Greenpeace contro Enel: azienda elettrica definita killer per l’uso di carbone. Campagna diffamatoria? Assolutamente no

Confermata dal giudice la legittimità dell’operazione messa in piedi dal gruppo ambientalista, che pone sotto accusa l’utilizzo del carbone come fonte per ben otto centrali termo-elettriche in Italia. Evidente la forza d’impatto degli slogan che caratterizzano la campagna d’informazione, ma, alla luce della delicatezza della tematica affrontata e del riferimento a dati scientifici, essi sono ritenuti accettabili e non sanzionabili.

Espressioni forti, fortissime «killer del clima», «bolletta sporca», «sporca verità». Sito web e campagna informativa a tamburo battente. Unico obiettivo diffondere i dati relativi all’«utilizzo da parte dell’Enel del carbone quale fonte di energia». Chiara la strategia adottata da Greenpeace, logiche le contestazioni mosse dall’azienda elettrica, che punta a bloccare la ‘campagna’ perché diffamatoria. Ma nessun divieto è applicabile – chiarisce il Tribunale di Roma, col pronunciamento del 9 luglio scorso – perché le critiche espresse dal gruppo ambientalista sono assolutamente legittime. Soprattutto considerando i numeri – ecco la chiave di volta – delineati da un rapporto ufficiale sui «danni provocati dalle centrali a carbone». Diffamazione? Tranchant la linea proposta dall’Enel dinanzi al giudice la campagna promossa da Greenpeace – caratterizzata da slogan pesanti, sito web www.facciamolucesuenel.org e da un video online – è diffamatoria, quindi va bloccata in toto con un provvedimento ad hoc . A sostegno di questa tesi, i legali dell’azienda elettrica, per evidenziare il tenore diffamatorio della campagna informativa, ricordano che essa è fondata su «gravi accuse di responsabilità relative a danni ambientali e alla salute prodotti dalle centrali a carbone», accuse che superano «il limite previsto per il libero esercizio del diritto di cronaca e critica», anche a causa del «difetto di continenza delle espressioni utilizzate nell’ambito dell’intera campagna» ossia «Enel killer del clima, Enel assassino in piena libertà, serial killer a piede libero, Enel autore di sporchi piani e di un’opera mortifera», giusto per citarne alcuni. E collaterale è la valutazione del «danno» procurato all’azienda, secondo i legali, dalla campagna, soprattutto tenendo presenti le «vaste modalità di diffusione» e la «notevole risonanza delle notizie sull’opinione pubblica, sui consumatori, sulla clientela e sugli investitori». La solidità dei numeri. Contraltare, ovviamente, quello di Greenpeace, che rivendica la legittimità del proprio operato a tal proposito, vengono richiamate le «risultanze della comunità scientifica internazionale», i «danni per il clima derivanti dall’utilizzo del carbone quale fonte di energia elettrica», e il fatto che «otto delle tredici centrali termo-elettriche a carbone sul territorio nazionale» siano gestite dall’Enel. Proprio alla luce di questi elementi, i legali di Greenpeace rivendicano la «fondatezza delle notizie diffuse nella campagna contro Enel», soprattutto tenendo presente il preminente «interesse pubblico». Lo scenario, quindi, è di facile lettura obiettivo della campagna, sottolinea il giudice, è «contestare aspramente l’Enel quale maggiore utilizzatore in Italia di fonti fossili, in particolare il carbone, quale fonte di energia elettrica nelle proprie centrali». E tale campagna va considerata espressione del «diritto di critica», che è naturalmente a carattere soggettivo, non oggettivo, e può essere «esercitato anche in modo graffiante e con toni aspri». Il nodo gordiano è valutare la legittimità della campagna sostenuta da Greenpeace. Ebbene, su questo fronte il giudice – considerando acclarato «l’interesse pubblico globale» per un tema così delicato che mette a rischio clima e salute – ritiene accertate «la verità della notizia oggetto di critica» e «la continenza formale e sostanziale» delle espressioni critiche utilizzate nei confronti dell’Enel. Decisivi, innanzitutto, i dati riportati dal gruppo ambientalista, che richiamano una approfondita ricerca e che evidenziano, tra l’altro, «oltre trecentocinquanta morti premature annuee oltre 1,8 miliardi di euro di anni alla salute e all’ambiente 27 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 da carbone di Enel in Italia su 40 milioni di tonnellate di emissioni totali Enel azienda numero 1 in Italia per emissioni di CO2» Eppoi, sottolinea il giudice, non si può trascurare l’«importanza della tematica trattata» ciò permette di valutare meglio le espressioni utilizzate nella campagna di contestazione nei confronti dell’azienda elettrica. Senza dimenticare lo ‘stile’ tipico di Greenpeace Conseguenzialmente, i termini «killer, vittima, crimine, sporca verità», tanto per citarne alcuni, «configurano un linguaggio adeguato all’importante iniziativa di denuncia ambientale, alla gravità della tematica e all’interesse per l’opinione pubblica». Tutta la campagna, quindi, va contestualizzata, e proprio tale contestualizzazione, secondo il giudice, permette di ritenerla legittima, e non diffamatoria salva, quindi, l’operazione messa in piedi da Greenpeace, che non può essere ‘oscurata’.

