In materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall’articolo 73, comma 1 bis, lett. a , d.p.r. numero 309/1990, da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza allo spaccio.
E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 46610, depositata il 12 novembre 2014. Il caso. Il Gip aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’articolo 73, commi 1 e 4, d.p.r. numero 309/1990, poiché illecitamente deteneva, al fine della cessione a terzi, circa 50 grammi di hashish, suddivisi in vari frammenti, con l’aggravante di aver commesso il fatto mentre si trovava illegalmente sul territorio dello Stato italiano. La Corte d’appello, in parziale riforma assolveva l’imputato perché il fatto non costituiva reato. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica, deducendo difetto di motivazione ed erronea applicazione della legge penale. Secondo il pm non era configurabile la scriminante del cosiddetto consumo di gruppo. Anzi, riteneva che, secondo l’attuale disposto dell’art 73, comma 1 bis, lett. a , d.p.r. numero 309/1990, il consumo in gruppo costituirebbe reato. Il ricorso è infondato. Spiega la Cassazione che la motivazione dell’impugnata sentenza contiene ampia ed esaustiva motivazione sull’assenza di elementi atti a confutare la tesi che potesse trattarsi di una scorta di stupefacente per uso personale di più persone. Il consumo di gruppo. Nel caso in esame, spiega la Cassazione, non vi sono gli estremi del consumo di gruppo. E’ difatti pacifico in sede di legittimità che il consumo di gruppo non è penalmente rilevante, ma costituisce «illecito amministrativo sanzionato dall’articolo 75» del d.p.r. sopra citato «a condizione che a l’acquirente sia uno degli assuntori b l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo c sia certa sin dall’inizio l’identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all’acquisto» Cass., numero 25401/2013 . Quantità superiore al limite consentito. L’unico elemento, nel caso di specie, a carico dell’imputato era il possesso di stupefacente in quantità superiore al dato ponderale tabellare che porta a presumere l’uso personale. A questo proposito, per consolidato orientamento di legittimità, «in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall’articolo 73, comma 1 bis, lett. a , d.p.r. numero 309/1990, da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza allo spaccio». Il dato quantitativo quindi non è sufficiente, ma devono concorrere ulteriori condizioni indicative della destinazione dello stupefacente a terzi Cass., numero 11025/2013 . L’onere di provare la destinazione illecita della detenzione di sostanze stupefacenti, tra l’altro, incombe sul pm cass., numero 31103/2008 . In conclusione, il solo dato del superamento dei limiti tabellari indicati nel d.p.r. numero 309/1990 non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, potendo essere considerato un mero indizio Cass., numero 39977/2013 . Sulla base di tali argomenti, la Cassazione rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 ottobre – 12 novembre 2014, numero 46610 Presidente Squassoni – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto 1.La Corte di Appello di Firenze, pronunciando nei confronti di S.K., con sentenza del 4.06.2012, in parziale riforma della sentenza del Tribu nale di Firenze del 13.01.2009, assolveva l'imputato dall'imputazione di cui al capo a perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, dichiarava non do versi procedere in ordine al reato contestato al capo b limitatamente ai fatti commessi fino al 2003, perché estinti per prescrizione, escludeva l'aggravante di cui all'articolo 61 numero 11 bis cod. penumero , rideterminava la pena, per il reato continuato sub b , con la diminuente del rito, in mesi 8 di reclusione, confermava nel resto. 2. II GIP del Tribunale di Firenze aveva dichiarato l'imputato colpevole dei seguenti reati a delitto di cui all'articolo 73 comma 1 e 4 DPR 309/90 perché, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75, illecita mente deteneva, al fine di farne cessione a terzi, 50,67 grammi di sostanza stu pefacente, del tipo hashish suddivisi in vari frammenti, con l'aggravante di aver commesso il fatto mentre si trovava illegalmente sul territorio dello Stato italia no, in Firenze il 28.02.2009 b reato di cui agli articolo 31 cpv., 495 e 61 numero 11 bis cod. penumero per aver con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, dichiarato false generalità al personale di Polizia giudiziaria, in occasione di diversi controlli identificativi, con l'aggravante di aver commesso il fatto mentre si trovava ille galmente sul territorio dello stato italiano, in Firenze il 28.02.2009 con recidiva reiterata e specifica ex articolo 99 cod. penumero riportata con gli alias C.A.K., B.R., M.K. e K.M L'imputato veniva condannato, con l'attenuante del V comma articolo 73 DPR 309/90 prevalente sull'aggravante contestata, non riconosciuta la recidiva, riuniti i reati per continuazione, tenuto conto della diminuente del rito, alla pena di 12 mesi di reclusione e 6.000 euro di multa, nonché al pagamento delle spese pro cessuali e di custodia cautelare, confisca e distruzione della sostanza stupefacen te in sequestro. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procu ratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello dì Firenze, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la mo tivazione, come disposto dall'articolo 173, comma 1, disp. att., cod. proc. penumero Difetto di motivazione ed erronea applicazione della legge penale. IL PM ricorrente ritiene per nulla pacifico che dopo la riforma del 2006 in materia di stupefacenti si possa configurare la scriminante dei cosiddetto consumo di gruppo. Anzi ritiene che, secondo l'attuale disposto dell'art 73/1 bis lett. a DPR 309/1990, il consumo in gruppo costituisca reato. Rileva, inoltre, che il Giudice di appello non avrebbe fornito adeguata moti vazione in ordine alla credibilità della versione dell'imputato del consumo di gruppo. Anzi apparirebbe plausibile il fatto che l'imputato si guadagni da vivere col commercio di stupefacenti. Il riferimento della sentenza al lavoro nero non troverebbe riscontro nella presenza di elementi concreti. Chiede, pertanto, l'annullamento in parte qua della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge. Considerato in diritto 1. Il motivo di ricorso dei PG, sopra illustrato, appare infondato e pertanto il proposto gravame va dichiarato inammissibile. 