la competenza per territorio a conoscere dell'opposizione al verbale di accertamento di infrazione di norme della circolazione stradale ha natura inderogabile
L’automobilista che incappa in una serie di infrazioni autostradali per eccesso di velocità rilevate deve rivolgersi ai singoli Uffici dei giudici di pace competenti per territorio se vuole impugnare tutti i verbali collezionati alla guida. Diversamente il giudice che riceve per errore tutte le censure assieme deve decidere nel merito e non adottare una semplice ordinanza di inammissibilità. Lo ha evidenziato la Corte di cassazione, sez. II civ, con l’ordinanza numero 23881 del 15 novembre. La fattispecie. Un utente autostradale ha pigiato troppo sull’acceleratore ricevendo per posta la notifica di svariate infrazioni, accertate a distanza di poco tempo, sullo stesso tronco autostradale. Contro queste misure punitive l’interessato ha proposto un unico ricorso al giudice di pace di prossimità di Pistoia. Il magistrato onorario ha rigettato le censure per incompetenza territoriale adottando, però, per sbaglio, una ordinanza di inammissibilità ai sensi dell’articolo 23 della legge 689/1981. La Cassazione per questo errore ha bacchettato il magistrato onorario rinviando la pratica per la decisione di merito ad un altro magistrato dello stesso ufficio. Ma con esito scontato. La competenza territoriale è inderogabile. Come confermato dagli Ermellini, sez. VI civ., con la sentenza numero 944/2011, in materia di sanzioni amministrative «la competenza per territorio a conoscere dell'opposizione al verbale di accertamento di infrazione di norme della circolazione stradale ha natura inderogabile, ai sensi dell'articolo 204- bis C.d.S. E poiché a tali illeciti amministrativi non si applica l'istituto della continuazione cosi come disciplinato dall'articolo 81 c. p. è da escludere che la connessione derivante dalla reiterazione della condotta abbia un effetto processuale tale da determinare l'attrazione della competenza in favore del giudice di pace competente per l'opposizione avverso il verbale concernente l'accertamento della prima violazione».
Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 24 giugno – 15 novembre 2011, numero 23881 Presidente Petitti – Relatore Parziale Fatto e diritto 1. - M.D. impugna l'ordinanza del giudice di pace di Pistoia del 12 gennaio 2009, che dichiarava inammissibile il suo ricorso in opposizione avverso diversi verbali della Polizia stradale per violazioni commesse durante il percorso autostradale omissis , violazioni accertate con sistema di controllo della velocità “server-tutor”, che rileva l'andamento medio di velocità in un tratto di strada di 15/20 chilometri. Precisava di avere adito il giudice di pace di Pistoia, essendo la propria residenza in un Comune rientrante nella competenza territoriale di tale giudice in base all'articolo 9, 2 comma, cpp e/o degli articoli 63 e 79 del codice di consumo. 2. - Il giudice di pace dichiarava inammissibile il ricorso così motivando “ritenuto il rimedio previsto dall’articolo 204-bis del codice della strada debba essere azionato separatamente per ogni verbale rilevato altresì che le violazioni di cui agli impugnati verbali sono state commesse in località diverse tra di loro e tutte al di fuori della competenza territoriale del giudice adito”. 3. - Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso deducendone l'inammissibilità per violazione all'articolo 366 bis c.p.c 4. - Il ricorrente con l'unico motivo di ricorso deduce “nullità del procedimento per violazione dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981 numero 689”, osservando che il giudice di pace non avrebbe potuto dichiarare inammissibile il ricorso, sostanzialmente effettuando una statuizione sulla competenza senza instaurare preventivamente il contraddittorio e quindi in violazione dell'articolo 23 di detta legge. 5. - Attivata la procedura ex articolo 375 cpc, il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perché manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. 6. Il ricorso è fondato. In effetti il giudice di pace col suo provvedimento d'inammissibilità ai sensi del primo comma dell'articolo 23 della legge 689/81 ha adottato un provvedimento non previsto da tale norma, nel quale sostanzialmente si afferma che in ipotesi di violazioni multiple, di competenza dei giudici di pace diversi, perché commesse in luoghi diversi, ciascuno dei quali rientranti nella competenza di diversi uffici del giudice di pace, il giudice di pace investito dell'opposizione avverso tutti i verbali in questione, in relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza territoriale, può adottare la statuizione di inammissibilità prevista dal primo comma dell'articolo 23 della legge 689/81 soltanto per l'ipotesi di tardività della impugnazione. Tale norma deve ritenersi di stretta interpretazione e quindi applicabile esclusivamente nei casi dalla stessa indicati. La specialità della norma deriva proprio dalla possibilità di pronunciare un provvedimento senza la preventiva instaurazione del contraddittorio e per ipotesi nelle quali si tratta di accertare soltanto il rispetto o meno di un termine. 7. Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex articolo 385 cpc, di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità. P.T.M. LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio Giudice di Pace di Pistoia , che deciderà anche sulle spese.