Tribunale di Roma, sez. I Civile, sentenza 9 luglio 2012 Premesso ENEL spa ed ENEL PRODUZIONE spa hanno domandato, in via cautelare ed urgente, che venga ordinato alla resistente di inibire, mediante rimozione, lo diffusione sul suo sito ufficiale www.geenpeace.org/italy/it del video datato 28 maggio 2012 intitolato La bolletta sporca , nonché l'utilizzo del sito www.facciamolucesuenel.org o quantomeno l'inibizione della diffusione sul medesimo del detto video del fac simile della bolletta Enel ivi disponibile, della pagina intitolata Enel KILLER BEL CLIMA - La sporca verità su Enel , nonché delle altre espressioni diffamatorie meglio indicate in ricorso in essa contenute di inibire altresì alla resistente la diffusione mediante volantinaggio od altre forme mediatiche delle pagine diffamatorie contenute sul sito www.facciamolucesuenel.org, nonché la distribuzione di gadgets riportanti lo slogan Enel KILLER DEL CLIMA ed in caso di avvenuta diffusione l’immediato ritiro di quanto distribuito di inibire la diffusione della canzone “E' nell'aria di Adriano Bono e Torpedo Sound Machine con i Meganoidi ancora, di inibire alla resistente l'utilizzo del marchio e dei segni distintivi di pertinenza Enel spa che a completamento della richiesta inibitoria le società ricorrenti hanno chiesto la condanna della resistente ex articolo 614 bis c.p.c. al pagamento in proprio favore di Euro 10.000,00 per ogni giorno di in esecuzione degli obblighi, nonché di Euro 1.000,00 per ogni singola violazione. A tal fine le ricorrenti società hanno lamentato la lesione dell'onore e della reputazione da parte della campagna diffamatoria realizzata ai propri danni dalla resistente a decorrere dal maggio scorso attraverso la diffusione sul sito ufficiale di Greenpeace di un video riproducente la distribuzione di fac simile di bolletta Enel contenente gravi accuse di responsabilità relative a danni ambientali e alla salute prodotti dalle centrali a carbone da esse gestite, attraverso la creazione di un sito appositamente destinato alla denuncia di tali responsabilità www.facciamolucesuenel.org contenente affermazioni gravemente denigratorie del proprio operato ed incitanti i visitatori a farsi parte attiva nell'instaurata campagna mediante la diffusione del fac simile della bollette, a fronte della distribuzione da parte di Greenpeace di gadgets anch'essi riportanti lo slogan Enel KILLER DEL CLIMA , nonché anche attraverso attività di volantinaggio e perfino la diffusione di un brano musicale contenente esplicite allusioni alla vicenda Enel. In particolare, le società ricorrenti hanno denunciato, sotto il profilo del fumus boni iuris, il superamento da parte della resistente di ogni limite previsto per il libero esercizio del diritto di cronaca e critica, quali espressione dello libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita, specie in tema di difetto di continenza delle espressioni utilizzate nell'ambito dell'intero campagna denigratoria Enel KILLER DEL CLIMA” , Enel assassino in piena libertà , serial killer a piede libero , Enel autore di sporchi piani e di un'opera mortifera”, riferendosi peraltro ad Enel come sito del crimine e come covo criminale più vicino a te e di mancanza di verità della notizia, non essendo le espressioni utilizzate supportate da alcun elemento obiettivo di informazione. Dal punto di vista del periculum in mora le società ricorrenti hanno dedotto l'imminenza e l'irreparabilità del danno connesso al protrarsi della realizzata diffamazione sino all'instaurazione del giudizio di merito avente carattere risarcitorio, specie in considerazione delle vaste modalità di diffusione della campagna diffamatoria realizzata da Greenpeace e della notevole risonanza delle notizie illecitamente divulgate sull'Opinione pubblica, sui consumatori, sulla clientela ed anche sugli investitori. La resisterne si è costituita all'udienza del 26.6.2012 evidenziando preliminarmente l'incompetenza per materia del giudice adito, essendo le questioni relative al dedotto abuso di marchi e segni distintivi devolute alla cognizione di sezione specializzata e comunque, nel merito, contestando la fondatezza dell'avversa domanda sotto il profilo di entrambi i presupposti costitutivi. Relativamente al fumus la resistente, dopo