausola sia prevista a vantaggio del predisponente è palese che, quando l'oggetto di queste ipotesi è contemplato nel contratto sia a favore del predisponente che a favore dell'altro contraente, la bilateralità della previsione si concreta in una fattispecie che, concreandosi nella previsione dello stesso contenuto contrattuale per i comportamenti di entrambe le parti, non può ritenersi compreso nella previsione di vessatorietà. E ciò perché, se nel contratto il comportamentale regolato dalla clausola è disciplinato allo stesso modo con riguardo ad entrambe le parti, la situazione di eguaglianza in cui si trovano le parti fuoriesce dalla previsione normativa, perché non ne deriva un vantaggio a favore del predisponente. Detto vantaggio si configura solo nel caso della unilateralità della clausola. D'altro canto, avendo il legislatore sottolineato la rilevanza della posizione implicata dalla condizione predisposta dalla parte forte sub specie di vantaggio , ha voluto individuare la ratio dell'inefficacia imponendo all'interprete di procedere alla valutazione con esclusivo riferimento alla clausola dal punto di vista della posizione di quella parte. È per questo che, se la clausola è bilaterale, la valutazione, secondo le circostanze del caso, può essere diversa, perché la bilateralità incide sull'apprezzamento del vantaggio . Viceversa, stante la correlazione della valutazione ex lege di vessatorietà delle ipotesi contemplate nella norma dopo la disgiuntiva ovvero e la loro caratterizzazione come condizioni relative ad un comportamento della sola parte debole, non è possibile un'interpretazione che, in ragione della bilateralità della condizione contrattale prevista, escluda la vessatorietà. In queste ipotesi, infatti, avendo il legislatore espressamente considerato vessatoria la condizione in quanto a carico dell'altro contraente, la valutazione ex lege così espressa non risulta superabile per il fatto che la stessa condizione operi anche a carico della parte predisponente. La ragione è che il legislatore ha considerato la vessatorietà connaturata alla clausola siccome impositiva di comportamento a carico dell'altro contraente e, dunque, l'ha implicitamente ritenuta non elisa dalla bilateralità e ciò, evidentemente, per l'assorbente rilievo che, avendole predisposte la parte forte, la circostanza che essa le abbia imposte anche a suo carico non è stata ritenuta idonea ad escludere la vessatorietà. Nelle prime ipotesi, quelle previste con l'espressione a vantaggio è, invece, ragionevole reputare che, avendo il legislatore considerato vessatoria la condizione perché a vantaggio del predisponente, l'ha ritenuta tale proprio e solo in quanto non bilaterale, cioè non comune alle parti, id est non attributiva di vantaggio ad entrambe. p.2.1.4. La censura è, dunque, infondata sulla base della corretta esegesi dell'articolo 1341, per cui va ribadito che “ Le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente più forte nell'ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente e sono, pertanto, prive di efficacia, a norma dell’articolo 1341, secondo comma, cod. civ., qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente, anche quando hanno carattere di reciprocità e bilateralità” . p.2.1.5. Va rilevato che nella memoria parte ricorrente, in replica alla parte resistente, sostiene che, al contrario di quanto da essa dedotto nel controricorso, non aveva alcun onere di dedurre che il rapporto inter partes non la vedeva nella posizione di parte forte , dato che il Tribunale su tale questione non si era soffermato. Non essendovi stata censura su detta questione da parte della ricorrente è palese che la discussione fra le parti riguarda una questione che in alcun modo fa parte del motivo in esame e che, dunque, non dev'essere esaminata. Lo si rileva non senza rimarcare che la stessa natura del rapporto e la qualità delle parti, ove la questione si fosse dovuta esaminare, avrebbero evidenziato che l'utente resistente riveste la posizione di parte debole. p.2.2. Con una seconda censura si assume che la motivazione resa dal Tribunale per sostenere che il rapporto, in ragione dell'inefficacia della clausola di tacito rinnovo, era cessato alla scadenza del primo biennio di durata, cioè fin dal 22 dicembre 2002, sarebbe affetta