Lo straniero regolare ha diritto all’assegno

E' indispensabile evitare qualsiasi tipo di discriminazione sui diritti fondamentali anche lo straniero, purché regolare in Italia, ha diritto alla pensione di invalidità.

La fattispecie. Una donna straniera, divenuta cittadina italiana, a causa di accertati problemi di salute, non lavora e si trova nelle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento dell’assegno di invalidità civile. Assegno che le viene riconosciuto dalla Corte d’appello di Genova, ma solo a partire dal 1° gennaio 2009, giorno in cui la stessa è divenuta cittadina italiana, negandolo per il precedente periodo anche se già coniugata con un cittadino italiano ed titolare di un regolare permesso di soggiorno. L’assegno costituisce un minimo sostentamento, atto ad assicurare la sopravvivenza. La donna si rivolge alla Corte di Cassazione, anche in virtù di una recente sentenza della Corte Costituzionale numero 187/2010 , che ritiene costituzionalmente illegittimo il subordinare «al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, dell’assegno mensile di invalidità». Nessuna discriminazione. La Corte Suprema ribalta la decisione dei giudici territoriali e, con l’accoglimento del ricorso, precisa che «il titolo di legittimazione al soggiorno nel territorio dello Stato» dimostra il carattere non episodico e di non breve durata della permanenza dello straniero. In più, «qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive», - sottolineano gli Ermellini rifacendosi alla giurisprudenza della CEDU - «finirebbe per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione» articolo 14 Conv. Europea dei diritti dell’uomo . Con la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, la S.C. conclude affermando che il diritto all’assegno non è nemmeno subordinato «al possesso di un titolo di legittimazione comportante la permanenza in Italia per almeno 5 anni».

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 3 febbraio – 14 marzo 2012, numero 4110 Presidente Battimiello – Relatore La Terza Fatto e diritto Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova accoglieva la domanda di E.S.X. nei confronti dell'Inps per ottenere l'assegno di invalidità civile di cui all'articolo 13 legge 118/71, ma solo a partire da primo gennaio 2009, data in cui la medesima era divenuta cittadina italiana, negandolo però per il periodo precedente, pur prendendo atto della sentenza della Corte Costituzionale numero 148/2008, e pur considerando che la medesima era coniugata con un cittadino italiano ed era titolare di permesso di soggiorno. Avverso detta sentenza la E. ricorre, l'Inps resiste con controricorso. Letta la relazione resa ex articolo 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso Vista la memoria critica dell'Inps Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili Ed infatti la Corte Costituzionale con la sentenza numero 0187 del 2010 ha affermato È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'articolo 117, primo comma, Cosi, l'articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, numero 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, numero 118. Il suddetto assegno - attribuibile ai soli invalidi civili nei confronti dei quali sia riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa di misura elevata ed erogabile in quanto il soggetto invalido non presti alcuna attività lavorativa e versi nelle disagiate condizioni reddituali stabilite dalla legge per il riconoscimento della pensione di inabilità - costituisce una provvidenza destinata non già ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un minimo di sostentamento, atto ad assicurarne la sopravvivenza. Secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, ove si versi, come nel caso di specie, in tema di provvidenza destinata a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'articolo 14 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Pertanto, la norma de qua, che interviene direttamente e restrittivamente sui presupposti di legittimazione al conseguimento delle provvidenze assistenziali, viola il limite del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali imposto dall'evocato parametro costituzionale, poiché discrimina irragionevolmente gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato nel godimento di diritti fondamentali della persona riconosciuti ai cittadini”. Già con la sentenza numero 306/2008 la Corte aveva affermato che legislatore è consentito “subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni - non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza - alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini”. Né, contrariamente a quanto assume l'Istituto, il diritto è subordinato al possesso di un titolo di j legittimazione comportante la permanenza in Italia per almeno cinque anni. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla medesima Corte d'appello di Genova in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione.