Può diversamente qualificare il fatto ex articolo 409 c.p.p., purché non riguardi altri fatti di reato non già oggetto d’indagine o persone non già iscritte nel registro ex articolo 335 c.p.p
Così si è espressa la Cassazione, Quinta Sezione Penale, numero 3095/2016, depositata il 22 gennaio. La vicenda processuale. Il giudice delle indagini preliminari aveva respinto la richiesta di archiviazione del Pubblico ministero, disponendo la formulazione dell’imputazione per altri reati oltre a quello già rubricato dalla pubblica accusa – nel caso, per il reato di ingiuria ex articolo 594 c.p. oltre al già contestato reato di minaccia ex articolo 612 c.p. -. La pubblica accusa sostiene in sede di legittimità l’abnormità del provvedimento impugnato, emesso in asserita evidente esorbitanza dai poteri riservati al giudice di fase. La Cassazione respinge, argomentando in ordine ai poteri giudiziali all’esito delle indagini preliminari, quando il pubblico ministero intende archiviare. Le Sezioni Unite travisate dalla pubblica accusa, la sentenza numero 4319 del 28 novembre 2013. Nella sentenza, per il pubblico ministero, viene censurata la condotta, sanzionata nella categoria di invalidità dell’atto dell’abnormità , del giudice per le indagini preliminari che ordina l’imputazione coatta per reati diversi da quelli originariamente contestati e nei confronti di persone diverse da quelle già iscritte quali indagati nel registro ex articolo 335 c.p.p In tal caso sarebbe stata palese la lesione dei diritti della difesa della persona da sottoporre ad indagine, rimasta estranea dall’avviso ex articolo 409 c.p.p. e quindi impossibilitata a partecipare all’udienza camerale che ne costituiva il sèguito. Il caso specifico allora oggetto di giudizio, tuttavia, aveva riguardo a fatti non già originariamente contemplati nelle indagini preliminari già svolte – ma oggetto di altre e distinte investigazioni -per i quali, concludevano i giudici della nomofiliachia, abnorme è il provvedimento giudiziale che ordina la formulazione dell’imputazione, in palese sottrazione di un’attribuzione propria dell’organo d’accusa, da esercitarsi autonomamente nei procedimenti paralleli già pendenti. Nessun limite al giudice che ordina l’imputazione coatta per fatti già indagati. Nel caso ritenga le indagini incomplete, il giudice per le indagini preliminari può ordinare nuove indagini fissando termine ai sensi del quarto comma dell’articolo 409 c.p.p Al di là di siffatta eventualità, quando si tratta di fatti già oggetto d’indagine, per i quali il giudice per le indagini preliminari intende fornire differente qualificazione giuridica, non va negato a questi il potere di ordinare l’imputazione coatta. Plurime le ragioni sistematiche. L’articolo 409 c.p.p. deduce siffatto potere giudiziale, quando al quarto comma consente al giudice di poter ordinare nuove indagini. Soccorre inoltre il principio di correlazione fra accusa e sentenza ex articolo 521 c.p.p. - pacificamente applicabile al giudizio immediato ed al giudizio abbreviato nonché in sede di giudizio d’appello o di riesame avverso un’ordinanza applicativa della misura cautelare -, che demanda al giudice un penetrante controllo sulla qualificazione giuridica fornita al fatto, da intendersi esteso lungo ogni fase procedimentale, anche d’indagine a seguito di udienza per l’opposizione alla richiesta di archiviazione ex articolo 409 c.p.p. A conforto della soluzione, con respiro più ordinamentale, sta anche il principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale che impone la prevalenza della soluzione giudiziale – che intende diversamente qualificare il fatto - su quella opposta della pubblica accusa che intende archiviare per quei medesimi fatti. La Cassazione ha di seguito rigettato il ricorso. L’esito processuale per gli “altri fatti” non già oggetto d’indagine nei confronti di persona non iscritta ex articolo 335 c.p.p In tal caso il giudice per le indagini preliminari può ordinare al pubblico ministero l’iscrizione di persona non indagata nel registro delle notizie di reato ex articolo 335 c.p.p., eventualmente ordinando nuove indagini da compiere, già accolta la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero. Dalla preventiva iscrizione a detto registro della persona da sottoporre ad indagini non si può prescindere, in ogni caso.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 25 novembre 2015 – 22 gennaio 2016, numero 3095 Presidente Nappi – Relatore Catena Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno - a seguito di udienza ex articolo 409 c.p.p., conseguente all'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero avente ad oggetto il p.p. numero 2936/14 R.G.N.R. iscritto a carico di O.D. per il reato di cui all'articolo 612 bis, c.p. - disponeva la formulazione dell'imputazione nei confronti dell'O.D. per i reati di ingiuria e minaccia. 2. Il pubblico ministero presso il Tribunale di Ascoli Piceno ricorre avverso l'ordinanza in quanto atto abnorme, poiché nel caso di specie il giudice delle indagini preliminari ha disposto la formulazione dell'imputazione non in relazione al reato per il quale risultava iscritto il procedimento a carico dell'O.D. , ossia per l'articolo 612 bis, c.p., ma per diverse fattispecie di reato, ossia quelle di cui agli articolo 594 e 612 c.p., relativamente alle quali avrebbe avuto solo il potere di disporre l'iscrizione ex articolo 335 c.p.p., come affermato, tra l'altro, dalla sentenza delle Sezioni Unite numero 4319 del 28/11/2013. 3. Il Procuratore Generale in data 3/04/2015 ha fatto prevenire conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato in quanto costituisce atto abnorme quello che - come nel caso di specie - esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari con conseguente scavalcamento dei poteri di iniziativa del p.m 4. In data 17/09/2015 l'Avv.to Alessandro Angelozzi, difensore della persona offesa T.R. , ha depositato memoria con cui ha rappresentato che in data 10/06/2014 la VI Sezione della Cassazione, con sentenza numero 37658, Rv. 261645, ha ritenuto che il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, all'esito dell'udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, nell'accogliere tale richiesta ordini al pubblico ministero l'iscrizione del registro delle notizie di reato di diversa ipotesi criminosa, è legittimo, per cui chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso del pubblico ministero. Considerato in diritto Il ricorso non appare meritevole di accoglimento. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno basa la propria doglianza esclusivamente sulla citazione della massima della sentenza delle Sezioni Unite numero 4319 del 28/11/2013, Rv. 257786, secondo cui In materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione. La Suprema Corte ha precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'articolo 335 cod. proc. penumero . Occorre tuttavia osservare che, come osservato dalla Sezione II, con la sentenza numero 31912 del 7/07/2015, Rv. 264509, la cui motivazione questo Collegio condivide integralmente, ed alla quale, pertanto, occorre richiamarsi riportandone i passaggi più significativi, il fatto che aveva dato origine alla rimessione della questione alle Sezioni Unite era del tutto diverso da quello esaminato, trattandosi di una denuncia - querela sporta da una coppia di coniugi, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui propri figli minori, nei confronti di un soggetto specificamente individuato e del suo nucleo familiare per una serie di fatti commessi in loro danno il pubblico ministero, in quel caso, aveva iscritto il procedimento penale nei confronti di un solo soggetto, per i delitti di atti persecutori e lesioni e, all'esito delle indagini preliminari, ne aveva richiesto l'archiviazione, ritenendo non configurabile nei fatti esposti il delitto di cui all'articolo 612 bis c.p., né diversamente qualificabili gli stessi fatti nella diversa ipotesi di cui all'articolo 660 c.p. il pubblico ministero giustificava, inoltre, la sua decisione di non procedere per gli altri reati denunciati dalle persone offese in ragione della pendenza contestuale di altri procedimenti penali aventi ad oggetto i medesimi fatti. Il giudice per le indagini preliminari, all'esito dell'udienza camerale fissata a seguito dell'opposizione delle persone offese, accoglieva solo parzialmente la prospettazione del pubblico ministero, accogliendo la richiesta di archiviazione per i reati di cui agli articolo 612 bis e 660 c.p., condividendo la motivazione della richiesta del pubblico ministero, e rilevando, tuttavia, la presenza nell'atto di denuncia-querela di ulteriori e diversi reati ipotizzati dai querelanti, relativamente ai quali riteneva ingiustificata la rinuncia del pubblico ministero a procedere ciò, in particolare, per il reato di lesioni, già iscritto nel registro generale delle notizie di reato, nonché per gli altri fatti indicati in querela, come anche in relazione alla mancata iscrizione nel registro delle notizie di reato di questi ultimi nonché del nominativo di altro soggetto al quale pure i medesimi fatti erano stati attribuiti dai denuncianti. Sulla base di tali premesse, quindi, il giudice per le indagini preliminari restituiva gli atti al pubblico ministero, disponendo la formulazione dell'imputazione coattiva nei confronti dell'originario indagato e della seconda persona, previa iscrizione del nominativo di quest'ultima nel registro generale delle notizie di reato per i reati di cui agli articolo 594, 612, comma 2 c.p., mai in precedenza iscritti, nonché per il reato di cui all'articolo 582 c.p., oggetto di originaria iscrizione ma non della richiesta di archiviazione. Avverso detta ordinanza ricorreva il pubblico ministero deducendo l'abnormità del provvedimento in quanto non rientrerebbe nel potere del giudice per le indagini preliminari ordinare l'esercizio dell'azione penale per i diversi reati di ingiuria e minaccia non oggetto di preventiva iscrizione nell'apposito registro nonché nei confronti di un soggetto per il quale non vi era stata pregressa iscrizione nel registro delle notizie di reato ex articolo 335 c.p.p Osserva il Collegio della II Sezione che le Sezioni Unite, all'esito di una stringente analisi del dato normativo compiuto anche alla stregua delle sentenze della Corte Costituzionale in ordine ai poteri del giudice per le indagini preliminari sull'esercizio dell'azione penale in particolare sentenza numero 88/1991 cfr p. 7 della motivazione , rilevarono che . è abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, nella parte in cui, oltre a ordinare al pubblico ministero l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di una persona non sottoposta ad indagini, disponga nei confronti di quest'ultima la formulazione dell'imputazione coatta. È evidente, infatti, che siffatto provvedimento costituisce un indebita ingerenza del giudice nei poteri dell'organo inquirente, non solo di indagare, a tutto campo, nei confronti della persona non contemplata nella richiesta di archiviazione, ma soprattutto di adottare autonome determinazioni all'esito delle indagini espletate. L'ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sottoposto ad indagini determina inoltre una lesione dei diritti di difesa dello stesso, non essendo la persona rimasta estranea alle indagini destinataria dell'avviso ex articolo 409 c.p.p., comma 1, e non avendo partecipato all'udienza camerale, con la conseguente discovery delle risultanze delle indagini. Si è già, peraltro, osservato che, come rilevato nell'ordinanza di rimessione mediante la citazione delle sentenze da essa richiamate, la giurisprudenza di questa Corte è sostanzialmente consolidata nell'affermazione di tale principio Sez. 5, numero 27 del 25/10/2005, dep. 2006, Roncato, Rv. 233058 Sez. 4, numero 23100 del 18/04/2008, Villa, Rv. 240504 Sez. 3, numero 15732 del 12/02/2009, Loschiavo, Rv. 243253 Sez. 5, numero 6225 del 18/11/2010, dep. 2011, ignoti, Rv. 349294 Sez. 1, numero 39283 del 13/10/2010, Ciarmiello, Rv. 248839 Sez. 6, numero 3891 del 12/01/2012, Milana, Rv. 251578 . Non costituisce, invece, atto abnorme l'ordine di iscrizione della persona non sottoposta ad indagini nel registro delle notizie di reato in relazione a fatti che emergano a suo carico da quelle già espletate. Tale ordine, come già osservato nella sentenza delle Sezioni Unite Minervini, solo apparentemente non è contemplato dall'articolo 409 c.p.p., comma 4, in quanto esso è compreso nel potere del giudice di ordinare nuove indagini attività che presuppone necessariamente l'iscrizione, dovendosi osservare in materia le regole di legalità formale imposte dall'articolo 335 cod. proc. penumero , al cui rispetto è in ogni caso obbligato l'organo inquirente. A conclusioni non diverse si deve pervenire con riferimento all'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari ravvisi a carico della persona indagata fatti costituenti reato diversi da quelli per i quali è stata formulata la richiesta di archiviazione. Anche in tale ipotesi, infatti, l'ordine di imputazione coatta obbliga il pubblico ministero a contestare i fatti, così come emersi dalle indagini già espletate, precludendogli la possibilità di adottare autonome determinazioni all'esito delle ulteriori indagini che la pubblica accusa ritenga di espletare sulle diverse ipotesi di reato rilevate dal giudice a seguito della iscrizione delle stesse nel registro di cui all’articolo 335 cod. proc. penumero . Si deve pertanto affermare che è inibito al giudice per le indagini preliminari ordinare al pubblico ministero la formulazione della imputazione nei confronti della persona indagata per ipotesi di reato diverse da quelle per le quali è stata richiesta l'archiviazione, dovendo in tal caso il giudice limitarsi a ordinare l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 cod. proc. penumero degli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza. La suddetta conclusione si pone in linea con la precedente sentenza con la quale le SSUU n 22909/2005 riv. 231163, Minervini , nell’esaminare i rapporti fra il giudice per le indagini preliminari ed il Pubblico Ministero, così scrissero In via generale si può dire che nel caso di persone note il g.i.p. può 1 accogliere la richiesta del P.M. e pronunciare il decreto di archiviazione 2 non accogliere la richiesta e fissare la data dell'udienza in Camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127 c.p.p. 3 a seguito dell'udienza disporre l'archiviazione ovvero indicare al P.M. le ulteriori indagini da compiere 4 disporre che il P.M. formuli l'imputazione nei confronti della persona nota 5 ordinare, nel caso di richiesta di archiviazione perché è ignoto l'autore del reato, l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, quando ritiene che questo sia da attribuire a persona già individuata. Questa sequenza alternativa di possibili conclusioni dell'esercizio del controllo del G.i.p. mette in evidenza che egli è abilitato a coprire l'eventuale zona grigia lasciata dal P.M. scoperta dall'esercizio dell'azione penale e di indicare al P.M. le attività da svolgere mette altresì in evidenza che la regola ordinaria per lo svolgimento delle indagini è la previa iscrizione di una persona nel registro delle notizie di reato v. articolo 335 articolo 415 c.p.p., comma 2 anche il potere di disporre la formulazione di imputazione, come previsto dall'articolo 409 c.p.p., comma 5 presuppone che la persona nei confronti della quale deve essere elevato l'addebito sia stata iscritta nel detto registro. È possibile estrapolare dal complesso delle regole dettate sia a livello di carta fondamentale articolo 112 Cost. e articolo 24 Cost., comma 2 , sia a livello di codice di rito v. articolo 335, 405, 409 ss. una linea di indirizzo piuttosto chiara il g.i.p. può concordare con il P.M. ed allora nulla quaestio può dissentire e ritenere che il P.M. non abbia esercitato bene l'azione penale ed allora, lungi dall'esercitarla egli stesso in contrasto con il dettato costituzionale dell'articolo 112 Cost. può invitarlo a compiere ulteriori indagini ed in tal caso, ove dette indagini debbano essere estese a persone non menzionate dal P.M. e/o per altri reati o per reati diversi, è giocoforza disporre che esse inizino secondo le regole, ossia sulla base degli adempimenti previsti dall'articolo 335 c.p.p. solo quando tali formalità siano adempiute e quindi l'attività di indagine sia stata rimessa nuovamente nelle mani e nelle valutazioni del P.M., il G.i.p. è abilitato ad emettere nuovamente i provvedimenti previsti dall'articolo 409 c.p.p 4.2. A questo punto, però, è opportuno rilevare quale fosse, prima dell'intervento delle cit. SSUU, lo stato della giurisprudenza in ordine al diverso e specifico problema del potere del giudice per le indagini preliminari di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica. Le sentenze che si sono occupate del suddetto specifico problema sono le seguenti Cass. 37470/2004 riv 230360 Cass. 19447/2006 riv 234200 Cass. 41207/2006 riv 236003 Cass. 41409/2009 riv 245476 Cass. 14565/2011 riv 250029 Cass. 34284/2011 riv 250836, Cass. 42508/2012 riv 253617. L'esame della suddetta giurisprudenza evidenzia che in nessuna sentenza si è mai dubitato del principio secondo il quale il giudice per le indagini preliminari ha il potere di qualificare diversamente il fatto rispetto al quale il Pubblico Ministero chiede l'archiviazione, e, quindi, di disporre l'imputazione coatta per il diverso titolo di reato. A tale conclusione la giurisprudenza di questa Corte è pervenuta sulla base delle stesse indicazioni provenienti dalla Corte Cost. che, nei casi in cui aveva avuto occasione di trattare la questione dei rapporti fra il giudice per le indagini preliminari ed il Pubblico Ministero, aveva ritenuto che la preminenza del principio di obbligatorietà dell'azione penale fa sì che prevalga la valutazione del giudice, cui è attribuito il potere-dovere di ordinare che l'azione penale venga esercitata attraverso la formulazione dell'imputazione, quale che essa sia Cass. 41207/2006 riv 236003 . In tale senso, infatti, si era espressa Corte Cost., 12 giugno 1991, numero 263 che aveva testualmente scritto “L'ordine di formulare l'imputazione previsto dall'articolo 409, comma 5 e articolo 554, comma 2, del nuovo codice di procedura penale costituisce - come la Corte ha rilevato nella sentenza numero 88 del 1991 - un incisivo strumento di garanzia del rispetto sostanziale, e non solo formale, del principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale, che esige che l'inazione del pubblico ministero, manifestata con la richiesta di archiviazione, sia sottoposta ad un penetrante controllo da parte del giudice. A tal fine, occorreva provvedere per l'ipotesi in cui il dissenso tra pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari circa l'idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa sia determinato non da carenza di indagini, ma da divergenti valutazioni in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla loro riconducibilità in determinate figure criminose e, stante la preminenza di quel principio, si è stabilito che dovesse prevalere la valutazione del giudice, cui si è di conseguenza attribuito il potere-dovere di ordinare che l'azione penale venisse esercitata attraverso la formulazione dell'imputazione”. Ed ancora, come rilevato da Cass. 19447/2006 riv 234200, sempre la Corte costituzionale, con sentenza numero 478 del 1993, dopo avere chiarito come, in sede di archiviazione, il sindacato del Giudice riguarda l’integralità dei risultati dell'indagine, restando esclusa qualsiasi possibilità di ritenere che un simile apprezzamento debba circoscriversi all'interno dei soli confini tracciati dalla “notitia criminis”, specificò che qualora, accanto ad una “notitia criminis” per la quale difetta una condizione di procedibilità, il Giudice