Lavori proseguiti nonostante la sospensione: c'è incongruenza sui motivi dello stop

Lavori sospesi per la natura sismica del suolo o per il mancato rispetto delle distanze? La Cassazione chiede coerenza.

Il caso. Direttore dei lavori ed esecutore degli stessi venivano condannati, nei due gradi del giudizio di merito, a 2 mesi di arresto e 8mila euro di ammenda ciascuno, perché responsabili di aver proseguito, nonostante l’ordine di sospensione dei lavori di ristrutturazione ed elevazione, la realizzazione di un solaio di circa 140 mq situato al terzo livello di un immobile urbano. I due imputati, pertanto, presentano separati ricorsi per cassazione sentenza numero 5487, depositata il 4 febbraio 2013 . L’ordine di sospensione lavori è stato emanato legittimamente? Ciò che la S.C. vuole chiarire è se l’ordine di sospensione dei lavori sia stato legittimamente emanato e se sussista la violazione addebitata ai ricorrenti. A tal proposito viene sottolineato che qualora venga constatata l’inosservanza delle norme, il dirigente o il responsabile dell’ufficio ordina l’immediata sospensione dei lavori, «che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi», da adottare entro «45 giorni dall’ordine di sospensione dei lavori». Comunque sia, precisa ancora la Cassazione, «il decorso del termine di 45 giorni non comporta la automatica cessazione degli effetti del provvedimento assunto unilateralmente in sede di autotutela». La sospensione è stata emessa per motivi attinenti al rispetto delle distanze legali. Nel caso di specie, poi, rilevano ancora gli Ermellini, la sentenza impugnata cade in errore quando omette di rilevare che il provvedimento amministrativo opera un rinvio alla natura sismica del suolo «tale rinvio potrebbe risultare coerente qualora l’ordine di sospensione fosse stato emanato in ragione della tutela sismica», cosa che, in realtà, non è stata. Infatti, al contrario, il provvedimento che disponeva la sospensione dei lavori era stato emesso per motivi attinenti il rispetto delle distanze legali tra edifici. Adesso, quindi, sarà la Corte d’appello di Salerno a riesaminare la vicenda.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 23 ottobre 2012 – 4 febbraio 2013, numero 5487 Presidente Fiale – Relatore Marini Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 7/7/2011 la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del 5/11/2009 del Tribunale di Matera, con la quale il sig. G. , quale proprietario e direttore dei lavori, e il sig. P. , quale esecutore degli stessi, sono stati condannati alla pena di due mesi di arresto e 8.000,00 Euro di ammenda ciascuno perché responsabili del reato previsto dall'articolo 44, lett. b del d.P.R. 6 giugno 2001, numero 380, accertato il omissis . In particolare, i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili per avere proseguito, nonostante l'ordine di sospensione dei lavori di ristrutturazione ed elevazione, la realizzazione di un solaio di circa mq 140 situato al terzo livello di un immobile urbano. 2. La Corte di appello ha ritenuto di non condividere le censure mosse con le impugnazioni alla sentenza di primo grado, incentrate essenzialmente sulla illegittimità dell'ordine di sospensione dei lavori che è stato notificato il 9/7/2007 a fronte di un previo rilascio in data 20/7/2006 di permesso di costruire, e dunque di lavori legittimamente avviati. La Corte di appello ha ritenuto che l'ordine di sospensione fosse legittimo e anzi doveroso, in quanto rispettoso dell'articolo 9 del DM 2/4/1968, numero 1444 in tema di distanze tra edifici, che il permesso di costruire non aveva invece preso in considerazione così autorizzando opere non conformi alla disciplina primaria. Ha, poi, ritenuto che non vi sia prova che la ripresa dei lavori sia intervenuta dopo lo scadere del termine di validità, 45 giorni, dell'ordine di sospensione, né che le opere eseguite fossero le uniche in grado di rispondere alle esigenza di evitare danni e pericoli, non potendosi ritenere tale la realizzazione di un solaio di 140 mq in materiale e cementizio, opera che il sig. G. aveva prospettato al Comune con la propria missiva del 3/9/2007 a che non era stata approvata dall'Area tecnica comunale con la risposta in data 6/9/2007. 3. Avverso tale decisione sono stati proposti separati ricorsi. Il sig. G. personalmente lamenta a. Errata applicazione di legge ex articolo 606, lett. b cod. proc. penumero in relazione all'articolo 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, numero 380 per avere la Corte di appello omesso di considerare che il permesso di costruire non è stato revocato e che l'ordinanza di sospensione dei lavori è illegittima se non preceduta da un provvedimento che in sede di autotutela intervenga sull'atto autorizzatorio. Posto che l'articolo 9 del DM numero 1444 del 1968 è disposizione che ha come destinatari i soli enti territoriali e non i privati, non può sostenersi che il permesso di costruire fosse illegittimo b. Errata applicazione di legge ex articolo 606, lett. b cod. proc. penumero per avere la Corte di appello ritenuto non provato che la prosecuzione dei lavori