Prelievi illeciti dovuti alla manomissione dello sportello bancomat: la banca è responsabile anche in caso di segnalazione tardiva

Ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un’esplicita richiesta della parte, la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l’intempestività della denuncia dell’avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell’accorto banchiere.

Si tratta del principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia numero 806 del 19 gennaio 2016. Il caso. Un uomo citava in giudizio la banca presso cui aveva un conto corrente affinché ne venisse accertata la responsabilità per i danni subiti a seguito di una truffa. Nella specie, l’attore deduceva di aver tentato di eseguire un prelievo bancomat presso di essa senza riuscirci perché l’apparecchio gli aveva trattenuto la carta. Segnalato immediatamente l’accaduto al vicedirettore dell’istituto, quest’ultimo gli aveva riferito di tornare il giorno successivo. Dopo che neanche in tale circostanza la carta era stata ritrovata e oltretutto venivano riscontrati consistenti prelievi sul conto da parte di ignoti, l’attore decideva di formulare una segnalazione scritta alla banca e sporgere denuncia. Poiché queste erano state effettuate tre giorni dopo l’accaduto, il Tribunale adito rigettava la domanda, rilevando che, secondo le condizioni generali di contratto, la comunicazione avrebbe dovuto essere eseguita entro 48 ore. Interposto gravame, la pronuncia veniva confermata, con attribuzione in via esclusiva all’attore della responsabilità per l’indebito prelievo. In particolare, la Corte d’appello rilevava che dalle riprese video era emerso che una persona ignota si fosse avvicinata con una scusa all’attore mentre stava prelevando una volta scoperto il PIN, quest’individuo aveva semplicemente aspettato che la vittima si allontanasse per recuperare la carta dall’apparecchio bancomat che egli stesso aveva in precedenza manomesso. L’attore si rivolgeva quindi alla Corte di Cassazione. Il parametro della diligenza specifica a carico della banca. Il ricorso è incentrato sulla presunta violazione e falsa applicazione dell’articolo 1176 c.c A giudizio del ricorrente, la Corte di merito non avrebbe preso in considerazione il grave difetto di diligenza dell’istituto bancario all’esito della segnalazione sul cattivo funzionamento dello sportello bancomat. Un’ulteriore circostanza trascurata era, poi, che l’istituto, sebbene potesse venire a conoscenza di eventuali manomissioni dello sportello visto che questo era costantemente ripreso da una telecamera, non aveva posto in essere alcuna attività per garantire i clienti contro le truffe. Ebbene, nel giudicare il motivo fondato, i Giudici di legittimità censurano il percorso argomentativo seguito dalla Corte d’appello, la quale non avrebbe svolto uno scrutinio effettivo del comportamento contrattuale della banca secondo il parametro della diligenza professionale ex articolo 1176, comma 2, c.c Di contro tale verifica avrebbe dovuto essere svolta sotto due profili il primo consistente nell’indagine della condotta del funzionario che aveva raccolto la denuncia immediata del malfunzionamento del bancomat, il quale invece di mettersi in allarme per la sottrazione della carta da parte dello sportello ha differito il controllo al giorno successivo il secondo consistente nell’omessa verifica mediante il sistema di telecamere attivato dell’avvenuta manomissione del medesimo da parte di terzi. Invero, omettendo tale indagine, la Corte d’appello non ha applicato il parametro della diligenza specifica posto a carico della banca secondo il chiaro orientamento già espresso dalla Cassazione in altra pronuncia. La responsabilità della banca in caso di utilizzazione illecita del bancomat. In particolare, nella sentenza numero 13777/2007, la Suprema Corte ha chiarito che, per valutare la responsabilità della banca in caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un’esplicita richiesta della parte, la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l’intempestività della denuncia dell’avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari. Come precisato nella sentenza citata, la diligenza professionale nella specie deve valutarsi non solo con riferimento all’attività di esecuzione contrattuale in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto e operazione oggettivamente riferibile ai servizi contrattualmente forniti. Verifica del giudice sull’adempimento degli obblighi di diligenza. Ciò premesso, i Giudici di legittimità rilevano come, nella specie, sia stata del tutto elusa l’indagine volta a verificare se la banca fosse tenuta a garantire la sicurezza del servizio bancomat dalle manomissioni di terzi anche quando il titolare della carta non avesse rispettato l’obbligo di chiedere immediatamente il blocco della medesima o avesse favorito la conoscenza del PIN da parte di terzi. Invero, l’articolo 1176, comma 2, c.c. non specifica la misura della diligenza nelle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale, ma la sua valutazione di carattere tecnico deve essere commisurata alla natura dell’attività ed in particolare alla specificità dell’obbligo di custodia di uno strumento esposto al pubblico avente ad oggetto l’erogazione di denaro. Rimettendo, dunque, al giudice del rinvio l’indagine complessiva sulla diligenza professionale posta a carico della banca, gli Ermellini chiariscono che, in tale circostanza, si dovrà tenere conto non solo dei comportamenti omissivi della banca, ma anche di quelli commissivi del funzionario, senza dimenticare poi la circostanza – altresì ignorata in sede di merito – del prelievo in misura molto superiore al limite contrattuale.