Precisazioni sul computo del termine per proporre impugnazione nel processo penale

Nel caso di specie, gli Ermellini precisano che il reclamo avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza deve essere proposto nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento stesso termine in cui rientra l’ultima ora o l’ultimo giorno poiché non rileva l’ora o il giorno in cui è iniziata la decorrenza.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza numero 1026/19, depositata il 10 gennaio. La proposizione del reclamo. Il Magistrato di sorveglianza di Roma rigettava la richiesta di liberazione anticipata limitatamente al semestre di detenzione sofferto dal detenuto istante. Il Tribunale di sorveglianza successivamente adito dal detenuto, rilevando che il reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza non era stato presentato nei termini di legge, ne dichiarava l’inammissibilità ai sensi degli articolo 666, comma 2 e 678 c.p.p Il detenuto propone ricorso in Cassazione deducendo «che il reclamo sarebbe stato tempestivamente proposto poiché tra la data di notifica e l’invio del gravame sarebbero intercorsi esattamente 10 giorni», dunque non risulterebbero violati i termini ex articolo 69-bis comma 3 l. numero 354/1975 legge sull’ordinamento penitenziario, Procedimento in materia di liberazione anticipata . Il computo del termine di 10 giorni. Gli Ermellini ribadendo che l’articolo 69-bis comma 3 l. numero 354/1975 prevede un termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione per proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza, precisano che detto termine, sulla base della regola di cui all’articolo 172, comma 4 c.p.p. in tema di computazione dei termini processuali , «si calcola non computando l’ora o il giorno in cui è iniziata la decorrenza e computando, invece, l’ultima ora o l’ultimo giorno». Nel caso specie, dalla risultanze riportate nel provvedimento impugnato, rilevando che il termine di 10 giorni per proporre reclamo, alla data della sua presentazione, non era scaduto, la S.C. accoglie il ricorso e annulla il decreto impugnato senza rinvio il decreto impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per l’ulteriore corso.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 30 ottobre 2018 – 10 gennaio 2019, numero 1026 Presidente Carcano – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. Con decreto in data 27/4/2018, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell’articolo 666 c.p.p., comma 2 e articolo 678 c.p.p., il reclamo proposto L. numero 354 del 1975, ex articolo 69-bis nell’interesse di B.A.V. avverso l’ordinanza numero 960/18 emessa il 16/2/2018 dal Magistrato di sorveglianza di Roma, con la quale era stata rigettata la richiesta di liberazione anticipata limitatamente al semestre di detenzione sofferto dal ricorrente dal 3/11/2016 al 3/5/2017. Ciò in quanto il reclamo non era stato presentato nei termini di legge, risultando il provvedimento notificato in data 23/2/2018 e il reclamo inviato il 5/3/2018. 2. Avverso il decreto in questione ha proposto ricorso per cassazione lo stesso B.A. per mezzo del difensore di fiducia, avv. Alfio Paglione, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. cod. proc. penumero , la inosservanza o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione alla L. numero 354 del 1975, articolo 69-bis, comma 3. In particolare, il ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. c , che il reclamo sarebbe stato tempestivamente proposto, atteso che tra la data di notifica e l’invio del gravame sarebbero intercorsi esattamente dieci giorni, sicché i termini ex articolo 69-bis Ord. Penumero , comma 3 sarebbero stati pienamente rispettati. 3. In data 11/9/2018, è stata depositata in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per l’ulteriore corso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. La L. numero 354 del 1975, articolo 69-bis, comma 3 prevede che avverso l’ordinanza pronunciata in materia di liberazione anticipata, il difensore, l’interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio . Detto termine, secondo la regola generale stabilita dall’articolo 172 c.p.p., comma 4, si calcola non computando l’ora o il giorno in cui è iniziata la decorrenza e computando, invece, l’ultima ora o l’ultimo giorno. Pertanto, considerato che, come rilevato dal Procuratore generale in sede di requisitoria scritta, il 2018 non è anno bisestile, il termine di 10 giorni per proporre reclamo, alla data della sua presentazione, non era ancora scaduto, secondo quanto risulta dalle date riportate nel provvedimento impugnato notifica il 23 febbraio, reclamo il 5 marzo 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché il decreto impugnato deve essere annullato, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per l’ulteriore corso. P.Q.M. annulla senza rinvio il decreto impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per l’ulteriore corso.