La firma dello scrutatore posta soltanto in una colonna rappresenta una irregolarità formale e non sostanziale ed è irrilevante il fatto se troppi elettori sono stati identificati come “conoscenza personale”.
Perché ciò non determina illegittimità delle operazioni di voto. All'attenzione della Sezione il ricorso per l'annullamento delle elezioni comunali, sulla base del fatto che in una sezione molti elettori erano stati identificati per conoscenza personale senza l'apposizione della firma dello scrutatore in violazione del disposto di cui all'articolo 48, comma 4, d.P.R. numero 570/1960 che in altra sezione la lista degli elettori maschili non era stata sottoscritta né dal Presidente né da un membro del collegio che gli elenchi degli elettori maschili e femminili della sezione risultavano mancanti del timbro del seggio, in violazione del disposto di cui all’articolo 53, comma 2, d.P.R. numero 570/1960 che, infine, alcune pagine del verbale di sezione non recavano le firme di congiunzione dei componenti del seggio, in violazione del disposto di cui all’articolo 66, d.P.R. numero 570/1960. Tra forma e sostanza. Relativamente a tali questioni, a giudizio del Collegio sent. numero 3151/2014 depositata il 1° luglio , assumono rilevanza, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo cui l'atto è prefigurato, mentre «non possono comportare l'annullamento di tali operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non deriva alcun pregiudizio sulle garanzie o compressione della libera espressione del voto» Cons. Stato, sez. V, numero 3557/2012 . Dette conclusioni, afferma la sentenza con riferimento al fatto che la firma dello scrutatore non era stata posta in tutte le colonne previste dalla articolata procedura, risultano ancor più convincenti ove si tenga conto del legame esistente tra i contenuti delle due colonne in questione e che la sottoscrizione, apposta nella seconda colonna per attestare l'avvenuto voto, ha riguardo a una votazione effettuata non da un quidam qualunque, bensì dal soggetto la cui identità andava acclarata con le annotazioni immediatamente precedenti. Da ciò la ragionevolezza della tesi che la sottoscrizione apposta per attestare l'avvenuto voto sia idonea anche ad identificare il relativo votante. Contestualità di operazioni. In tali sensi si è, del resto, già espresso questo Consiglio di Stato che, in più sentenze, ha osservato che, sebbene gli articolo 48 e 49 d.P.R. numero 570/1960, prevedano prima l'identificazione dell'elettore, e indi l'attestazione che il medesimo ha votato, deve ritenersi che le anzidette due operazioni possano essere accorpate, giacché non è prescritto dal legislatore che le stesse siano mantenute separate a pena di nullità. Di conseguenza, la firma apposta da un membro dell'ufficio elettorale nella casella riservata all'attestazione dell'avvenuta votazione di un determinato elettore, va plausibilmente intesa come comprensiva dell'attestazione della previa identificazione di quell'elettore e «il fatto che manchi la firma nella casella relativa all'identificazione dell'elettore, costituendo mera irregolarità, non comporta la nullità delle operazioni elettorali» sez. V, numero 1977/2008 numero 803/1992 . Il medesimo Consiglio di Stato sez. V, numero 1593/2000 ha poi esplicitato che ai fini della corretta identificazione dell'elettore sulla base di conoscenza personale da parte di uno dei componenti dell'ufficio elettorale, è sufficiente, ai sensi degli articolo 48 e 49 d.P.R. numero 570/1960, anche l'apposizione della sigla, assimilabile a tutti gli effetti alla firma, nell'apposita colonna del verbale. Le irregolarità. In ordine al fatto che nell'ultima pagina della lista maschile mancassero anche le firme del presidente e di due scrutatori non è circostanza idonea, sottolinea la Sezione, a poter condizionare l'esito della competizione elettorale, «considerato che nella predetta pagina risultano iscritti 10 elettori, non decisivi per l'esito del voto la differenza di voti tra le prime due liste è stata, infatti, secondo quanto riferito dai ricorrenti nel ricorso, di 53 voti né, del resto, i ricorrenti hanno potuto, anche solo allegare, in che modo tale omissione abbia potuto inficiare la regolarità delle operazioni di voto». Quanto alla mancata sottoscrizione del verbale della prima sezione, come il Consiglio di Stato ha avuto modo di osservare sez. V, numero 