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 22 ottobre 2015 – 19 gennaio 2016, numero 806 Presidente Di Palma – Relatore Acierno Svolgimento del processo S.G. ha convenuto in giudizio la Cariplo - Cassa di Risparmio di Cagliari, attualmente Intesa BCI s.p.a., deducendo di essere correntista della banca di aver tentato di eseguire un prelievo bancomat presso di essa il 9/9/1999 senza riuscirci perché l'apparecchio, dopo aver trattenuto la carta, visualizzava la scritta carta illeggibile e successivamente sportello fuori servizio di aver immediatamente segnalato l'inconveniente al vicedirettore della filiale che si trovava presso l'istituto e di aver ricevuto l'indicazione di tornare il giorno dopo di averlo fatto e di aver constatato il mancato rinvenimento della carta predetta. I giorni 9 e 10 settembre ignoti effettuavano consistenti prelievi per oltre 7000 Euro. L'attore affermava di aver comunicato per iscritto l'evento al vice direttore e di aver sporto denuncia all'autorità giudiziaria il successivo 13 settembre. La banca deduceva la tardività della segnalazione e della denuncia del fatto. Il Tribunale rigettava la domanda rilevando che non era stata eseguita regolare comunicazione entro 48 ore dall'accaduto così come prescritto nell'articolo 14 delle condizioni generali di contratto. La Corte d'Appello ha confermato il rigetto sulla base delle seguenti argomentazioni l'indebito prelievo è ascrivibile in via esclusiva alla responsabilità dell'appellante. Le riprese video della fase del prelievo hanno evidenziato che il S. è stato vittima di una truffa da parte di persona ignota che si è avvicinato a lui e, con il pretesto di volerlo aiutare nell'operazione, ha evidentemente visto e memorizzato il PIN, avendo in precedenza manomesso il funzionamento dell'apparecchio in modo da poter recuperare la disponibilità della carta rimasta al suo interno. L'appellante ha commesso l'imprudenza di digitare il PIN sotto gli occhi del truffatore, senza aver tempestivamente attivato il blocco, mediante numero verde così come sollecitato dal funzionario, limitandosi ad allertare il direttore della filiale della mancata restituzione della carta ma omettendo di far menzione della presenza di un terzo. Così facendo l'appellante ha violato in particolare la disposizione contrattuale che impone la segretezza del PIN. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il S. affidandosi a due motivi. Motivi della decisione Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1176 cod. civ. per avere la corte territoriale individuato nell'esclusiva responsabilità del ricorrente la causa del danno patrimoniale dal medesimo subito. La decisione assunta si è posta in contrasto con il canone di buona fede dal momento che il S. aveva immediatamente avvisato la banca del cattivo funzionamento dello sportello Bancomat e del trattenimento della carta. Non è stato, di conseguenza, preso in considerazione il grave difetto di diligenza dell'istituto all'esito di tale segnalazione in quanto non è stata posta in essere nessuna cautela atta ad evitare il danno a fronte della segnalazione dello spossessamento. Da parte della banca è stata attuata una condotta radicalmente omissiva in violazione dell'articolo 1176, secondo comma cod. civ Lo sportello era costantemente ripreso da una telecamera e conseguentemente poteva essere verificato agevolmente come si era svolta effettivamente l'operazione. L'istituto poteva essere a conoscenza delle truffe ma nulla aveva posto in essere. Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità Cass. 13777 del 2007 banca avrebbe dovuto porre in essere strumenti idonei a garantire gli impianti da manomissione, rispondendo in mancanza dei relativi rischi. Il motivo si chiude con rituale quesito di diritto. Nel secondo motivo viene dedotta l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia consistente nel fatto che la corte territoriale non ha considerato le contestazioni specifiche in ordine all'ammontare dei prelievi effettuati da ignoti in misura ben superiore ai limiti giornalieri 2500 Euro e la previsione contrattuale secondo la quale in caso di mancata comunicazione tempestiva dell'indebito od illecito uso della carta restano a carico del titolare le conseguenze pregiudizievoli fino ad un massimo di 300 Euro. In particolare l'articolo 34 delle Condizioni generali di contratto prevede che in caso di smarrimento, furto o sottrazione della carta o del PIN, il titolare deve darne immediata comunicazione alla Cariplo con qualsiasi mezzo. Entro le 48 ore deve seguire conferma scritta da presentare direttamente o mediante lettera raccomandata, corredata da copia conforme della denuncia sporta alle autorità competenti. Ove la comunicazione avvenga dopo l'uso indebito od illecito le conseguenze pregiudizievoli rimangono a carico del cliente fino a 300 Euro. Il titolare risponde di tutti gli utilizzi se ha agito con dolo