di Leda Rita Corrado
di Leda Rita Corrado * Nella sentenza numero 11217 del 2011, la Suprema Corte statuisce la deducibilità, dalla base imponibile Irap, del minor importo riscosso a seguito di definizione pattizia del prezzo del bene o del servizio ceduto.La vicenda. Nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria rettificava la base imponibile Irap, negando la deducibilità della minor somma incassata dalla società contribuente sulla base di un accordo relativo al prezzo di un bene/servizio.Perdite su crediti indeducibili. A tale proposito, viene richiamato l'articolo 4, d.lgs. 15 dicembre 1997, numero 446, ove, al comma 3, si statuisce la indeducibilità delle perdite su crediti. Nella pronuncia in rassegna, la Corte di Cassazione conferma che, in questo caso, la minor somma non può essere considerata come perdita su crediti.Il minor introito va distinto dalla perdita su credito. Secondo il Collegio, è ravvisabile, sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello economico, una difformità ontologica tra perdita su crediti e minore introito mentre la svalutazione del credito, configurabile come perdita su credito, si verifica quando il credito, già determinato, sia stato successivamente scontato o ridotto, ad esempio perché non pagato , l'eventuale minor introito, nelle ipotesi in cui discende dalla determinazione del credito, è il portato dì una definizione pattizia nella quale, pur eventualmente risultando il credito così definito inferiore a quanto unilateralmente preventivato dal creditore, è da escludere qualsivoglia connotato abdicativo .* Giornalista pubblicista