aver ampiamente sottolineato, riportando le risultanze della comunità scientifica internazionale, i danni per il clima derivanti dell'utilizzo del carbone quale fonte di energia elettrica attribuendo alla controparte la gestione di otto delle tredici centrali termoelettriche a carbone esistenti sul territorio nazionale , ha dedotto la fondatezza delle notizie diffuse nell’intrapresa campagna contro Enel, nonché il rispetto dei parametri giurisprudenzialmente elaborati in ordine all'esercizio del diritto di critica e cronaca, anche con riferimento all'interesse pubblico delle notizie stesse, nonché alla continenza delle espressioni utilizzate. Ha infine sottolineato il difetto di periculum in mora, stante la sua mancata attualità, avendo Greenpeace già intrapreso sin dal 2006 la propria severa denuncia nei confronti di Enel e dell’utilizzo del carbone nelle centrali termoelettriche, per come evincibile da documentate iniziative in atti. Udita la discussione all'udienza del 26.6.2012, il giudice ha riservato la decisione sulla base della sola documentazione allegata in atti. Osserva La domanda cautelare non è fondata e deve pertanto essere respinta per le ragioni che seguono. L'intero campagna posta in essere dalla resistente dal maggio 2012 si è articolata in numerose direzioni ed attraverso svariate iniziative diffusione di video su siti internet, volantinaggio relativo a fac simile di bolletta Enel, distribuzione di gadgets con slogan contro la società , tutte comunque finalizzate, nel loro complesso, a contestare aspramente l'Enel quale maggiore utilizzatore in Italia di fonti fossili, in particolare il carbone, quale fonte di energia elettrica nelle proprie centrali. Tale campagna, in relazione alla qualità dei suoi autori ed allo strumento utilizzato, non pare che possa essere ricondotta al diritto di cronaca se non per quel che attiene alla informazione sulla circostanza di fatto riguardante l'utilizzo da parte dell'Enel di numerose centrali termoelettriche funzionanti a carbone per l'erogazione del servizio elettrico, circostanza vera e non contestata dalla parte ricorrente. La campagna in esame deve piuttosto essere ritenuta prevalentemente estrinsecazione del diritto di critica, quale espressione del principio costituzionalmente garantito della libertà di manifestazione del pensiero. La critica, a differenza della cronaca che è narrazione di un fatto , configura l'espressione di un giudizio, di un'opinione, ed in quanto tale non può essere rigorosamente obiettiva, ma inevitabilmente soggettivo e corrispondente al punto di vista di chi la manifesta. E’ pur vero che, nell'esercizio del contemporaneo diritto di cronaca e critica è necessario il rispetto del nucleo essenziale di verità del fatto relativamente al quale la critica è svolta ed in mancanza del quale la critica sarebbe pura congettura e possibile occasiona di dileggio e di mistificazione , ma è innegabile altresì che in tal caso l'onere del rispetto della verità sia più attenuato rispetto all'ipotesi di mera cronaca, atteso che la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo Cass. Penumero numero 43403 del 18.6.2009 . Per quanto riguarda poi il requisito della continenza, va ricordato che il diritto di critica può essere esercitato anche in modo graffiante e con toni aspri, ma pur sempre con il parametro della proporzione tra l'importanza del fatto criticato e dunque l'interesse pubblico del medesimo, ovvero la cd. continenza sostanziale ed i contenuti espressivi con i quali la critica è esercitata, i quali non devono trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato tra le tante, v. Cass. civ. Sez. 3, 20 ottobre 2006, numero 22527 . Ebbene, sulla base di tali premesse, non v'è dubbio, ad avviso del decidente e nell'ambito della sommaria indagine consentita dal tipo di giudizio instaurato, che nel caso di specie siano stati rispettati i canoni anzidetti, difettando pertanto fumus boni iuris della domanda cautelare. Dando per scontato l’interesse pubblico globale in ordine all'oggetto della vicenda in questione mutamenti climatici del pianeta, fonti energetiche più o meno inquinanti in termini di emissione di CO2 e possibili fonti alternative di energia, dannosità per l'ambiente e per la salute umana in genere delle centrali termoelettriche a carbone , risultano infatti sussistenti, da un lato, come già osservato, la verità della notizia oggetto di critica nel suo nucleo essenziale , e, dall'altro, la sua continenza formale e sostanziale, non trascendendo le valutazioni critiche della resistente in gravi e immotivati attacchi personali nei confronti dell'Enel ed essendo le espressioni dalla medesima utilizzate assolutamente proporzionato al fatto e del tutto contenute in limiti accettabili, ancorché incisive e pungenti. Sotto il primo profilo, nell'intera campagna in questione Greenpeace critica violentemente l'utilizzo da parte dell'Enel del carbone quale fonte di energia servendosi delle argomentazioni tecniche, che fa proprie, contenute nella relazione del Centre for Research on Multinational Corporations SOMO di Amsterdam, ed evidenziando, nel fac simile della bolletta ed analogamente nel video datato 28.5.2012, che da tale utilizzo derivano danni al clima e danni al pianeta , tra i primi espressamente denunciando oltre 350 morti premature annue una morte prematura al giorno ed Euro 1,8 miliardi di danni all'anno circa Euro 75 a famiglia alla salute e all'ambiente, mentre tra i secondi inserendo 40 milioni di tonnellate l’anno di emissioni di CO2 di Enel in Italia e 27 milioni di tonnellate l'anno di emissioni di CO2 di Enel in Italia da carbone nel fac simile è inoltre indicato che Enel possiede 8 delle 13 centrali a carbone oggi presenti in Italia e intende realizzarne altre due e che l'Enel è l'azienda numero 1 in Italia per emissione di CO2. Nello stesso fac simile inoltre, a margine, è indicata in fonte dei detti dati, esposti in Enel Today and Tomorrow Hldden Costs of the Paths of Coal and Carbon , proveniente da Centre for Research on Multinational Corporations SOMO , Amsterdam. Ebbene, dall'allegata documentazione si evince che i dati riportati sono effettivamente conformi agli esiti della ricerca commissionata da Greenpeace a SOMO relativamente ai danni provocati dalle centrali a carbone e già noti alla comunità scientifica internazionale prima tra tutte, l'Agenzia Europea per l'Ambiente, EEA . Evidenzia infatti la resistente di aver commissionato a tale istituto indipendente di ricerca olandese, prendendo spunto dagli studi scientifici internazionali, una ricerca analoga ad altra precedentemente realizzata dall'Agenzia Europea per l'Ambiente estendendo la metodologia da essa utilizzata a tutti gli impianti termoelettrici di Enel in Italia e a tutti gli impianti a carbone dell'azienda nel resto d'Europa, con preciso incarico di valutare la componente di mortalità in eccesso legata alle emissioni di inquinanti nei costi esterni calcolati dall'EEA. Né tali esiti sono stati contestati dalle società ricorrenti, essendone peraltro l'Enel stata portata tempestivamente a conoscenza, come da documentazione allegata. Il nucleo essenziale della notizia riportata da Greenpeace è dunque conforme a verità ed al menzionato rapporto SOMO, in atti rapporto in lingua inglese, sebbene nell'allegato 11 di parte, resistente sia riportata la sua sintesi - non contestata - tradotta in italiano . Ed in tale prospettiva a nulla rileva che le emissioni di CO2 prodotte dalle centrale a carbone Enel siano contenute, per come osservato nell'atto introduttivo, nei rigorosi limiti di legge, atteso che il nucleo essenziale della notizia riportata da Greenpeace è costituito unicamente dall'esistenza di un rapporto SOMO contenente le menzionate risultanze scientifiche e non dall'attribuzione ad Enel di responsabilità connesse al mancato rispetto della normativa del settore. Sussiste inoltre nella fattispecie anche il requisito della continenza, da intendersi tanto in senso sostanziale, quanto in senso formale. Le espressioni utilizzate dalla resistente appaiono infatti non solo conformi all'importanza ed all'interesse della tematica trattata, ma anche al contesto espressivo tipico delle campagne di denuncia ambientale a vasta diffusione ed allo stile aggressivo e graffiarne delle iniziative solitamente realizzate dalla resistente. Sulla base dei risultati degli accertamenti scientifici svolti, dunque, l'associazione utilizza un linguaggio di grande impatto e destinato al pubblico medio, con parole, frasi e tecniche di comunicazione che ad esso appaiono rivolte in particolare, i termini killer, vittima, crimine, sporca verità e quanto altro indicato nel fac simile della bolletta oltre che nel sito www.facciamolucesuenel.org e nel video incriminato configurano un linguaggio nell'intero contesto, adeguato all'importante iniziativa di denuncia ambientale, oltre che al pubblico cui è destinato, senza travalicare i limiti imposti dal parametro della continenza formale. Detto parametro, invero, non deve essere valutato in astratto ma in concreto, essendo invece suscettibile di esame caso per caso, in rapporto al contesto nel quale la critica è espressa ed ai destinatari del mezzo attraverso il quale è manifestata. Nella specie, il linguaggio utilizzato appare continente e non trasmodante in inutili aggressioni verbali ed attacchi personali, atteso che la durezza delle espressioni è giustificata dalla gravità della tematica affrontata, dal suo rilevante interesse per l'opinione pubblica oltre che per la comunità scientifica internazionale , dalla funzione tipicamente di denuncia dell'associazione resistente, dalla tipologia di utenti/destinatari del messaggio critico ed anche infine dall'impostazione in termini satirici della campagna stessa fac simile di bolletta con le menzionate espressioni, immagini sul sito www.facciamolucesuenel.org volte ad evocare le azioni investigative di noti serial TV, le modalità di coinvolgimento del pubblico nelle investigazioni climatiche contro il serial killer del clima mediante la distribuzione di gadgets raffiguranti lo slogan Enel killer del clima . Evidentemente, proprio la menzionata impostazione satirica della campagna di Greenpeace - laddove con satira deve intendersi una modalità corrosiva e spesso impietosa, del diritto di critica - consente alla resistente l’utilizzo delle peculiari espressioni utilizzate, essendo espressione, per il tramite del paradosso e della metafora surreale, di un giudizio fortemente critico ma in chiave ironica finalizzato a denunciare l'operato dell'Enel circa il cospicuo ricorso al carbone quale fonte di energia elettrica, in luogo delle fonti rinnovabili come l'energia solare ed eolica. Del resto, dall'esame dello statuto sociale di Greenpeace Onlus, allegato al fascicolo delle ricorrenti, si evince che l'azione intrapresa nel caso di specie è perfettamente conforme agli scopi associativi meglio descritti dall'articolo 3 ed alle attività esperibili dall'associazione per il loro perseguimento. Le considerazioni esposte appaiono sufficienti ad escludere, sotto il profilo della verosimile fondatezza della domanda, la sussistenza del fumus boni iuris. A ciò si aggiunga che, sempre sotto il profilo del fumus, per come correttamente rilevato dalla resistente, l'adito giudice non può esaminare il profilo della domanda inerente la richiesta di inibitoria dell'uso del marchio e segni distintivi Enel in particolare, figura dell'albero seguita dalla dicitura Enel in carattere corsivo , da devolversi alla cognizione del giudice specializzato. Infine, sotto il medesimo profilo, la domando nei confronti di Greenpeace risulta inammissibile anche nella parte in cui ha ad oggetto l'inibitoria della diffusione della cannone E’ nell'aria di Adriano Bono e Torpedo Sound Machine con i Meganoidi, rientrando siffatta questione nello materia specializzata inerente il diritto d'autore ed essendo comunque l'odierna resistente priva di legittimazione passiva al riguardo non vi sono infatti elementi per ritenere, a fronte della contestatone della resistente, che Greenpeace abbia commissionato agli autori la scrittura del testo del brano musicale allegato su supporto informatico da parte ricorrente . La ritenuta insussistenza del requisito del fumus boni iuris, esime dalla valutazione circa il dedotto periculum in mora e giustifica il rigetto della domanda cautelare, con liquidazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza. P.Q.M. - rigetta il ricorso - condanna, parte ricorrente, in solido ed in persona dei rispettivi legali rappresentanti, alla rifusione delle spese processuali in favore di Greenpeace ONLUS, liquidate nella complessiva somma di Euro 2.500,00, di cui Euro 500,00 per diritti ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese processuali, IVA e CPA come per legge.