o colpa grave, ovvero in conseguenza di quanto previsto nel presente articolo nonché nel precedente articolo 31. Il ricorrente tuttavia ha immediatamente informato la banca dell'avvenuta sottrazione della carta e della presenza di un terzo, constatando la mattina successiva che il bancomat non era stato rinvenuto ma ricevendo assicurazioni in ordine alla circostanza giustificata dal funzionario della banca come temporaneo blocco o malfunzionamento. Il primo motivo è fondato. La Corte d'Appello nel riconoscere l'esclusiva responsabilità del ricorrente per aver consentito l'individuazione del PIN ad un terzo e non aver provveduto all'immediato blocco della carta, non ha svolto uno scrutinio effettivo del comportamento contrattuale della banca secondo il parametro della diligenza professionale ex articolo 1176, secondo comma, cod. civ. A tale verifica invece la Corte territoriale era tenuta sotto due profili. Il primo consistente nell'indagine della condotta del funzionario che ha raccolto la denuncia immediata del malfunzionamento del bancomat il quale invece di mettersi in allarme per la sottrazione della carta da parte dello sportello ha differito il controllo al giorno successivo il secondo consistente nell'omessa verifica mediante il sistema di telecamere incontestatamente attivato ed assolutamente necessario al fine d'integrare l'obbligo di diligenza specifica dell'avvenuta manomissione del medesimo da parte di terzi. Omettendo l'esecuzione di tale indagine la Corte d'Appello ha sostanzialmente non applicato il parametro della diligenza specifica posta a carico della banca nonostante il chiaro orientamento espresso dalla prima sezione di questa Corte in una fattispecie del tutto analogo secondo il quale Ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un'esplicita richiesta della parte, la verifica dell'adozione da parte dell'istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante 1 'intempestività della denuncia dell'avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell'accorto banchiere . Cass. 13777 del 2007 . Nel presente giudizio il ricorrente ha espressamente affermato e provato con la riproduzione delle conclusioni dei due gradi di merito di aver contestato puntualmente e tempestivamente la violazione dell'articolo 1176, secondo comma, cod. civ. La manomissione dello sportello costituisce una circostanza incontestatamente derivante dal mancato rinvenimento della carta al suo interno e dalla sua sottrazione ed utilizzazione da parte di terzi. Risulta pertanto evidente l'omesso accertamento della violazione del dovere di diligenza specifica derivante dal rapporto contrattuale e dalla peculiarità degli obblighi di custodia dello sportello bancomat. Come precisato nella sentenza sopra citata la diligenza professionale nella specie deve valutarsi non solo con riferimento all'attività di esecuzione contrattuale in senso stretto ma anche in relazione ad ogni tipo di atto e operazione oggettivamente riferibile ai servizi contrattualmente forniti. Nella specie, è stata del tutto elusa dalla corte d'Appello l'indagine volta a verificare se la banca sia tenuta a garantire la sicurezza del servizio bancomat dalle manomissioni di terzi anche quando il titolare della carta non abbia rispettato l'obbligo di chiedere immediatamente il blocco della medesima o abbia favorito la conoscenza del PIN da parte di terzi. L'articolo 1176 secondo comma, cod. civ. lascia imprecisata la questione della misura della diligenza nelle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale ma la sua valutazione di carattere tecnico deve essere commisurata alla natura dell'attività ed in particolare alla specificità dell'obbligo di custodia di uno strumento esposto al pubblico avente ad oggetto l'erogazione di denaro. Ad integrare l'indagine non eseguita dalla corte territoriale devono essere inclusi non solo i comportamenti omissivi della banca l'omessa verifica continuativa della manutenzione dello sportello mediante le telecamere in uso ma anche quelli commissivi consistenti nella specie nell'ambigua indicazione, sollecitata dall'immediata lamentela del cliente relativa alla sottrazione della carta, di tornare il giorno dopo per la riconsegna, sulla base di un ragionevole affidamento della sua insottraibilità unita al suggerimento non univoco del blocco. Del tutto ignorata, infine anche la circostanza del prelievo in misura molto superiore al plafond contrattuale da ritenersi un ulteriore profilo di malfunzionamento del sistema da valutare ai fini di un esame complessivo della diligenza professionale posta a carico della banca. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Il giudice del rinvio dovrà valutare se il comportamento della banca sia in ordine al riscontrato difetto di manutenzione e custodia, sia in ordine alla condotta accertata del responsabile presente nella sede della medesima, sia in ordine al prelievo largamente eccedente il plafond giornaliero possano integrare il difetto di diligenza e articolo 1176 secondo comma cod. civ. anche a fronte del comportamento non osservante dell'obbligo contrattuale di non favorire la lettura del PIN e di provvedere al blocco immediato. P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente procedimento alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione.