La trasmissione dell’atto risulta validamente effettuata se il cancelliere attesta di aver trasmesso il testo originale le indicazioni dell’apparecchiatura, «OK message confirmation», segnalate nel provvedimento impugnato, documentano l’avvenuta comunicazione dell’atto.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 18203/13, depositata il 19 aprile. Il caso l’invio dell’istanza tramite telefax. Il Tribunale di Bari conferma l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo accusato di aver partecipato all’acquisto di eroina. In particolare, il Giudice non accoglie l’eccezione difensiva secondo la quale sarebbe irrilevante l’intervenuto invio a mezzo fax di copia dell’istanza di riesame da parte della cancelleria del Tribunale di Padova, ove la stessa era stata presentata. L’impiego del telefax, infatti, sarebbe da ritenersi eccezionale ai sensi dell’articolo 148, comma 2, c.p.p., e, in ogni caso, il fax non sarebbe pervenuto presso il Tribunale del riesame, nonostante il difensore ne avesse documentato la regolare trasmissione. La questione è posta al vaglio della S.C Bisogna utilizzare il mezzo più celere. Gli Ermellini precisano anzitutto che le parti private e i difensori possono presentare impugnazione avverso le ordinanze che dispongono misure cautelari anche mediante il deposito dell’atto nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui si trovano, se questo è diverso da quello di emissione del provvedimento articolo 582, comma 2, c.p.p. . Inoltre, le comunicazioni tra uffici in ordine ad atti contenenti disposizioni concernenti la libertà personale va eseguita con il mezzo più celere secondo le forme previste dagli articolo 149 e 150 del codice di rito in materia di notificazioni urgenti la trasmissione dell’atto risulta validamente effettuata se il cancelliere attesta di aver trasmesso il testo originale. Nel caso del telefax le indicazioni dell’apparecchiatura, «OK message confirmation», segnalate nel provvedimento impugnato, documentano l’avvenuta comunicazione dell’atto. Tutte le formalità sono state rispettate. Nel caso di specie, a giudizio della Cassazione, risultano osservate tutte le formalità di trasmissione dell’atto di impugnazione il Tribunale di Padova ha comunicato a quello di Bari, territorialmente competente, la richiesta di riesame a mezzo telefax il funzionario di cancelleria del Tribunale veneto ha effettuato la dovuta attestazione dell’avvenuta trasmissione dell’originale infine, è stata acquisita la documentazione relativa alla regolarità della trasmissione, secondo le indicazioni segnalate dall’apparecchiatura in dotazione a Padova. Il termine era spirato l’ordinanza va annullata. In conclusione, la data in cui è pervenuta via fax la richiesta di riesame presso il Tribunale di Bari costituisce il dies a quo rispetto alla decorrenza dei termini previsti dall’articolo 309, comma 5, c.p.p. in materia di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva. Per questi motivi, rilevato che il Tribunale di Bari ha richiesto gli atti al PM procedente oltre il termine previsto dalla norma richiamata, la S.C. annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la perdita di efficacia dell’ordinanza che ha disposto la misura coercitiva emessa dal GIP.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 28 marzo – 19 aprile 2013, numero 18203 Presidente Bianchi – Relatore Montagni Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Bari, con ordinanza in data 27.11.2012, ha confermato l'ordinanza resa dal G.i.p. presso il Tribunale di Bari il 20.10.2012, con la quale è stata applicata nei confronti di S.N. la misura cautelare carceraria, in riferimento all'imputazione provvisoria di cui al capo numero 41, ove si contesta al S. di aver partecipato, con compiti esecutivi, all'acquisto di una partita di circa cinque chilogrammi di eroina. Il Collegio ha evidenziato che il G.i.p. di Bari aveva emesso la misura custodiate ai sensi dell'articolo 27 cod. proc. penumero , dopo che il G.i.p. di Napoli aveva emesso una prima ordinanza cautelare e contestualmente dichiarato la propria incompetenza per territorio. Il Tribunale ha rigettato l'eccezione processuale dedotta dalla difesa con il primo motivo, considerando non rilevante, ai fini del rispetto dei termini di cui all'articolo 309, commi 5 e 10, cod. proc. penumero , l'intervenuto invio, a mezzo fax, di copia dell'istanza di riesame di che trattasi, da parte della Cancelleria del Tribunale di Padova, ove l'impugnazione era stata presentata ai sensi dell'articolo 582, comma 