Il TAR Lazio corregge il tiro dell’azione patrocinata in sede collettiva

Le speranze di decine di precari della scuola sono mal riposte se azionate cumulativamente innanzi alla giustizia amministrativa, in quanto le stesse devono essere azionate singolarmente innanzi al giudice del lavoro nel rispetto delle norme processuali sulla competenza territoriale ex art.413 c.p.c.

Riparto giurisdizionale. Correva l’anno 2010, e quindi è il caso di dire “in epoca non sospetta”, lo scrivente sosteneva che il Giudice competente in materia di «graduatorie ad esaurimento» cc.dd. g.a.e. fosse il giudice ordinario e non quello amministrativo, stante il mutamento della situazione giuridica azionata dai rispettivi operatori scolastici ivi iscritti docenti e personale ATA e considerato, altresì, che a seguito della c.d. contrattualizzazione e/o privatizzazione del pubblico impiego, gli atti di organizzazione sulle predette graduatorie, compiuti dalla Pubblica Amministrazione, poiché esulanti dal modello pubblicistico concorsuale, rientrano nel regime degli stessi atti posti in essere dal datore di lavoro “privato”, quale espressione di poteri di diritto privato. Inammissibilità delle censure alla g.a.e. sollevate in sede di giustizia amministrativa. Ebbene, il TAR Lazio, con la sentenza in commento, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il mega ricorso cumulativo patrocinato dall’Associazione Sindacale di Categoria, con conseguente traslatio iudiciis a favore del giudice ordinario. L’aspetto determinante della giurisdizione del giudice ordinario è dato dalla dinamica gestionale del precariato scolastico che esula dalla procedura concorsuale, poiché quest’ultima nasce tipicamente con la pubblicazione di un bando di concorso e si conclude con l’approvazione finale della graduatoria, mentre in tema di graduatorie scolastiche gli interessati provvisti dell’abilitazione sono semplicemente in graduatoria e, come tali, sono portatori di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo in quanto in attesa dell’immissione in ruolo. Tutela giustiziale in tema di g.a.e. Pertanto, come da sempre sostenuto da parte di chi scrive, l’unico rimedio giustiziale esperibile da parte dei docenti e/o del personale ATA iscritto nelle g.a.e. avverso eventuali atti gestori delle stesse, ritenuti viziati e/o illegittimi, è il ricorso al Tribunale Ordinario Civile in composizione monocratica sezione lavoro ovvero al Giudice del Lavoro.

TAR Lazio, sez. Terza Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, numero 1021 Presidente Estensore Speranza Fatto e diritto Considerato che ricorrente impugna il D.M. 42/09 recante l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011 nella parte relativa alla disciplina e modalità procedimentali delle predette graduatorie. Considerato che il ricorso, sulla base del sottorichiamato orientamento giurisprudenziale “Cassazione e Consiglio di Stato risulta inammissibile per difetto di giurisdizione Visto l’articolo 74 c.p.a. che così dispone “Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata” e che, quanto alla motivazione essa può consistere, “se del caso a un precedente conforme” Considerato che tali precedenti sono da individuarsi nella decisione della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato numero 11 del 4 luglio 2011 che ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia anche alle luce dei dubbi evidenziati al riguardo dal giudice Costituzionale con decisione 9 febbraio 2011 numero 41 uniformatasi al recente orientamento del giudice della giurisdizione ex sentenza Cassazione Sezioni Unite Civili numero 22805 del 12 ottobre 2010 Tenuto conto che la suindicata decisione della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato numero 11 del 4 luglio 2011 ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale surrichiamato ed ha avuto modo di ribadire in via definitiva che - “la questione sottoposta va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni fondate sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall’Amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale”. “Infatti, da un lato, si tratta d i atti gestori, del datore di lavoro pubblico dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale e speciale della giurisdizione del giudice amministrativo “. Preso atto che dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i provvedimenti concernenti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi e nel caso di specie le conseguenze per la mancata domanda di permanenza nella graduatoria non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti “ che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione”. Va quindi declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione, tenuto conto del disposto di cui all’articolo 11 secondo comma del c.p.a. ex D.Lgs. 2/7/2010 numero 104 che “fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione III bis decidendo il ricorso in epigrafe ai sensi dell’articolo 74 del c.p.a. lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, secondo le modalità di cui in parte motiva ex articolo 11 secondo comma del c.p.a. ex D.Lgs. 2/7/2010 numero 104. Compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.