da contraddittorietà ed illogicità rispetto all'affermazione che Esso ha fatto nel senso che il distacco e la rimozione del serbatoio da parte dell'utente, avvenuto dopo quella scadenza e fra l'ultima somministrazione di gas e la lettera con cui ella chiedeva di provvedere al suo ritiro, aveva costituito l'unica violazione contrattuale addebitatale ad esso in quanto contraria al disposto dell'articolo 2 del contratto. La contraddizione starebbe nel fatto che, per esserci violazione di tale articolo del contratto quest'ultimo avrebbe dovuto essere vigente. p.2.2.1. La censura, in disparte ogni valutazione circa l'incompatibilità della deduzione di una illogicità e contraddittorietà di motivazione nel vigore del nuovo articolo 360 numero 5 c.p.c. secondo la lettura datane da Cass. sez. unumero numero 8053 e 8054 del 2014 e dovendosi, altresì, constatare che nemmeno essa risulta ricondotta, nel silenzio sul punto, ad uno specifico diverso paradigma dell'articolo 360, appare inammissibile, perché non individua la parte della motivazione affetta dalla pretesa contraddittorietà. p.2.2.2. Se, d'altro canto, superando tale mancata individuazione, si procedesse a ricercare nella sentenza impugnata un dictum cui la censura si potrebbe correlare, non lo si rinverrebbe. Infatti, a pagina 9 la sentenza, dopo aver riferito la motivazione della sentenza del giudice di pace, dice che essa non è condivisibile, perché a tutto voler concedere l'unico inadempimento imputabile all'utente riguarda il distacco del serbatoio e la sua rimozione, in quanto attività compiuta in violazione dell'articolo 2 del contratto, ma tale affermazione - accompagnata anche da quella che non si sarebbe trattato di inadempimento giustificativo della risoluzione - è fatta prima dell'enunciazione della successiva e decisiva motivazione di accertamento dell'inefficacia della clausola di tacito rinnovo e, quindi, della cessazione del rapporto alla scadenza del primo biennio. Inoltre, alle pagg. 14-15 la sentenza successivamente alla valutazione espressa circa la scadenza del contratto per l'inefficacia della clausola, dice che non è stato provato il danno emergente per l'essere stato distaccato il serbatoio dall'utente anziché dall'API, così mostrando di ritenere che tale comportamento potesse astrattamente essere considerato fonte di danno. Ora, l'affermazione di scadenza del contratto alla data di decorso del primo biennio e quella astratta di responsabilità dell'utente per il distacco, sebbene avvenuto dopo di essa, non sono affatto fra loro in contraddizione, atteso che, pur cessato il contratto alla scadenza del primo biennio, a causa dell'inefficacia della clausola di tacito rinnovo, il serbatoio era comunque rimasto nel godimento dell'utente. Tale godimento era divenuto certamente non più giustificato dalla pendenza del contratto, ma ciò non toglie che, riguardo ad esso, l'utente vedeva regolata la sua obbligazione restitutoria sempre dalla previsione contrattuale. Essa regolava l'obbligazione restitutoria conseguente alla cessazione della locazione nel senso che l'utente non poteva procedere comunque di sua iniziativa al distacco. Si aggiunga che le parti non hanno discusso in sede di merito in alcun modo di una possibile incidenza dell'effettuazione di un'ultima fornitura di gas mediante immissione nell'impianto dopo la scadenza del primo biennio di durata e precisamente addirittura nel preteso secondo biennio di durata discendente dalla negata rinnovazione ai fini di poter ritenere continuato comunque il rapporto sulla base di una rinnovazione avvenuta, scaduto il primo biennio, per fatto concludente. La domanda dell'API non era in alcun modo basata su simile prospettazione e nemmeno essa è stata introdotta - salvo verificare se avrebbe potuto esserlo e salva ogni diversa spiegazione della fornitura successiva alla scadenza del primo biennio - a fronte della postulazione con l'appello dell'utente dell'inefficacia della clausola. p.2.2.3. Anche la seconda censura del secondo motivo è inammissibile. p.3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 10, comma 1, D.Lgs. 32/98, nonché degli articolo 1560 c.c., 1564 c.c., 1375 c.c. e 1223 c.c. in relazione all'articolo 360, numero 3 c.p.c. . Nell'illustrazione si deduce che il tribunale “nella parte