In vigore dal prossimo 22 marzo il DPCM numero 275/2010 che fissa i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi del Ministero del Lavoro, la cui durata risulta inferiore ai 90 giorni.
In vigore dal prossimo 22 marzo. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 54/2011, il DPCM numero 275/2010, che fissa i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi del Ministero del Lavoro, la cui durata risulta inferiore ai 90 giorni. Procedimenti con durata inferiore ai 90 giorni. Il DPCM attua la legge numero 69/2009, la quale ha stabilito che il procedimento, avviato obbligatoriamente su istanza di parte o d'ufficio, deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato entro il termine ordinario di 30 giorni che decorre dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda se il procedimento è a iniziativa di parte, salvo diversi termini previsti da normative speciali. Invece, gli enti possono fissare termini non superiori a 90 giorni e, in casi del tutto particolari, fino al 180 giorni.Riconosciuto il danno da ritardo per l'attività della P.A Inoltre il provvedimento pubblicato prevede anche rilevanti conseguenze giuridiche sotto il profilo della responsabilità civile e della valutazione dirigenziale, con il riconoscimento espresso del danno da mero ritardo per l'attività della pubblica amministrazione, dall'eventuale inosservanza dei termini. Tempi certi per . Di seguito alcuni degli esempi contenuti nel DPCM numero 275/2010 - 30 giorni per la convalida della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part time - 30 giorni per rispondere ai quesiti - 45 giorni per la convalida delle dimissioni di una lavoratrice madre - 45 giorni per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.
Presidente del Consiglio dei Ministri, decreto 22 dicembre 2010, numero 275 G.U. numero 54 del 7 marzo 2011 Attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, numero 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata non superiore ai novanta giorni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIVista la legge 7 agosto 1990, numero 241 e successive modifiche e integrazioni Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 3, della citata legge 7 agosto 1990, numero 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, numero 69, il quale ha previsto che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, numero 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010, concernente Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, numero 69 Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, numero 227, recante Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, numero 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni e integrazioni Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, numero 400 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165 e successive modifiche e integrazioni Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, numero 244, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2004, come modificato dal decreto ministeriale 31 marzo 2010, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Segretariato Generale e delle Direzioni Generali e la definizione dei relativi compiti Udito il parere numero 4696/2010 del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del giorno 25 novembre 2010 Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro per la semplificazione normativa Decreta articolo 1Ambito di applicazione1. Il presente decreto si applica ai procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio, i cui termini non siano superiori a novanta giorni. 2. Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento. Ai procedimenti non ricompresi nelle tabelle allegate si applicano i termini di conclusione previsti da fonti legislative, o, in mancanza, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, numero 241. articolo 2Disposizioni transitorie e finali1. I termini previsti dal presente decreto si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, numero 227, recante Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, numero 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale , e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare. TABELLA A omissis TABELLA B omissis