2. La motivazione della sentenza contiene un'ampia ed esaustiva motiva zione circa l'assenza di elementi atti a confutare la tesi che potesse trattarsi di una scorta di stupefacente per uso personale di più persone. I giudici fiorentini segnalano l'assenza di strumenti atti alla pesatura, il confezionamento non in dosi pronte allo smercio, l'assenza di rilievi visivi di ac quirenti, la circostanza che l'imputato risultasse essere tossicodipendente, per essere stato in più occasioni sottoposto a controlli di P.G. e segnalato ai sensi dell'articolo 75 Dpr 309/90, e che anche la fidanzata risultasse far uso di cannabi noidi, tutti elementi che ben possono, di fronte ad un peso non di molto superio re al limite tabellare, giustificare in maniera logica che lo stupefacente potesse essere destinato all'uso personale di più di una persona che frequentasse la casa. Con una motivazione logica e congrua - e pertanto immune dai denunciati visi di legittimità- i giudici del gravame del merito danno conto che anche le spiegazioni in ordine al danaro rinvenuto 500 euro , che l'imputato ha dichiarato di avere guadagnato al nero lavorando come facchino ai mercati generali e di avere conservato per pagare l'affitto dell'appartamento dove abitava, appaiono verosimili, tenuto anche conto dello scarso valore di mercato dell'hashish rinve nuto. 3. Va evidenziato, peraltro che il richiamo al c.d. consumo di gruppo che è stato operato con i motivi di appello e richiamato nella sentenza impugnata appare fuorviante. Non ci sono, invero, nel caso che ci occupa gli estremi del consumo di gruppo, e Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno precisato sussistere e non essere penalmente rilevante, ma integrare l'illecito amministrativo sanziona to dall'articolo 75 stesso d.P.R., a condizione che a l'acquirente sia uno degli as suntori b l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo c sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta vo lontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto. così Sez. Unumero numero 25401 dei 31.1.2013, Pc in proc. Galluccio, che in motivazione, hanno precisato che con il riferimento all'u so esclusivamente personale , inserito dall'articolo 4-bis del D.L. numero 272 del 2005, conv. in legge numero 49 del 2006, il legislatore non ha introdotto una nuova norma penale incriminatrice, con una conseguente restrizione dei comportamenti rien tranti nell'uso personale dei componenti dei gruppo, ma ha di fatto ribadito che la non punibilità riguarda solo i casi in cui la sostanza non è destinata a terzi, ma all'utilizzo personale degli appartenenti al gruppo che la contengono . La Corte territoriale chiarisce, però, a pag. 3 della sentenza impugnata che perviene ad assolvere l'imputato non per la prova positiva del consumo di gruppo, ma in difetto di piena prova della destinazione della sostanza alla ces sione a terzi . Ebbene, i giudici dei gravame del merito appaiono avere fatto buon go verno del principio più volte affermato da questa Corte di legittimità secondo cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, viene effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive dei fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione così sez. 6, numero 44419 del 13.11.2008, Perrone, rv. 241604 . Nel caso che ci occupa la motivazione, come si diceva, è assolutamente logica. La Corte rileva, in buona sostanza, che l'unico elemento a carico dell'imputato era il possesso di stupefacente in quantità superiore al dato ponde rale tabellare che porta a presumerne l'uso personale. E sul punto va ricordato che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio se condo il quale, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'articolo 73, comma 1 bis, lett. a , d.P.R. numero 309 del 1990, da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio. Il dato quantitativo può comunque legittimamente concorrere a fondare, tale conclusione, ma occorrono altri elementi indicativi della destinazione dello stupefacente a terzi così, da ultimo, Sez. 6, numero 11025 del 06/03/2013, De Rosa e altro, Rv. 255726 ma l'onere di dimostrare la destinazione illecita della de tenzione di sostanze stupefacenti incombe sul P.M. così Sez. 4, numero 31103 del 16/04/2008, P.M. in proc. Perna, Rv. 242111 . Già in precedenza, peraltro, si era condivisibilmente affermato che l'articolo 73, comma primo bis, lett. a , d.P.R. numero 309 del 1990 non prevede una presunzione assoluta di detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente che superi i limiti indicati dalla medesima norma, bensì impone soltanto al giudice un dovere di rigorosa motivazione quando ritenga che dagli altri parametri normativi modalità di presentazione, peso lordo complessivo, confezionamento frazionato, altre circostanze dell'azione si debba escludere una destinazione ad un uso non esclusivamente personale, pur in presenza del superamento dei suddetti limiti massimi sez. 6, numero 39017 del 18.9.2008, P.G. in proc. Casadei, rv. 241405 . Va dunque qui riaffermato il principio secondo cui in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'articolo 73bis comma primo, lett. a d.P.R. numero 309 dei 1990 - non determina alcuna presunzione, nemmeno relativa, di destinazione della droga ad un uso non personale, potendo essere considerato un mero Indizio cfr. sez. 6, numero 39977 del 19.9.2013, Tayb, rv. 256611 conf. sez. 6 numero 12146 del 12.2. 2009, PM in proc. Delugan rv. 242923, sez. 6 numero 6575 del 10.1.2013, Mansi, rv. 254575 . Dal dato ponderale potrà, comunque, essere enucleato il numero di dosi ricavabili dallo stupefacente rinvenuto, anche se non già frazionato e certamen te maggiore sarà tale numero, meno credibile sarà che si sia di fronte ad una scorta per uso personale , e il giudice sarà comunque chiamato a valutare glo balmente, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se, in uno con il dato quantitativo, le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione. P.Q.M. Rigetta il ricorso del Procuratore Generale.