motiva già trascritta nell'incipit del precedente paragrafo 2” cioè all'inizio dell'illustrazione del motivo precedente avrebbe violato le norme indicate nel dichiarare che non vi era un inadempimento dell'utente e che, quindi, dovevano rigettarsi la richiesta di risoluzione per inadempimento e la richiesta di ristoro dei danni consequenziali formulate dalla Società. In tal modo, il motivo sembrerebbe prospettare la violazione delle norme de quibus con riferimento al rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento ed ai danni conseguenti alla risoluzione. Il motivo pertiene alla valutazione espressa dal Tribunale nel senso dell'esclusione dell'obbligo dell'utente di acquistare un quantitativo minimo di GPL e, quindi, di un suo inadempimento in tal senso. p.3.1. Senonché anche in tal caso si critica un'opinione espressa dal giudice d'appello prima di enunciare la ratio decidendi decisiva riguardo alla cessazione del rapporto contrattuale alla scadenza del primo biennio, sicché il motivo è inammissibile in quanto non concerne un problema che ha acquisito rilevanza ai fini dell'esito dell'appello. E ciò, perché, non è dato comprendere come possa ragionarsi di un inadempimento dell'utente se il rapporto ormai alla scadenza del primo biennio era cessato. Infatti, ancorché parte ricorrente non individui il periodo di riferimento dei pretesi inadempimenti, è palese che esso si dovrebbe collocare comunque dopo la ritenuta dal Tribunale cessazione del rapporto alla scadenza del primo biennio. D'altro canto, a pagina 15 della memoria la ricorrente stessa scrive espressamente che l'accertamento svolto dal Tribunale “seppur non determinate ai fini della decisione, deve essere censurato da API in quanto infondato”. Il motivo è, pertanto, inammissibile. p.3.2. La questione che viene, poi, illustrata nel motivo, è che, pur condividendosi quanto ritenuto dal Tribunale circa l'esclusione dell'obbligo di acquisto di un quantitativo minimo in forza dell'articolo 10 del d.lgs. numero 32 del 1998, tuttavia, sarebbe sussistito - perché non incompatibile con detta previsione - un obbligo dell'utente di approvvigionarsi alla stregua dell'articolo 1560 c.c., dovendosi, secondo la logica del carattere di contratto misto del rapporto contrattuale dare rilevanza prevalente alla figura della somministrazione. Ne sarebbe derivato che, non essendo stato pattuito un quantitativo minimo di GPL da acquistarsi da parte dell'utente, l'utente sarebbe stata comunque tenuta ad acquistare in misura “corrispondente al normale fabbisogno”, secondo la formula dell'articolo 1560 c.c. Tale esegesi troverebbe poi conferma nella clausola numero 3 del contratto, secondo la quale “l'API si impegna a fornire di GPL l'impianto descritto per il quantitativo richiesto dall'utente le parti convengono di comune accordo, in relazione alle esigenze di approvvigionamento espresse dall'utente ed a quelle di programmazione necessarie all'API, al solo fine di garantire la fornitura idonea a soddisfare il fabbisogno nel periodo richiesto la fissazione di un quantitativo che, ai soli fini previsionali, è stabilito in litri 2.000 ”. Secondo la ricorrente l'utente era libero di acquistare un quantitativo superiore o inferiore a quanto previsto da tale clausola, fermo però il suo obbligo di acquistare quanto occorrente al suo reale fabbisogno, non potendo certo sottrarsi arbitrariamente agli obblighi contrattuali volontariamente assunti. p.3.2.1. Il motivo - ferma la ragione di inammissibilità indicata in precedenza e considerato che, del resto, il supposto inadempimento al supposto obbligo di acquistare ai sensi dell'articolo 1560 c.c. non lo si prospetta per il periodo di durata per il primo biennio del rapporto contrattuale - sarebbe inammissibile anche per un'altra gradata ragione. Invero, la sentenza impugnata ha affermato di condividere “quanto sostenuto dallo stesso giudice di prime cure ed il punto della decisione non è stato oggetto di impugnazione incidentale da parte dell'API, sicché non è passibile di modifiche ”, cioè che l'utente come risultava dalla pagina 8 della sentenza del primo giudice non era tenuto ad acquistare un quantitativo minimo di GPL. Ha, poi, reputato contraddittoria con tale conclusione l'affermazione del Giudice di Pace secondo cui il