2, cod. proc. penumero ciò in quanto, secondo il Collegio, l'impiego del telefax è consentito solo eccezionalmente, ai sensi dell'articolo 148 comma 2, cod. proc. penumero . Il Tribunale ha osservato, inoltre, che il fax non risultava neppure pervenuto presso il Tribunale del riesame, nonostante il difensore ne avesse documentato la regolare trasmissione da parte della Cancelleria del Tribunale di Padova. È stata rigettata anche l'eccezione di cui al secondo motivo, giacché il Tribunale ha ritenuto che il pubblico ministero avesse legittimamente esercitato la domanda cautelare, facendo proprie le argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Napoli. Il Tribunale ha considerato, soffermandosi sul terzo motivo, che del pari legittimamente il G.i.p. di Bari aveva motivato il provvedimento custodiale, facendo riferimento alle argomentazioni svolte dal giudice dichiaratosi incompetente per territorio. In riferimento alla eccezione relativa alla incompetenza per territorio, il Tribunale di Bari ha osservato che, in materia di procedimenti per delitti indicati nell'articolo 51, comma terzo bis, cod. proc. penumero , la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente non viene meno nel caso in cui non sia ravvisata la sussistenza, con l'applicazione della misura cautelare, del reato associativo o della circostanza aggravante specifica, atteso che il procedimento prosegue in relazione alla originaria imputazione ed ha evidenziato che correttamente il G.i.p. di Bari aveva valorizzato il fatto che il gruppo associativo di che trattasi, con il quale S. aveva cooperato, rendendosi disponibile a trasportare la droga dal alla , avesse costituito la propria base operativa in agro di . In relazione ai gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale ha considerato che S. aveva offerto la propria disponibilità ai correi per trasferire la partita di droga dal alla , anche se detta collaborazione non era stata poi in concreto necessaria, atteso che le parti avevano concordato che la droga venisse prelevata da tale L. . 2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione S.N. , a mezzo del difensore. Con il primo motivo l'esponente denuncia l'inosservanza delle norme processuali di cui all'articolo 309, commi 5 e 10 cod. proc. penumero . La parte osserva che il Tribunale del riesame ha errato nel disattendere l'eccezione dedotta dalla difesa. Osserva che il Tribunale sembra aver fatto riferimento ai principi che governano l'utilizzo del telefax tra parte privata e cancelleria, laddove nel caso di specie si tratta dei rapporti intercorsi tra la cancelleria del Tribunale di Padova, ove l'istanza di riesame era stata depositata, e la Cancelleria del Tribunale della libertà di Bari. Con il secondo motivo l'esponente reitera la doglianza afferente alla inammissibilità della domanda cautelare, soffermandosi sul contenuto dell'atto di impulso redatto dal pubblico ministero competente. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio motivazionale, osservando che il G.i.p. di Bari ha omesso di dare conto del vaglio critico del compendio indiziario. Con l'ultimo motivo, l'esponente denuncia la carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata, osservando che il Tribunale ha omesso di esaminare le censure che erano state dedotte dalla difesa, in riferimento alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di S Cosiderato in diritto 3. Il ricorso in esame muove alle considerazioni di seguito esposte. 3.1 Il primo motivo di ricorso è fondato. Giova rilevare che questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che le parti private ed i difensori possono presentare l'atto di impugnazione avverso ordinanze che dispongono misure cautelari anche mediante il deposito dell'atto nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ai sensi dell'articolo 582, comma 2, cod. proc. pen Cass. Sez. U, sentenza numero 11 del 18.06.1991, dep. 27.07.1991, Rv. 187922 conforme Cass, Sez. 2, Sentenza numero 40202 del 22.11.2006, dep. 06.12.2006, Rv. 235807 . Deve pure osservarsi che l'articolo 64, comma 3, disp. att. cod. proc. penumero , prevede che la comunicazioni tra gli uffici, qualora l'atto impugnato contenga disposizioni concernenti la libertà personale, sia eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dagli articolo 149 e 150 del codice e che la trasmissione dell'atto risulta validamente effettuata, se il cancelliere attesta di avere trasmesso il testo originale, secondo quanto stabilito dal comma 4, dell'articolo 64, disp. att., ora citato. Al riguardo, deve poi considerarsi che la Corte regolatrice ha avuto modo di precisare che le indicazioni dell'apparecchiatura, segnalate nel provvedimento impugnato, OK message confirmation , valgono a documentare l'avvenuta comunicazione dell'atto Cass. Sez. 5, sentenza numero 2798 del 5.06.1996, dep. 24.06.1996, Rv. 205518 . 