di Antonio Terlizzi
di Antonio Terlizzi *L'opposizione di terzo è un rimedio straordinario in virtù del quale un terzo si oppone ad una sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i propri diritti opposizione di terzo ordinaria oppure quando la sentenza è affetta di dolo o collusione a suo danno 404 c.p.c. opposizione di terzo revocatoria .Opposizione di terzo quale mezzo straordinario di impugnazione. L'opposizione di terzo ordinaria, ex articolo 404, comma 1, c.p.c., è un mezzo di impugnazione straordinario che consente a coloro che non sono stati coinvolti nel processo, ma che risentono un pregiudizio dalla pronuncia del giudice, di far valere le proprie ragioni, infrangendo lo schermo del giudicato o impugnando le sentenze meramente esecutive per rimuovere il pregiudizio stesso. L'opposizione di terzo viene, quindi, considerata l'estremo rimedio utilizzabile da chi non ha potuto paralizzare o impedire in via preventiva gli effetti pregiudizievoli della sentenza. Proposizione senza decadenza. All'opposizione di terzo va riconosciuta la natura di rimedio essenzialmente processuale, per rimediare all'errore della sentenza che ha leso chi non ha potuto difendersi in giudizio. L'opposizione di terzo è un mezzo d'impugnazione di natura straordinaria che va proposto, senza termini di decadenza, dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata per eliminare la sentenza anche tra le parti originarie. Essa va esperita nei confronti di tutte le parti tra le quali fu emessa la sentenza impugnata. Alla presentazione di tale mezzo d'impugnazione sono legittimati i terzi, soggetti, quindi, estranei, al giudizio. La legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo, infatti, presuppone in capo all'opponente la titolarità di un diritto autonomo ed incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra le altre parti il terzo deve essere titolare di un autonomo diritto suscettibile di essere pregiudicato dall'accertamento contenuto in una sentenza resa nei confronti di altri soggetti. Tale mezzo d'impugnazione è regolato dall'articolo 404 c.p.c. in cui sono contemplate le ipotesi dell'opposizione di terzo ordinaria comma 1 e di quella revocatoria comma 2 . Opposizione di terzo senza disciplina nel contenzioso tributario. L'istituto dell'opposizione di terzo non è disciplinato nel processo tributario infatti, l'ordinamento tributario accoglie la tipicità dei mezzi d'impugnazione, permette ai terzi litisconsorti necessari pretermessi es. per error in procedendo di invocare l'exceptio rei inter alios judicatae di cui all'articolo 2909 c.c. cd. limiti soggettivi del giudicato l'opposizione di terzo non è l'unico rimedio offerto al terzo non intervenuto in giudizio per far valere l'inestensibilità dell'efficacia della sentenza pregiudizievole resa inter alios. Nell'ipotesi di terzo pretermesso nella fattispecie del litisconsorzio necessario la sentenza è efficace per le parti nei cui confronti è stata pronunciata ed è inopponibile al terzo pretermesso. L'impugnazione costituita dal rimedio dell'opposizione di terzo, disciplinata dal codice di rito, non ha cittadinanza nel processo tributario con conseguente pronuncia di inammissibilità del mezzo Commiss. Trib. Reg. Puglia, Sez. I, Sent., 13-03-2008, numero 31 Peraltro, la recente sentenza numero 511/12/10 del 22/12/2010 della Commissione Tributaria provinciale di Roma sez. 12 ha riconosciuto ammissibile nel processo tributario l'opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c. di una sentenza esecutiva del giudice tributario in virtù di una interpretazione del dato normativo conforme ai principi di cui agli articolo 3, 24 e 113 Cost Tale pronuncia ha appurato che la sentenza esecutiva aveva pregiudicato i diritti di terzi,proprietari esclusivi di immobili , sottoposti arbitrariamente all'esecuzione fiscale ovvero al sequestro conservativo ex articolo 22, D.Lgs. numero 472/1997. Sì all'opposizione di terzo nel processo tributario. Secondo siffatta ricostruzione l'opposizione di terzo deve ritenersi ammessa nel processo tributario contra, Sent. numero 31 del 7 febbraio 2008 dep. il 13 marzo 2008 della Comm. trib. reg. di Bari, Sez. I , quando il terzo faccia valere nel giudizio una pretesa del tutto autonoma da quella formante oggetto di contestazione tra le parti originarie e incompatibile con la situazione giuridica accertata dalla sentenza passata in giudicato. E' ammissibile l'opposizione, con riferimento alle azioni di rimborso esperita da un soggetto es. cedente del credito nei confronti del fisco, in quanto un soggetto terzo es. cessionario del credito che si afferma legittimo titolare del diritto di credito fatto valere in giudizio. In particolare, si ritiene ammissibile, in concreto, l'opposizione dell'ente locale che pretenda relativamente rispetto ad un certo tributo la non competenza degli uffici dell'Amministrazione finanziaria o in quella del soggetto che, a fronte di un'azione di rimborso esperita da un altro soggetto nei confronti del fisco, afferma di essere l'effettivo titolare del diritto di credito o rimborso fatto valere in giudizio.* Esperto tributario
Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sez. XII, sentenza 21 ottobre - 22 dicembre 2010, numero 511Presidente Angelani - Relatore ImparatoFatto e dirittoLa contribuente sig.ra T. N. proponeva ricorso per la riforma, l'annullamento e la revoca della sentenza numero 12/23/2009 del 14 gennaio 2009, emessa dalla Commissione Tribunale Provinciale di Roma nei confronti di suo marito dal quale era separato sig. c. D., depositata il 04/02/2009 e mai notificata, con la quale la Commissione Provinciale di Roma aveva autorizzato l'adozione del sequestro conservativo da parte dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di A. L. su beni di sua proprietà o sui quali risultava nuda proprietaria due immobili siti in L. il primo in via , identificato al Catasto del Comune di L. ed il secondo in Via , identificato al Catasto del Comune di L. . Chiedeva, previa trattazione in pubblica udienza e sospensione in tutto o in parte dell'esecuzione della predetta sentenza, ex articolo 404 c.p.c. opposizione di terzo , di riformare/annullare/revocare o, comunque, dichiarare illegittimamente emessa tale sentenza nella parte in cui veniva autorizzata l'adozione della misura cautelare sui predetti appartamenti e ciò quale mezzo di impugnazione opposizione del terzo di una sentenza esecutiva pronunciata nei confronti di altra persona che pregiudica i propri diritti, anche in assenza di sua previsione testuale , però compatibile con il sistema processuale tributario, e per non violare i principi di cui agli articolo 3,24 e 113 della Costituzione.L'Agenzia delle Entrate Ufficio di A. L., costituitasi in data 26/08/2009, con le sue controdeduzioni, comunicava che, riconosciuta la errata imputazione di alcuni dei diritti sui due immobili siti in L., aveva provveduto a richiedere alla Conservatoria di Roma 2, in data 14/08/2009, con nota di trascrizione rettificativa, di annotare il corretto contenuto del diritto sui beni sequestrati. In relazione al terzo immobile sito in G., chiedeva, avendo verificata la piena proprietà della sig.ra T. sullo stesso, che venisse dichiarata la cancellazione parziale e l'inefficacia del sequestro su tale bene.In via preliminare, questo Collegio reputa ammissibile il ricorso, ritenendo sussistere la propria competenza giurisdizionale a conoscere nel merito dell'opposizione di terzo, essendo stata accertata l'appartenenza a terzi di beni sottoposti all'esecuzione fiscale. Nel caso in esame è stato dimostrato, come riconosciuto dallo stesso Ufficio, la inesistenza per la ricorrente dell'obbligazione tributaria, in quanto unico debitore era il marito c. D. e che unica titolare della proprietà dei beni sottoposti a sequestro conservativo era l'odierna ricorrente. La sig.ra T. N. ha visto pregiudicati i propri diritti con l'autorizzazione concessa con la sentenza della CTP di Roma numero 128/23/09. Si ritiene, perciò applicabile al processo tributario l'articolo 404 c.p.c., pur non essendo esplicitamente ammesso nel D.L.vo 546/92, esistendo però un rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili con le stesse, previsto dagli articolo 1 e 49 del D.L.vo 546/92.A seguito dell'udienza pubblica del 29/04/2010, questo Collegio emetteva ordinanza con la quale chiedeva all'Agenzia delle Entrate Ufficio di A. L. di fornire chiarimenti in ordine alla mancata richiesta alla Conservatoria dei registri Immobiliari della cancellazione del sequestro conservativo anche dell'immobile sito in G., come sopra identificato, per il quale l'Ufficio aveva riconosciuto l'inesistenza della titolarità del bene di c. D., secondo le acquisite prove documentali in possesso dell'Ufficio e non prodotte in Commissione e se, nel frattempo, avesse provveduto, con azione di autotutela, a chiederne la cancellazione.L'Ufficio in data 22/06/2010 depositava la risposta a tale ordinanza con la quale comunicava di aver disposto, in data 27/05/2010, con provvedimento di autotutela, richiesta di cancellazione del sequestro conservativo anche dell'immobile sito in G., perché di proprietà esclusiva di T. N. ed era in attesa di documentazione attestante l'avvenuta cancellazione anche di tale sequestro.All'odierna pubblica udienza erano presenti i difensori della ricorrente ed il rappresentante dell'Ufficio che produceva due documenti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio Controlli, facendo presente che si ritenevano fondate le ragioni della contribuente e chiedendo che venisse ordinata la cancellazione del sequestro conservativo relativamente ai beni di proprietà della ricorrente T. N., modificando quanto in precedenza dichiarato dall'Ufficio.La Commissione prende atto della richiesta dell'Ufficio che ha ritenuto fondate le ragioni della ricorrente e che ha provveduto, nell'esercizio del proprio potere di autotutela, ad inoltrare all'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Roma istanza di cancellazione del provvedimento cautelare di sequestro anche relativamente all'immobile sito in G. di Roma, di proprietà dell'odierna ricorrente.Pertanto, ritiene fondate le motivazioni dell'odierno ricorso, così come riconosciuto dallo stesso Ufficio che aveva inoltrato alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in data 10/10/2008 istanza della misura cautelare di sequestro di tre immobili, indicati sopra, per debiti tributari di c. D., sull'erroneo presupposto della sua titolarità di diritti reali su tali immobili, risultati poi dell'odierna ricorrente. Osserva, inoltre che l'Ufficio, come detto sopra, ha già inoltrato all'Agenzia dl Territorio istanza di cancellazione del provvedimento cautelare del sequestro conservativo per tutti e tre gli immobili due siti in L. ed uno a G. .Sussistono fondati motivi per compensare le spese.P.Q.M.La Commissione dichiara la inefficacia del sequestro conservativo richiesto dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di A. L. con istanza del 10/10/2008 nei confronti di c. D. relativamente ai tre immobili di cui in motivazione ed autorizzato con sentenza della CTP di Roma numero 128/23/09 del 04/02/2009. Spese compensate.