sia avvenuta successivamente allo scadere del termine di 45 giorni di operatività dell'ordine di sospensione la missiva cui il Comune venne notiziato dell'intenzione di proseguire nei lavori è datata 3/9/2011 e,dunque, successiva di quasi 60 giorni alla notifica dell'ordine di sospensione, avvenuta il 9/7/2011 c. Errata applicazione di legge ex articolo 606, lett. b cod. proc. penumero per avere la Corte di appello operato un riferimento alla disciplina sismica e ritenuto che l'ordine di sospensione abbia efficacia fino alla pronuncia dell'autorità giudiziaria. In realtà, gli articolo 96 e 97 del d.P.R. 6 giugno 2001, numero 380 fissano l'efficacia dell'ordine di sospensione, emanato dall'Ufficio tecnico regionale, con riferimento all'accertamento di violazioni della disciplina sismica o delle prescrizioni fissate in sede di progetto, mentre nel caso in esame l'ordine di sospensione è stato emesso da autorità comunale e per ragioni non concernenti in alcun modo esigenze di tutela legate alla natura sismica dell'area d. Errata applicazione di legge ex articolo 606, lett. b cod. proc. penumero per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che le opere realizzate non fossero indispensabili, posto che le sole mura perimetrali già realizzate proponevano rischi per la sicurezza in assenza dei travi e dei collegamenti tra le stesse. Il sig. P. personalmente lamenta a. Errata applicazione di legge ex articolo 606, lett. b cod. proc. penumero con riferimento agli articolo 44 e 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, numero 380 per avere la Corte di appello erroneamente affermato che la ordinaria cessazione degli effetti dell'ordine di sospensione allo scadere del quarantacinquesimo giorno non operi nel caso specifico in relazione alla natura sismica del suolo e che non vi sia prova che la ripresa dei lavori è avvenuta oltre lo scadere del quarantacinquesimo giorno. Considerato in diritto 1. Osserva preliminarmente la Corte che le disposizioni in tema di distanze debbono considerarsi non derogabili dalla disciplina urbanistica e che il permesso di costruire rilasciato senza che siano mancato rispettati di tali limiti comporta la illegittimità dell'atto amministrativo si veda la motivazione di Sez. 3, numero 10431 del 12/1/2012, Pinna e altri, rv 252247 . Il che comporta la conseguenza di ordine generale che l'ente competente può procedere in via di autotutela qualora ravvisi l'esistenza di detta illegittimità. 2. Tuttavia, ciò che rileva ai fini della presente decisione concerne la questione se l'ordine di sospensione dei lavori sia stato legittimamente emanato e se sussista la violazione addebitata ai ricorrenti. A tale proposito la Corte rileva che la procedura adottata dall'ente comunale con la determinazione 9/7/2007 del Responsabile dell'Area tecnica non sembra essere stata accompagnata o preceduta dall'avvio della procedura partecipata destinata a concludersi con provvedimento definitivo. Giova a questo proposito rilevare che, seppure il provvedimento del 9/7/2007 non indichi la norma applicata, appare al caso in esame applicabile la disciplina prevista dal comma 3 dell'articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, numero 380, secondo cui “3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. 3. A tale proposito devono richiamarsi le precedenti decisioni con le quali questa Sezione ha stabilito che il decorso del termine di quarantacinque giorni non comporta la automatica cessazione degli effetti del provvedimento assunto unilateralmente in sede di autotutela, restando fermo l'obbligo per l'amministrazione di avviare la procedura partecipata volta a rivalutare il provvedimento di autorizzazione ma conservando detto termine natura meramente ordinatoria sul punto si rinvia alle motivazioni di Sez.3, numero 17278 del 21/3/2007, Rosafio numero 3532 del 19/12/2002, Trimboli e altro . 4. Venendo al contenuto della decisione impugnata, la Corte rileva che la sentenza impugnata cade in errore quando omette di rilevare che il provvedimento amministrativo opera un rinvio alla natura sismica del suolo tale rinvio potrebbe risultare coerente qualora l'ordine di sospensione fosse stato emanato in ragione della tutela sismica al contrario, il provvedimento che dispone la sospensione dei lavori venne emesso per motivi attinenti il rispetto delle distanze legali tra edifici, e non può certamente essere invocata la natura sismica del suolo come motivazione che ne prolunga gli effetti oltre il termine fissato dalla legge. 5. Quanto all'epoca dei lavori che si assumono operati in costanza dell'ordine di sospensione, la motivazione della sentenza appare incoerente, dando atto che nessun controllo venne eseguito prima della data di accertamento e che il lasso di tempo intercorrente fra lo spirare del quarantacinquesimo giorno e la data di accertamento non era incompatibile con la realizzazione delle opere contestate. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice di merito affinché, tenuto conto dei principi fissati con la presente decisione, proceda a nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno.