L’ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché l’apparato giustificativo del provvedimento del Tribunale del riesame integra e completa quello dell’ordinanza genetica, sanandone le eventuali carenze motivazionali. Ne consegue che la dichiarazione di nullità dell’ordinanza impositiva deve essere relegata a extrema ratio delle determinazioni adottabili, avendo il Tribunale del riesame la possibilità di sanare, con la propria motivazione, le carenze argomentative dell’ordinanza genetica anche quando queste ultime siano tali da dar luogo a delle nullità.
Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 18476/15, depositata il 4 maggio. Il fatto. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza ricorre per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale del riesame della stessa città che, in accoglimento dell’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’imputata, ha annullato l’ordinanza applicativa della misura intramurale, in ordine ad una serie di imputazioni inerenti alla cessione e vendita di hashish e marijuana a svariati soggetti. Il Tribunale del riesame ha annullato l’ordinanza genetica, rilevando come questa abbia riportato, in modo pedissequo, il contenuto della richiesta del pm, con un “copia-incolla” delle oltre 500 pagine di tale atto, traendo da ciò il convincimento dell’insussistenza di una concreta ed autonoma motivazione. Il ricorrente deduce l’erroneità di tale affermazione, poiché la legittimità della motivazione per relationem è stata riconosciuta in giurisprudenza, sia dalle Sezioni Unite che dalle singole Sezioni della Corte di Cassazione. Nessun “copia-incolla”. Per il Collegio il ricorso è fondato. Risulta, infatti, contraddittoria la conclusione secondo la quale il gip si è limitato alla riproduzione grafica, detta “copia-incolla”, della parte motiva della richiesta del pm, senza dare conto delle ragioni per cui ha fatto proprio il contenuto dell’atto richiamato. Al contrario, la pluralità ed eterogeneità di questioni, inerenti sia a tematiche di fatto che di diritto, enucleabili dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato, dimostra che il gip ha preso cognizione delle ragioni della richiesta del pm e le ha criticamente valutate e fatte proprie, sulla base di una accurata ponderazione. Nel caso di specie, dunque, non può essere ravvisato il vizio di motivazione mancante o apparente. Il Collegio ricorda, altresì, il principio in base al quale «l’ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché l’apparato giustificativo del provvedimento del Tribunale del riesame integra e completa quello dell’ordinanza genetica, sanandone le eventuali carenze motivazionali». Pertanto, il Giudice del riesame non può annullare il provvedimento impugnato per difetto di motivazione, essendogli devoluto il thema decidendum nella sua integralità e potendo egli ovviare alle eventuali debolezze della motivazione dell’ordinanza genetica. Con la conseguenza che la dichiarazione di nullità dell’ordinanza impositiva deve essere relegata a extrema ratio delle determinazioni adottabili. Il Tribunale del riesame ha quindi la possibilità di sanare, con la propria motivazione, le carenze argomentative dell’ordinanza genetica anche quando queste ultime siano tali da dar luogo a delle nullità. La nullità dell’ordinanza può essere dichiarata, in conclusione, solo ove il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico, oppure ove, pur esistendo materialmente una motivazione, essa si risolva in clausola di stile. È mera debolezza motivazionale. Nel caso di cui si tratta, però, è lo stesso Tribunale ad escludere la ravvisabilità di questa ipotesi, procedendo ad una integrazione dell’apparato giustificativo dell’ordinanza genetica ed affermandone così la mera debolezza ma non la mancanza o l’apparenza. Ne consegue, dunque, che il Tribunale ha erroneamente proceduto all’annullamento dell’ordinanza genetica. Alla luce di tutte le argomentazioni svolte, la S.C. ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Padova.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 12 dicembre 2014 – 4 maggio 2015, numero 18476 Presidente Garribba – Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame della stessa città, in data 21-8-2014, che, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di T.L. , ha annullato l'ordinanza applicativa della misura intramurale, in ordine ad una pluralità di imputazioni ex articolo 73 DPR 309/90, inerenti alla cessione alla vendita di hashish e marijuana a svariati soggetti. 2. Il ricorrente deduce, con unico, articolato motivo, violazione degli articolo 292, comma 2, lett. c e 309, comma 9, cpp poiché il Tribunale del riesame ha annullato l'ordinanza genetica, rilevando come quest'ultima abbia riportato, in modo pedissequo, il contenuto della richiesta del pubblico ministero, con un copia-incolla delle oltre 500 pagine di tale atto, traendo da ciò il convincimento dell'insussistenza di una concreta, autonoma motivazione. Tale asserto è erroneo, poiché la legittimità della motivazione per relationem è stata riconosciuta, in giurisprudenza, sia dalle Sezioni unite sent. numero 17/2000 che dalle singole Sezioni della Corte di cassazione. Nel caso di specie, sussistono tutte le condizioni richieste dalla giurisprudenza di legittimità per la validità della motivazione per relationem, trattandosi di un provvedimento di condivisione delle ragioni contenute nella richiesta di applicazione di misure cautelari, che conteneva una vasta e dettagliata disamina delle risultanze degli accertamenti espletati. I contenuti del provvedimento richiamato erano d'altronde pienamente conoscibili in quanto trasfusi nell'ordinanza del Gip. Quest'ultimo ha peraltro formulato delle valutazioni autonome, in particolare nella parte relativa alla genesi dell'indagine, e ha applicato a molti degli indagati misure più tenui di quelle richieste dal pubblico ministero, con ciò dimostrando di aver sottoposto al vaglio critico la prospettazione del requirente. Così come il Gip ha esaminato le modificazioni normative intervenute dopo il deposito della richiesta del pubblico ministero e di cui pertanto manca, in quest'ultima, ogni analisi. Ma quand'anche fosse da ravvisarsi un vizio di motivazione dell'ordinanza genetica, il Tribunale del riesame sarebbe stato tenuto ad integrare l'apparato giustificativo di quest'ultima, senza annullarla. La ricezione integrale del contenuto della richiesta della pubblica accusa nell'ordinanza del gip non determina infatti, di per sé, alcuna nullità, tanto più allorquando risulti comunque, come nel caso in disamina, un vaglio critico del giudice. Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Sez U. 21-6-2000, Primavera in Cass. penumero 2001, 69 ha condivisibilmente stabilito che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima allorché 1 faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento ad quem 2 fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha meditate e ritenute coerenti con la sua decisione 3 l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento, sia conosciuto o comunque ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame. 2. Nel caso di specie, sussistono tutte e tre le condizioni indicate dalle Sezioni Unite. In ordine infatti a quest'ultimo requisito, occorre osservare come la motivazione della richiesta del PM, proprio perché trasfusa nell'ordinanza custodiale, era certamente conoscibile dalle parti. In ordine al requisito sub 1 , va rilevato come il Tribunale si limiti ad affermare che l'ordinanza emessa dal Gip riporta, a suo dire in maniera pedissequa, il contenuto della richiesta del PM, con un copia - incolla delle oltre 500 pagine di tale atto, ma non contesti che la richiesta del PM contenesse una motivazione del tutto congrua a sostegno della domanda cautelare. Per quanto attiene al requisito sub 2 , occorre osservare che lo stesso Tribunale da atto di alcune variazioni lessicali, minuziosamente elencate dal giudice a quo, le quali, già di per sé, escludono che il Gip si sia limitato ad una mera operazione meccanica di trasfusione nel proprio provvedimento del testo della motivazione della richiesta del PM. Ma - ciò che è più significativo - il Tribunale da atto che il Gip ha argomentato, in maniera autonoma, in merito alla sussistenza, nel territorio della provincia di Potenza, di un fiorente mercato della droga, in cui erano stabilmente inseriti gli indagati, nonché in ordine alla ravvisabilità di elementi sulla base dei quali formulare legittimamente un giudizio di tipo prognostico-probabilistico sulla responsabilità di questi ultimi. Inoltre il giudice a quo da atto che il Gip ha motivato in relazione a questioni di natura processuale alla problematica relativa al riconoscimento della fattispecie di cui al quinto comma dell'articolo 73 DPR 309/90 alla tematica inerente ai presupposti per l'applicazione del comma 2 bis dell'articolo 275 cod. proc. penumero alla valutazione dell'idoneità della misura cautelare, limitatamente ad alcuni soggetti. Alla luce di tali rilievi, risulta contraddittoria la conclusione secondo la quale il Gip si è limitato alla riproduzione grafica, mediante l'operazione informatica denominata copia-incolla , della parte motiva della richiesta del pubblico ministero, senza dare contezza alcuna delle ragioni per cui ha fatto proprio il contenuto dell'atto richiamato. La pluralità ed eterogeneità di questioni, inerenti sia a tematiche di fatto che di diritto e, nell'ambito di queste ultime, sia a profili di diritto sostanziale che processuale, enucleabili dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato, dimostra l'illogicità della conclusione cui è approdato il Tribunale, attestando che il Gip ha preso cognizione delle ragioni della richiesta del PM e le ha criticamente valutate e fatte proprie, sulla base di una accurata ponderazione. Non può pertanto essere ravvisato, nel caso di specie, il vizio di motivazione mancante o apparente. 3. Sotto altro profilo, occorre osservare come il Tribunale abbia esercitato i propri poteri d'integrazione della motivazione, argomentando in ordine alla ravvisabilità di gravi indizi, sulla base dei contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate e delle dichiarazioni delle persone informate dei fatti escusse. Così facendo, il Tribunale ha univocamente mostrato di ritenere l'apparato giustificativo dell'ordinanza genetica meramente insufficiente e non apparente. Come infatti correttamente ricordato dallo stesso giudice a quo, è possibile integrare la motivazione soltanto qualora una motivazione vi sia e cioè laddove sia riscontrabile, nell'impianto argomentativo del provvedimento oggetto di gravame, un adeguato vaglio degli elementi di fatto posti a fondamento del decisum e della valenza dimostrativa di essi. Ciò sulla base del principio secondo il quale l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché l'apparato giustificativo del provvedimento del tribunale del riesame integra e completa quello dell'ordinanza genetica, sanandone le eventuali carenze motivazionali Sez. unumero 17-4-1996, Moni, Cass. penumero 1996, 3275 Cass. 10-1-2000, Cass. pen 2001, 220 . Pertanto il giudice del riesame non può annullare il provvedimento impugnato per difetto di motivazione, essendogli devoluto il thema decidendum nella sua integralità e potendo egli ovviare alle eventuali debolezze della motivazione dell'ordinanza genetica Cass. 19-1-2001, Servadio, Cass. penumero 2003, 579 . Al tribunale del riesame va infatti riconosciuto il ruolo di giudice del merito della vicenda de libertate, onde al predetto organo è demandata non tanto la valutazione della legittimità del titolo custodiale quanto la cognizione della vicenda sottostante, con la conseguenza che la dichiarazione di nullità dell'ordinanza impositiva deve essere relegata a extrema ratio delle determinazioni adottabili. Ed anzi il potere di annullare, confermare o riformare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle in esso indicate ha così ampia latitudine da attribuire al tribunale del riesame la possibilità di sanare, con la propria motivazione, le carenze argomentative dell'ordinanza genetica anche quando queste ultime siano tali da dar luogo alle nullità, rilevabili d'ufficio, previste dall'articolo 292, comma 2, lett. C e c-bis , cod. proc. penumero Cass. Sez. VI, 16-1-2006 numero 8590, rv numero 233499 Sez. V 7-12-2006 numero 3255/07, rv numero 236036 . Tale nullità invero può essere dichiarata solo ove il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico oppure ove, pur esistendo materialmente una motivazione, essa si risolva in clausole di stile Cass., Sez. IV 8-7-2004numero 45847, rv numero 230415 Sez. I 1-1-2003 numero 14419, rv numero 223800 Sez. V 16-4-2003 numero 21725, rv n 224553 o in una motivazione meramente apparente e cioè tale da non consentire di comprendere l'itinerario logico-giuridico esperito dal giudice. Ma, come abbiamo appena visto, è lo stesso Tribunale ad escludere la ravvisabilità di questa ipotesi, procedendo ad una integrazione dell'apparato giustificativo dell'ordinanza genetica ed affermandone così, implicitamente ma inequivocabilmente, la mera debolezza ma non la mancanza o l'apparenza. Con tale impostazione si pone dunque in insanabile antinomia la pronuncia di annullamento adottata dal Tribunale, essendo tale epilogo decisorio del tutto incompatibile con le ipotesi di insufficienza della motivazione. Ne deriva che erroneamente, nel caso di specie, il Tribunale ha proceduto all'annullamento dell'ordinanza genetica. Ciò impone quindi una pronuncia rescindente nei confronti dell'ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Potenza. P.Q.M. annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Potenza.