Gli effetti della notificazione mediante deposito nella casa comunale decorrono dal ricevimento della raccomandata con la quale si avvisa l’interessato dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale.
Il caso. La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dei termini per proporre opposizione avverso un decreto penale di condanna. Nel caso affrontato con la sentenza numero 42160/2013, depositata il 14 ottobre, il Gip aveva dichiarato inammissibile l’opposizione perché tardiva, in quanto la stessa era stata inviata il 16 ottobre 2012, mentre la raccomandata con la quale si dava avviso del deposito dell’atto nella casa comunale era stata ricevuta il 29 settembre.Il termine decorre dal «ricevimento della raccomandata» La Cassazione, tuttavia, annullando senza rinvio l’ordinanza impugnata, sottolinea che il termine per l’opposizione a decreto penale di condanna articolo 157, comma 8, c.p.p. decorre dal «ricevimento della raccomandata», con riferimento al ritiro della stessa, «da effettuarsi entro 10 giorni dalla consegna dell’avviso». con la quale l’interessati viene avvisato dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale. Infatti – precisa la Corte - «gli effetti della notificazione mediante deposito nella casa comunale decorrono dal ricevimento della raccomandata con la quale si avvisa l’interessato dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale» Cass., numero 27151/2010 .Il plico torna al mittente e la notifica si ha per effettuata. È inutile - conclude la S.C. - l’obiezione che il ritiro potrebbe essere omesso o ritardato «ad libitum» dall’interessato, in quanto, «l’interessato deve provvedere» - nel caso in cui la raccomandata venga consegnata al destinatario nel luogo indicato nell’indirizzo e venga quindi lasciato l’avviso che essa può essere ritirata presso l’ufficio postale - «entro il termine di giacenza normativamente fissato, trascorso il quale il plico viene restituito al mittente e la notifica si ha per effettuata per c.d. compiuta giacenza».
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 luglio – 14 ottobre 2013, numero 42160Presidente Fiale – Relatore FrancoOsservaIl Gip ha dichiarato inammissibile l'opposizione perché tardiva, rilevando come la stessa fosse stata inviata per posta il 16 ottobre 2012, mentre la raccomandata con la quale veniva dato avviso del deposito dell'atto nella casa comunale era stata ricevuta il 29 settembre. Con unico motivo di ricorso la difesa del sig. R. rileva come la decorrenza del termine debba tenere conto dei dieci giorni di giacenza previsti perché la notificazione sia ritenuta compiuta o il minor termine decorrente da quando la raccomandata è stata ritirata.Il ricorso è fondato e deve essere accolto.Quando il decreto penale di condanna viene notificato nelle forme previste dall'articolo 157 comma 8 cpp, il termine per l'opposizione decorre dal ricevimento della raccomandata e questo deve interpretarsi come riferito al ritiro della stessa, da effettuarsi entro i dieci giorni dalla consegna dell'avviso. Esattamente in termini si è affermato che “Gli effetti della notificazione mediante deposito nella casa comunale decorrono dal ricevimento della raccomandata con la quale si avvisa l'interessato dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale” Sez. 5, 18.6.2010, numero 27151, Gratani, m. 248250 . Nella motivazione questa sentenza ha osservato che “a tale conclusione ritiene il collegio si debba pervenire, pur nella consapevolezza che essa può apparire in contrasto con quanto affermato da questa Corte in precedenti pronunce, secondo cui Gli effetti della notificazione mediante deposito nella casa comunale decorrono dal ricevimento della raccomandata, con cui l'ufficiale giudiziario ne da comunicazione, e non dal ritiro della stessa, che l'interessato può rinviare o non effettuare ad libitum così, in particolare, Cass. 4, 12 ottobre - 13 dicembre 1999 numero 3124, Luciani, RV 215541 conf. Cass. 4, 12 gennaio - 3 febbraio 2006 numero 4463, Rigacci, RV 233407 orientamento, questo, che, nei termini in cui è espresso, non appare condivisibile, apparendo esso frutto di un equivoco tra ritiro dell'atto depositato presso la casa comunale dal quale, nei casi decisi con le suindicate pronunce, si pretendeva, in effetti, erroneamente, di far decorrere il termine per la proposizione dell'opposizione a decreto penale e ritiro della raccomandata con la quale si da avviso dell'avvenuto deposito e con il quale viene quindi a realizzarsi, senza possibilità di distinzione tra i due momenti, proprio quel ricevimento della raccomandata da cui, per espressa previsione dell'articolo 157 c.p.p., comma 8, decorrono gli effetti della notifica e ciò senza che in contrario possa valere l'obiezione che il ritiro potrebbe essere omesso o ritardato ad libitum dall'interessato, giacché, quando la raccomandata non venga consegnata al destinatario nel luogo indicato nell'indirizzo e venga quindi lasciato l'avviso che essa può essere ritirata presso l'ufficio postale, a ciò l'interessato deve provvedere entro il termine di giacenza normativamente fissato, trascorso il quale il plico viene restituito al mittente e la notifica si ha per effettuata per c.d. compiuta giacenza .L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al tribunale di Bari, per l'ulteriore corso.P.Q.M.La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Bari per l'ulteriore corso.