E’ intervenuta una circolare interpretativa del Ministero della Giustizia, dipartimento per gli affari di giustizia, a far chiarezza in materia di contributo unificato dopo le modifiche apportate dal decreto numero 98/2011 e dalla legge numero 138/2011.
Per i reclami contro la sentenza di fallimento il contributo unificato è aumentato del 50%, mentre per i decreti ingiuntivi del lavoratore contro il proprio datore di lavoro, si dimezza. Questo un piccolo stralcio della circolare interpretativa del Ministero della Giustizia numero 10, dell’11 maggio 2012, in materia di contributo unificato. Nel 2011 è arrivato il nuovo contributo unificato. L’introduzione del contributo unificato per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie ed in quelle individuali di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego è prevista dall’articolo 9, comma 1-bis, Testo Unico sulle Spese di Giustizia, introdotto dall’articolo 37, comma 6, d.l. numero 98/2011 convertito nella legge numero 111/2011 . Contributo dovuto se viene superata la soglia. Per questi procedimenti è prevista una soglia comune di esenzione soggettiva pari a 3 volte il reddito di accesso al gratuito patrocinio 10.628,16 x 3 = 31.884,48 euro. Esenti sono anche i procedimenti relativi all’esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze e ordinanze emesse nei giudizi di lavoro, nonché quelli relativi al recupero crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa. La circolare, comunque, specifica che l’esenzione riguarda solo le persone fisiche. Il decreto ingiuntivo Per quanto riguarda i procedimenti per decreto ingiuntivo e opposizione a decreto ingiuntivo il contributo è ridotto alla metà. e il giudizio avanti alla Corte di Cassazione. La Direzione Generale ritiene che «per i giudizi instaurati dinanzi alla Suprema Corte in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria e per i procedimenti in materia di lavoro o di pubblico impiego, vi sia una precisa deroga all’esenzione per reddito applicabile negli altri gradi di giudizio». Di conseguenza – si legge ancora nel provvedimento – «dinanzi alla Suprema Corte si applicherà il contributo unificato previsto dall’articolo 13, comma 1, d.p.r. numero 115/2002 escludendo, altresì, la ulteriore riduzione di cui al successivo comma 3, del medesimo articolo 13». Separazioni e divorzi contributo unificato sì, gli 8 euro no. L’anticipazione forfettaria di 8 euro articolo 30 d.p.r. numero 115/2002 è esclusa per i procedimenti di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia in sede consensuale che contenziosa. La legge numero 111/2011 ha voluto introdurre il solo contributo unificato in materia e, pertanto, non devono ritenersi soggetti all’anticipazione degli 8 euro «tutti quei procedimenti disciplinati da norme speciali, non abrogate dal d.p.r. numero 115/2002, per i quali è prevista in maniera chiara e non equivoca l’esenzione da ogni tipo di tributo e spesa». Stesso discorso –precisa ancora la Direzione Generale – vale «per le procedure esecutive e cautelai dirette ad ottenere la corresponsione o la revocazione degli assegni». 50% al fallimento. In conclusione, per il reclamo promosso avverso la sentenza dichiarativa di fallimento - come accennato sopra - è previsto l’aumento del 50%.
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