I fondi comuni d’investimento nella specie, fondi immobiliare chiusi , disciplinati nel D.Lgs. numero 58/1998 e succ. mod., sono privi di un’autonoma soggettività giuridica, ma costituiscono patrimoni separati della SGR, la quale è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia.
La litispendenza, ai sensi ed agli effetti dell’articolo 39 c.p.c., si riferisce alla proposizione della stessa causa davanti a giudici diversi nell’ambito della giurisdizione ordinaria, e, pertanto, non può valere ad introdurre deroghe ai criteri di riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice di diversa giurisdizione, ancorché aditi con la medesima domanda. La società di gestione del risparmio può agire in giudizio per far accertare i diritti del fondo comune d’investimento da essa gestito. Tali principi sono stati precisati dalla Corte di Cassazione, con la sentenza numero 12187 del 20 maggio 2013. Il caso. Una società di Gestione del Risparmio ha proposto ricorso per regolamento di competenza a seguito dell’ordinanza della CTP di Milano, che aveva dichiarato la litispendenza, disponendo la cancellazione dal ruolo, della causa finalizzata all’annullamento del provvedimento di attribuzione del codice fiscale al Fondo immobiliare gestito dalla medesima società, con altra causa pendente dinanzi al TAR Lazio. In via preliminare, il Collegio giudicante ha dichiarato infondata l’eccezione avanzata dalla controricorrente Agenzia delle Entrate circa il difetto di legittimazione processuale della SGR. Sul punto gli Ermellini hanno richiamato l’orientamento secondo cui i fondi comuni d’investimento nella specie, fondi immobiliare chiusi , disciplinati nel D.Lgs. numero 58/1998, e succ. mod., sono privi di un’autonoma soggettività giuridica, ma costituiscono patrimoni separati della SGR, la quale è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia. Gli Ermellini, nel merito , hanno accolto il ricorso proposto da detta società di Gestione del Risparmio .Gli Ermellini hanno dichiarato la competenza della CTP di Milano a decidere la controversia, assumendo l’insussistenza dei presupposti per la declaratoria della litispendenza. Gli ermellini, infatti, hanno ritenuto fondato il ricorso laddove lamentava che giudice aveva “equiparato ed assimilato i rapporti tra uffici diversi del medesimo organo giudiziario ai rapporti tra organi giudiziari diversi La Suprema Corte ha ritenuto proponibile l’istanza di regolamento di competenza, alla stregua degli articolo 1, comma 2, D.Lgs. numero 546/1992 e 42 c.p.c «Né può escludersi – si legge in sentenza – un interesse della ricorrente a tale pronuncia sul rilievo che l’attribuzione del codice fiscale costituisce atto endoprocedimentale che autonomamente non può incidere sulla sfera giuridica dell’interessato – come eccepito dalla controricorrente -, in quanto l’utilità giuridica che può derivare dall’istanza di regolamento di competenza è costituita nell’investire la CTP di Milano dell’esame del ricorso davanti alla stessa prodotto». La natura del fondo comune. Il fondo comune può essere inteso quale patrimonio autonomo “privo di titolare”, separato rispetto al patrimonio della SGR e rispetto a quello dei singoli investitori, i quali restano comunque i “proprietari sostanziali” dei beni del fondo. Qualificare il fondo comune come soggetto autonomo costituirebbe una «complicazione non necessaria ai fini della tutela dei partecipanti e semmai foriera di distorsioni nella misura in cui potrebbe indurre a dubitare della possibilità che i creditori per obbligazioni contratte nell’interesse del fondo siano ammessi a rivalersi nei confronti della società di gestione, qualora i beni del fondo non risultassero sufficienti a soddisfare le loro ragioni ». Non essendo il fondo dotato di soggettività giuridica ma solamente di autonomia patrimoniale, esso è privo non solo della capacità di agire autonomamente ma anche della capacità giuridica di essere titolare di diritti e di obblighi in quanto soggetto di diritto. I fondi comuni d'investimento nella specie, fondi immobiliare chiusi , disciplinati nel d.lgs. numero 58/1998 e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia Cass. numero 16605/2010 . Il regolamento di competenza. Avuto riguardo alla natura e all'importanza dei diritti, di rilevanza anche costituzionale, oggetto delle vertenze tributarie, un'interpretazione dell'articolo 5, comma 4, el D.Lgs. numero 546/1992 che portasse ad intendere tale norma come preclusiva dell'esperibilità del rimedio del regolamento di competenza anche avverso i provvedimenti delle Commissioni tributarie disponenti la sospensione del processo esporrebbe la norma in questione a non manifestamente infondati sospetti di incostituzionalità, data la loro potenziale attitudine a ledere i diritti garantiti dagli articolo 24, comma 1, e 11, comma 2, Cost. ed a confliggere, perciò, con le norme costituzionali considerate. Gli articolo 1, comma 2, e 5, comma 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, numero 546 debbono essere interpretati in modo conforme ai diritti che gli articolo 24 e 111 Cost. riconoscono alla difesa nel processo tributario, che coinvolge interessi di particolare rilievo costituzionale perciò trova applicazione nel processo tributario l'articolo 6, L. numero 353/1992 che, modificando l'articolo 42 c.p.c., ha disposto che «i provvedimenti di sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 c.p.c. possono essere impugnati con istanza di regolamento di competenza». In tema di contenzioso tributario, l'articolo 5, comma 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, numero 546 - secondo cui «non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza» - è inserito in un complesso normativo, integrante microsistema, contenuto negli articolo 4 e 5, D.Lgs numero 546/1992 citato, che riguarda la disciplina della competenza, essenzialmente per territorio, delle commissioni tributarie, e si riferisce soltanto alle questioni che queste possono essere chiamate a rendere in ordine a tale competenza. Pertanto, in conformità all'esigenza di tutelare i diritti fondamentali garantiti dall'articolo 24 Cost., comma 1, dall'articolo 111, comma 2, Cost. e dall'articolo 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, deve ritenersi che la norma sopra citata non esclude la proposizione del regolamento di competenza avverso i provvedimenti di sospensione del processo ex articolo 295 c.p.c., impugnazione senz'altro ammissibile alla stregua del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, D.Lgs. numero 546/1992 e dell'articolo 42 c.p.c Contro il provvedimento di sospensione del processo adottato dal giudice tributario è esperibile il regolamento di competenza Cass. numero 11140/2005 .