somministrante era obbligato ad acquistare quella quantità di prodotto a lui necessaria secondo il fabbisogno e lo ha fatto proprio evocando il disposto dell'articolo 10 comma 1 del citato d.gs Ora, TAPI sostiene che tale affermazione del Tribunale sarebbe errata, ma l'assunto come, del resto, prospetta la parte resistente , là dove vorrebbe che l'imposizione - nonostante il disposto dell'articolo 10, comma 1, citato preveda che l'utente non possa essere vincolato all'acquisto di quantità predeterminate quando gli si fornisce il serbatoio - di un acquisto correlato al suo fabbisogno secondo la norma codicistica non sia incompatibile con il detto disposto, è del tutto privo di condivisibilità, atteso che il riferimento al fabbisogno in nient'altro si risolve che in una predeterminazione, giacché comporta che ex ante si indichi un criterio quantitativo che come tale è predeterminato, a nulla rilevando che la concreta quantificazione sia poi correlata al fabbisogno. D'altro canto, TAPI si astiene dal prospettare e spiegare come e perché la questione dell'applicabilità dell'articolo 1560 c.c. fosse stata parte del giudizio di appello e come ne fosse stato investito il Tribunale. Il motivo è dichiarato inammissibile. p.4. Con un quarto motivo ci si duole di violazione e falsa applicazione degli articolo 91 e 92 c.p.c., in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. . In disparte l'evocazione del parametro dell'articolo 360 numero 3 c.p.c. anziché di quello del numero 4 dell'articolo 360, che sarebbe stato pertinente, essendosi denunciata la violazione di norme del procedimento, si rileva che aa la censura di violazione dell'articolo 91, prospettata sotto il profilo che vi sarebbe stata soccombenza virtuale dell'utente in quanto il suo motivo di appello sulla qualificazione del contratto era stato considerato inammissibile ed il Tribunale aveva ritenuto esistente un suo inadempimento riguardo al distacco dell'impianto, non considera che ai fini dell'applicazione del principio di soccombenza rileva l'esito finale della lite davanti al giudice che provvede sulle spese tale esito ha visto rigettata la domanda di accertamento della durata del contratto per un secondo biennio e negato in conseguenza l'inadempimento rappresentato dal mancato rispetto da parte dell'utente del conseguente vincolo contrattuale, mentre il Tribunale ha rigettato la domanda relativa al problema del distacco negando che fosse stato dimostrato un danno bb la censura di violazione dell'articolo 92 c.p.c., prospettata sia sulla base dell'esistenza di ragioni di compensazione delle spese per la reciproca soccombenza sia per l'esistenza di giusti motivi, rappresentati dall'essere stata introdotta la questione dell'inefficacia della clausola di rinnovo tacito solo in appello, si scontra non solo, quanto al primo aspetto con l'inesistenza della soccombenza reciproca per le ragioni indicate sub aa , sia con il principio di diritto secondo cui “In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione” Cass. sez. unumero numero 14989 del 2005 da ultimo Cass. ord. numero 2784 del 2015 Cass. numero 17593 del 2014, fra tante . p.5. Conclusivamente il ricorso è rigettato. Il Collegio rileva che le motivazioni sopra esposte sono state enunciate già in sede di decisione di ricorsi dell'API, che proponevano motivi identici o del tutto similari contro sentenze di tenore identico del Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Putignano si vedano le sentenze dalla numero 14737 alla numero 14746 del 2015. p.6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. numero 55 dei 2014 nel minimo dello scaglione avuto riguardo al valore e non, come da nota spese, nel valore intermedio , atteso il carattere seriale della controversia. Giusta la richiesta formulata nella memoria dai difensori del resistente se ne deve disporre la distrazione in loro favore. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. numero 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1092,50, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Distrae le spese così liquidate a favore degli Avvocati Giancarlo Giardino e Vito Dettole. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. numero 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma I-bis del citato articolo 13.