3716/2005 , l'articolo 66, comma 3, d.P.R. numero 570/1960, laddove dispone che il verbale delle operazioni elettorali deve essere firmato in ogni suo foglio e sottoscritto seduta stante da tutti i membri dell'ufficio elettorale di sezione, va interpretato alla luce del principio di strumentalità delle forme, in base al quale la nullità è determinata solo dalla mancanza di quegli elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è prefigurato, e quindi può sussistere solo qualora vi siano vizi tali da pregiudicare le garanzie o comprimere la libera espressione del voto. Anche in ordine, infine, alla rilevata omissione del timbro del seggio sulle liste elettorali maschile e femminile, il Collegio ha ritenuto che nessun pregiudizio di carattere sostanziale alla regolarità delle operazioni di voto può comportare l'omissione del timbro del seggio sulle liste elettorali maschile e femminile in quanto, come evidenziato dal T.A.R., «risultano comunque firmate in ogni foglio dal presidente e da due scrutatori, con conseguente pieno raggiungimento dello scopo di evitare contraffazioni delle liste». Del resto, ai sensi dell'articolo 53 d.P.R. numero 570/1960, le liste elettorali non vidimate in ogni foglio con la firma del presidente del seggio e degli scrutatori non rendono nulla la votazione essendo stata tale sanzione cancellata, “ ex nunc ”, con l'articolo 7 legge numero 95/1989, affermandosi sempre più il principio che producono effetto invalidante solo quelle anormalità procedimentali che impediscono l'accertamento della regolarità delle operazioni elettorali con evidente compressione delle garanzie di legge, mentre le omissioni di adempimenti formali come quelle oggetto del ricorso posto all'esame del giudice amministrativo , costituiscono mere irregolarità, che non incidono negativamente sulla finalità che il procedimento persegue, id est l'autenticità, la genuinità e la correttezza degli adempimenti.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 13 maggio – 23 giugno 2014, numero 3151 Presidente Saltelli – Estensore Schilardi Fatto e diritto Con ricorso al T.A.R. per il Molise i signori Orlando Iannotti, Marco Guerrizio, Giacomino Tarasco, Daniele sardella e Fabrizio Capone impugnavano il verbale di proclamazione degli eletti relativo alle elezioni comunali del Comune di Oratino tenutesi il 26 e 27 maggio per la carica di Sindaco e di consigliere comunale con richiesta di annullamento delle operazioni elettorali svoltesi nelle due sezioni e dei verbali delle operazioni dell'ufficio elettorale delle sezioni numero 1 e 2. A sostegno del ricorso i ricorrenti deducevano che nella prima sezione molti elettori erano stati identificati per conoscenza personale senza l'apposizione della firma dello scrutatore in violazione del disposto di cui all'articolo 48, comma 4, del D.P.R. numero 570/1960 che nella seconda sezione la lista degli elettori maschili non era stata sottoscritta né dal Presidente né da un membro del collegio che gli elenchi degli elettori maschili e femminili della seconda sezione risultavano mancanti del timbro del seggio, in violazione del disposto di cui all’articolo 53, comma 2 del D.P.R. numero 570/1960 che, infine, alcune pagine del verbale della prima sezione non recavano le firme di congiunzione dei componenti del seggio, in violazione del disposto di cui all’articolo 66 del D.P.R. numero 570/1960. Il T.A.R., con sentenza numero 707 del 21 novembre 2013, depositata il 2 dicembre 2013, dopo aver ritenuto assorbite le eccezioni preliminari di inammissibilità proposte dal Comune di Oratino, ha respinto il ricorso e condannato i ricorrenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di giudizio. Avverso la sentenza hanno proposto appello i signori Orlando Iannotti, Marco Guerrizio, Giacomino Tarasco, Daniele Sardella e Fabrizio Capone con i seguenti motivi di censura 1. error in judicando violazione e falsa applicazione della normativa di cui al D.P.R. numero 570 del 1960 e ss. mm. ii., con particolare riferimento all'articolo 48, comma 7, e articolo 49 , violazione di legge articolo 67 t.u. numero 570/1960 e 72 d.lgs. numero 267/2000 , violazione dei principi generali del procedimento eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione e sviamento 2. violazione di legge articolo 12, 14, 15 del D.P.R. numero 299/2000, in relazione al D.P.R. numero 570/1960, nonché agli articolo 41, 49 e 53 d.lgs numero 267/2000 , violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e di imparzialità, eccesso di potere e violazione del principio di personalità del voto 3. violazione di legge articolo 66 del d.lgs. numero 267/2000 , violazione del giusto procedimento eccesso di potere per arbitrarietà e sviamento 4. Violazione di legge articolo 63 e ss. T.u. numero 570/1960 , violazione del giusto procedimento e dei principi di continuità e pubblicità delle operazioni elettorali, eccesso di potere 5. violazione dell'articolo 41 t.u. numero 570/1960 ed eccesso di potere 6. violazione delle istruzioni del Ministero dell'Interno per le operazioni elettorali di cui trattasi. Si è costituito in giudizio il Comune di Oratino che, in via preliminare, ha riproposto le eccezioni di inammissibilità dell'appello in relazione agli articolo 46 e 131 del cod. proc. amm. e nel merito ha chiesto il rigetto delle censure proposte dagli appellanti, con il conseguente rigetto del gravame. Si sono costituiti il signor Luca Fatica con altri cointeressati. Si è costituito, altresì, in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato con memoria di stile, il Ministero dell'Interno - Ufficio territoriale del Governo di Campobasso e l'ufficio elettorale centrale del Comune di Oratino. All'udienza pubblica del 13 maggio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione. Si può prescindere dalle eccezioni di inammissibilità del ricorso avanzate dagli appellati, atteso che l'appello è infondato nel merito e va respinto. Con il primo motivo gli appellanti evidenziano che l'articolo 48 del D.P.R. numero 570/1960 consente, effettivamente, che in mancanza di apposito documento di identificazione, l'elettore sia ammesso al voto se conosciuto personalmente da uno dei membri dell'ufficio elettorale, che ne attesta l'identità apponendo la firma nella colonna di identificazione, in modo da essere identificabile. Tuttavia, sostengono gli appellanti, la possibilità di ammettere l'elettore al voto tramite identificazione per conoscenza personale deve rappresentare l'eccezione e non la regola in materia e, pur riconoscendo l'esistenza di giurisprudenza contraria di questa Sezione, insistono nell'affermare come già sostenuto in primo grado che, in presenza di altrettanti riquadri nel verbale di sezione elettorale, le firme dei rappresentanti del seggio attestanti le due operazioni, quella di identificazione dell'elettore e quella di accertamento dell'avvenuto voto, non possono essere accorpate in un solo riquadro. La circostanza, ad avviso degli appellanti, sarebbe da ritenere grave, soprattutto nella considerazione che tra gli ammessi a votare per conoscenza personale sono risultate 199 donne su 767 iscritti totali della prima sezione e su 239 donne votanti. Sempre nella prima sezione, altre 16 identificazioni con la stessa formula si sono poi avute nell'elenco dei maschi, per un totale di oltre duecento votanti così identificati. Viene, altresì, evidenziato che pur se la firma non deve essere apposta per esteso, l'acronimo deve essere chiaro e consentire la individuazione del membro del seggio che ha accertato l'identità dell'elettore. Le suddette censure sono infondate. Come evidenziato dal T.A.R., le verifiche disposte hanno chiarito che il numero delle elettrici identificate con le seguenti annotazioni C.P. e Conosc. Pers. , senza che sia stata apposta la firma dello scrutatore nell'apposito riquadro, sono pari, rispettivamente, a numero 167 e a numero 32 per un totale pari a 199, come da numerazione progressiva apposta, a matita, nel corso delle operazioni di verifica. Con riferimento invece alla lista maschile, gli elettori identificati presso la medesima sezione, con siffatta modalità sono 16 . E' risultato anche, e ciò non è contestato dai resistenti, che l'annotazione C.P. è stata apposta nel riquadro riservato alla indicazione di doc. identità o firma di chi attesta l'identità dell'elettore . Sulla base della documentazione acquisita, il primo giudice ha constatato che nei verbali, nella parte di interesse, sono presenti due colonne in immediata successione la prima riguardante l'accertamento dell'identità dell'elettore da riempire, in caso di conoscenza personale, con la sottoscrizione del componente del seggio , l'altra destinata all'attestazione di avvenuto voto, da formalizzare sempre mediante sottoscrizione del componente. Orbene, come