Corte di Cassazione, sez. VI Civile T, sentenza 18 aprile 20 maggio 2013, numero 12187 Presidente Cicala – Relatore Iacobellis Svolgimento del processo Il ricorso proposto dalla P. Società di Gestione del Risparmio s.p.a. ha ad oggetto il regolamento necessario di competenza proposto a seguito dell'ordinanza del 26/4/2012 con la quale la CTP di Milano ha dichiarato la litispendenza, disponendone altresì la cancellazione dal ruolo, della causa proposta davanti a tale organo, finalizzata all'annullamento del provvedimento di attribuzione del codice fiscale al Fondo Immobiliare Diomira, gestito dalla P. s.p.a., con altra causa avente il medesimo oggetto, pendente davanti al Tar Lazio. La ricorrente chiede a questa Corte di dichiarare la competenza della CTP di Milano a decidere la controversia, assumendo l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria della litispendenza stante la diversità del petitum e della causa petendi tra le due domande, nonché la diversità dei giudici aditi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate la quale ha eccepito la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 546/92, il difetto di legittimazione processuale della ricorrente, la carenza di interesse ad agire, nonché l'infondatezza nel merito del ricorso. Motivi della decisione Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione formulata dalla controricorrente alla luce dei principi affermati da questa Corte Sez. 1, Sentenza numero 16605 del 15/07/2010 che il collegio condivide, secondo cui i fondi comuni d'investimento nella specie, fondi immobiliare chiusi , disciplinati nel d.lgs. numero 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio, la quale è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia . Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso. In proposito questa Corte, già con ordinanza 26/5/2005, numero 11140, ha ritenuto che il divieto posto dal quarto comma dell'articolo 5 cit. risulta inserito in un complesso normativo, integrante microsistema, contenuto negli articolo 4 e 5 d.lgs. numero 546 del 1992, che riguarda la disciplina della competenza, essenzialmente per territorio, delle commissioni tributarie, e si riferisce alle decisioni che queste possono essere chiamate a rendere in ordine a tale competenza e che risalta all'evidenza che l'esclusione dell'esperibilità del regolamento di competenza da tale norma prevista non può non riguardare altre decisioni che non siano quelle rese dalle commissioni tributarie specificamente sulla propria competenza alla stregua della disciplina richiamata . Il divieto in questione non è quindi riferibile, in alcun modo, ai rimedi esperibili contro il provvedimento in esame e, alla stregua del combinato disposto degli articolo 1, comma 2, d.lgs. cit. e 42 cod. proc. civ., deve ritenersi ammissibile l'istanza proposta. Né può escludersi un interesse della ricorrente a tale pronuncia sul rilievo che l'attribuzione del codice fiscale costituisce atto endoprocedmentale che autonomamente non può incidere sulla sfera giuridica dell'interessato come eccepito dalla controricorrente-1 in quanto l'utilità giuridica che può derivare alla parte dall'accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza è costituita nell'investire la CTP di Milano dell'esame del ricorso davanti alla stessa prodotto. Fondato è altresì il ricorso laddove si lamenta che il giudice abbia equiparato ed assimilato i rapporti tra uffici diversi del medesimo organo giudiziario ai rapporti tra organi giudiziari diversi . Costituisce principio di diritto consolidato di questa Corte quello secondo cui la litispendenza, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 39 c.p.c. si riferisce alla proposizione della stessa causa davanti a giudici diversi nell'ambito della giurisdizione ordinaria, e, pertanto, non può valere ad introdurre deroghe ai criteri di riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice di diversa giurisdizione, ancorché aditi con la medesima domanda. Cass. 30/7/2007, numero 16834 Cass. civ. SS.UU. numero 5243 del 1981 . Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese sia del giudizio di primo grado che di quello svoltosi dinanzi a questa Corte. P.Q.M. Dichiara la competenza della CTP di Milano e compensa le spese del giudizio di merito e di questo regolamento.