3.2 Orbene, sinteticamente delineata nei superiori termini la cornice normativa che regola, secondo diritto vivente, le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione avverso ordinanze che dispongono misure cautelari personali, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, risultano osservate tutte le formalità di trasmissione dell'atto di impugnazione, previste dalle richiamate disposizioni di legge, per il caso di comunicazioni di atti del giudice ad altro giudice , secondo la dizione dell'articolo 64, comma 1, disp. att. cod. proc. penumero . Ed invero, dall'esame degli atti versati in fascicolo, al quale questa Suprema Corte procede direttamente a fronte di eccezione di natura processuale, risultano la seguenti evenienze il Tribunale di Padova, ufficio che ricevette l'atto di impugnazione del S. , ha provveduto a comunicare al Tribunale di Bari - territorialmente competente - la richiesta di riesame a mezzo telefax il funzionario di cancelleria del Tribunale di Padova ha effettuato la dovuta attestazione, relativa all'intervenuta trasmissione, a mezzo fax, dell'originale dell'atto ed è stata acquisita la documentazione relativa alla regolarità della trasmissione, secondo le indicazioni segnalate dall'apparecchiatura in dotazione presso la cancelleria del Tribunale di Padova. 3.3 Deve allora osservarsi che la data in cui è pervenuta, via telefax, la richiesta di riesame presso il competente Tribunale di Bari - stante il legittimo impiego dei richiamati mezzi tecnici, rispetto alla trasmissione di atti in materia di libertà personale e vista la positiva funzionalità della trasmissione - costituisce il dies a quo rispetto alla decorrenza dei termini di cui all'articolo 309, comma 5, cod. proc. penumero . Non sfugge che questa Suprema Corte ha ripetuta mente affermato che in caso di presentazione della richiesta di riesame nella cancelleria di un tribunale diverso da quello competente, i termini per la trasmissione degli atti a cura dell'autorità giudiziaria procedente e per la decisione, da parte del tribunale del riesame, decorrono comunque dal giorno in cui la richiesta perviene alla cancelleria del tribunale competente Cass. Sez., U, sentenza numero 10 del 22.03.2000, dep. 2.05.2000, Rv. 215827 Cass. Sez. 1, Sentenza numero 30526 del 08/07/2011, dep. 01/08/2011, Rv. 250911 . Deve, peraltro, rilevarsi che, nel caso di specie, risulta accertato che l'atto impugnatorio pervenne al Tribunale di Bari in data 31.10.2012, con le riferite modalità di trasmissione, adottate in concreto dalla cancelleria del Tribunale di Padova. Pertanto, proprio in applicazione del principio di diritto da ultimo richiamato, deve conclusivamente osservarsi che, per la decorrenza dei termini dettati dall'articolo 309, comma 5, cod. proc. penumero , rispetto alla fattispecie per cui è giudizio, non può che aversi riguardo alla data del 31.10.2012, in cui la richiesta di riesame risulta effettivamente pervenuta al competente Tribunale di Bari. Poiché il predetto Tribunale ha richiesto gli atti al pubblico ministero procedente solo in data 13.11.2012, quando il termine perentorio di cui all'articolo 309, comma 5, cod. proc. era già inutilmente spirato, si impone la perdita di efficacia della misura coercitiva adottata dal G.i.p. di Bari in data 20.10.2012, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 309, comma 10, cod. proc. penumero , con immediata liberazione di S.N. , se non ristretto per altra causa. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, a causa della evidenziata violazione di legge, stabilita a pena di nullità, che il Tribunale di Bari ha omesso di rilevare, nel censire il primo motivo dell'istanza di riesame. Resta assorbito ogni ulteriori motivo di doglianza. La Cancelleria viene demandata per le immediate comunicazioni ai sensi dell'articolo 626 cod. proc. penumero . P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e per l'effetto dispone la perdita di efficacia dell'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Bari in data 20.10.2012. Dispone l'immediata liberazione di S.N. , se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per l'esecuzione si sensi dell'articolo 626 cod. proc. penumero .