sostenuto dal T.A.R., non vi sono motivi logici per ritenere che la carenza di sottoscrizione da cui è affetta la prima colonna non possa considerarsi supplita dalla sottoscrizione apposta nella colonna proprio adiacente, destinata all'attestazione di avvenuta votazione, atteso che l'annotazione di conoscenza diretta della prima colonna è seguita, come in un continum fisico e senza soluzione di continuità”, da sottoscrizione del componente dell'ufficio anche se in diversa colonna . Quest'ultimo, pertanto, con un'unica sottoscrizione, ha voluto evidentemente attestare, in modo più celere, sia l'identificazione per conoscenza personale che l'avvenuta espressione del voto. Nel contestare ciò, l'appellante evidenzia la non precisa osservanza delle previsioni recate dall'articolo 48 del D.P.R. citato, senza offrire elementi a sostegno del fatto che l'irregolarità non rientri tra le violazioni innocue, come si deve ritenere, invece, in forza del canone della strumentalità delle forme, mentre, nell'impugnativa viene solo rimarcato che le colonne sono graficamente divise in caselle, separanti la funzione di identificazione dell'elettore da quella di annotazione dell'avvenuta votazione. Orbene, la motivazione della decisione del T.A.R. risulta coerente prprio con il principio di strumentalità delle forme, alla stregua del quale assumono rilevanza, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo cui l'atto è prefigurato, mentre non possono comportare l'annullamento di tali operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non deriva alcun pregiudizio sulle garanzie o compressione della libera espressione del voto da ultimo Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2012, numero 3557 . Dette conclusioni risultano ancor più convincenti ove si tenga conto del legame esistente tra i contenuti delle due colonne in questione e che la sottoscrizione, apposta nella seconda colonna per attestare l'avvenuto voto, ha riguardo a una votazione effettuata non da un quidam qualunque, bensì dal soggetto la cui identità andava acclarata con le annotazioni immediatamente precedenti. Da ciò la ragionevolezza della tesi che la sottoscrizione apposta per attestare l'avvenuto voto sia idonea anche ad identificare il relativo votante. In tali sensi si è, del resto, già espresso questo Consiglio di Stato che, in più sentenze, ha osservato che, sebbene gli articolo 48 e 49 del D.P.R. 16 maggio 1960, numero 570, prevedano prima l'identificazione dell'elettore, e indi l'attestazione che il medesimo ha votato, deve ritenersi che le anzidette due operazioni possano essere accorpate, giacché non è prescritto dal legislatore che le stesse siano mantenute separate a pena di nullità. Di conseguenza, la firma apposta da un membro dell'ufficio elettorale nella casella riservata all'attestazione dell'avvenuta votazione di un determinato elettore, va plausibilmente intesa come comprensiva dell'attestazione della previa identificazione di quell'elettore e il fatto che manchi la firma nella casella relativa all'identificazione dell'elettore, costituendo mera irregolarità, non comporta la nullità delle operazioni elettorali sez. V, 5 maggio 2008, numero 1977 12 settembre 1992, numero 803 . Sempre questo Consiglio di Stato sez. V, 23 marzo 2000, numero 1593 ha poi esplicitato che ai fini della corretta identificazione dell'elettore sulla base di conoscenza personale da parte di uno dei componenti dell'ufficio elettorale, è sufficiente, ai sensi degli articolo 48 e 49 del D.P.R. numero 570/1960, anche l'apposizione della sigla, assimilabile a tutti gli effetti alla firma, nell'apposita colonna del verbale. Del resto, non è neppure contestato che gli acronimi siano riferibili alla sottoscrizione di componenti del seggio e il T.A.R. ha correttamente evidenziato, al riguardo, che non pare revocabile in dubbio l'idoneità delle sigle a fungere da idonea sottoscrizione dell'ufficiale certificatore, trattandosi di sigle chiaramente intellegibili, identiche peraltro a quelle apposte dagli scrutatori, insieme al presidente, per siglare le pagine delle liste elettorali. Quanto alla circostanza che l'identificazione per conoscenza diretta abbia interessato un numero elevato di elettori 199 elettrici e 16 elettori , non può non rilevarsi che l'adempimento è stato assolto non da uno solo, ma da due scrutatori identificati, come detto, con le sigle U.C. ed M.F. e, come evidenziato dal primo giudice, non appare infatti implausibile che in un piccolo comune, uno scrutatore U.C. possa avere conoscenza diretta di circa 175 concittadini e l'atro M.F. di circa 40 . Deve soggiungersi, alttesì, che in assenza di proposizione di querela di falso, non è confutabile che gli scrutatori in questione abbiano potuto identificare per conoscenza diretta 199 elettrici e 16 elettori, atteso che il verbale fa piena prova di ciò. In ordine al secondo motivo di appello, deve confermarsi quanto già evidenziato dal T.A.R., e cioè che il fatto che nell'ultima pagina della lista maschile manchino anche le firme del presidente e di due scrutatori non è circostanza idonea a poter condizionare l'esito della competizione elettorale, “considerato che nella predetta pagina risultano iscritti 10 elettori, non decisivi per l'esito del voto la differenza di voti tra le prime due liste è stata, infatti, secondo quanto riferito dai ricorrenti nel ricorso, di 53 voti né, del resto, i ricorrenti hanno potuto, anche solo allegare, in che modo tale omissione abbia potuto inficiare la regolarità delle operazioni di voto . Quanto alla mancata sottoscrizione del verbale della prima sezione, come questo Consiglio di Stato ha avuto modo di osservare sez. V, 5 luglio 2005, numero 3716 , che l'articolo 66, comma 3, del D.P.R. numero 570/1960, laddove dispone che il verbale delle operazioni elettorali deve essere firmato in ogni suo foglio e sottoscritto seduta stante da tutti i membri dell'ufficio elettorale di sezione, va interpretato alla luce del principio di strumentalità delle forme, in base al quale la nullità è determinata solo dalla mancanza di quegli elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è prefigurato, e quindi può sussistere solo qualora vi siano vizi tali da pregiudicare le garanzie o comprimere la libera espressione del voto. Anche in ordine, infine, alla rilevata omissione del timbro del seggio sulle liste elettorali maschile e femminile della seconda sezione, deve ritenersi che nessun pregiudizio di carattere sostanziale alla regolarità delle operazioni di voto può comportare l'omissione del timbro del seggio sulle liste elettorali maschile e femminile della seconda sezione in quanto, come evidenziato dal T.A.R., risultano comunque firmate in ogni foglio dal presidente e da due scrutatori, con conseguente pieno raggiungimento dello scopo di evitare contraffazioni delle liste . Ulteriormente, ai sensi dell'articolo 53 del D.P.R. 16 maggio 1960 numero 570, le liste elettorali non vidimate in ogni foglio con la firma del presidente del seggio e degli scrutatori non rendono nulla la votazione essendo stata tale sanzione cancellata, ex nunc , con l'articolo 7 della legge 8 marzo 1989, numero 95, affermandosi sempre più il principio che producono effetto invalidante solo quelle anormalità procedimentali che impediscono l'accertamento della regolarità delle operazioni elettorali con evidente compressione delle garanzie di legge, mentre le omissioni di adempimenti formali quali quelli in questa sede evidenziati, costituiscono mere irregolarità, che non incidono negativamente sulla finalità che il procedimento persegue, id est l'autenticità, la genuinità e la correttezza degli adempimenti. Conclusivamente l'appello è infondato e va respinto. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e gli appellanti vanno condannati in solido tra loro al pagamento di euro 1.500,00 millecinquecento/00 in favore del Comune di Oratino ed euro 1.500,00 millecinquecento/00 in favore dei controinteressati complessivamente e in solido tra loro. Spese compensate, invece, nei confronti del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio territoriale del governo di Campobasso, costituitisi con pura memoria di stile. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna gli appellanti al pagamento, in solido tra loro, delle spese del presente grado di giudizio in misura di euro 1500,00 millecinquecento/00 in favore del Comune di Oratino e di euro 1500,00 millecinquecento/00 in favore dei contro interessati, complessivamente e in solido tra loro. Compensa, invece, le spese del presente grado di giudizio nei confronti del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio territoriale del governo di Campobasso, costituitisi con pura memoria di stile. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.