ritenga di ravvisare in sede di archiviazione una diversa fattispecie procedibile “ex officio” in ordine alla quale il P.M. abbia omesso di compiere le necessarie indagini, nulla si oppone a che il Giudice stesso - se dagli atti non risulti che il P.M. procede separatamente - inviti il Pubblico Ministero medesimo a svolgere le ulteriori indagini che ritenga necessarie sulla diversa regiudicanda fissando il termine indispensabile per il compimento di esse. L'unica differenza che si rileva fra le suddette sentenze, è che, mentre la maggior parte di esse, ritiene che, a fronte della richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, il giudice per le indagini preliminari può ordinare l'imputazione coatta per un titolo diverso di reato solo ed esclusivamente se rigetta la richiesta di archiviazione incorrendo, in caso contrario, in un provvedimento abnorme , al contrario, un'altra tesi, sostiene che il giudice possa ordinare l'imputazione coatta anche dopo avere accolto la richiesta di archiviazione. La prima tesi Cass. 37470/2004 Cass. 19447/2006 Cass. 41409/2009 , argomenta l'abnormità rilevando “in quanto del tutto esorbitante dalle soluzioni previste dall'ordinamento e lesivo della disciplina sulla iniziativa del Pubblico Ministero nell'esercizio della azione penale, poiché l'articolo 409 c.p.p., comma 5, attribuisce al giudice il potere-dovere di imporre all'accusa la formulazione della imputazione solo quando non accoglie la richiesta di archiviazione e non già dopo l'avvenuta archiviazione del medesimo procedimento” Cass. 19447/2006 cit. . Al contrario, l'altra tesi Cass. 34284/2011 cit. ha rilevato che non si versa in un'ipotesi di atto abnorme rientrando tra i poteri di controllo dello stesso Gip sull'iniziativa penale del P.M. quello di individuare, all'esito dell'udienza camerale partecipata, l'esatta qualificazione giuridica del fatto oggetto d'indagine e della richiesta d'archiviazione. Si verserebbe, invece, nell'ipotesi dell'atto abnorme, qualora il Gip, in relazione ad un fatto non oggetto della richiesta di archiviazione e in ordine al quale il P.M. si è riservato ogni determinazione circa l'esercizio o meno dell'azione penale, imponesse la formulazione coatta dell'imputazione. Soltanto in tale caso il Gip si sovrapporrebbe, in maniera non consentita dagli schemi ordinamentali, ai poteri d'iniziativa propri del P.M. La restante giurisprudenza citata Cass. 41207/2006 Cass. 14565/2011 Cass. 42508/2012 , trovandosi di fronte a casi in cui il giudice per le indagini preliminari, previo rigetto della richiesta di archiviazione, aveva ordinato l'imputazione coatta dando ai fatti sui quali il Pubblico Ministero aveva indagato, una diversa qualificazione giuridica, si limitò ad osservare che il suddetto provvedimento non era abnorme perché, 'una volta formulata la richiesta di archiviazione, il thema decidendum non è vincolato dalla qualificazione dei fatti operata dall'organo d'accusa, ma si estende a tutte le risultanze processuali, da cui il giudice può ben trarre elementi per disporre la formulazione in ordine a ulteriori fatti di reato cfr. Cass. S.U. numero 22909/2005, Minervini così Cass. 14565/2011 e Cass. 42508/2012. 4.3. L'analisi delle questioni di cui si dibatteva in giurisprudenza prima della cit. sentenza delle SSUU, evidenzia, quindi, che nessuna delle tesi esposte, aveva mai dubitato che il giudice per le indagini preliminari potesse diversamente qualificare il fatto su cui il Pubblico Ministero aveva indagato e rispetto al quale aveva chiesto l'archiviazione. E la conferma di quanto si è appena detto si desume agevolmente non solo dalla fattispecie concreta sottoposta all'attenzione delle SSUU 4319 cit. supra p. 4.1. , ma anche dalle questioni ad esse devolute che riguardavano la possibilità per il giudice per le indagini preliminari di ordinare l'imputazione coatta a nei confronti di una persona non indagata b per fatti diversi e, quindi, per reati diversi da quelli per i quali il Pubblico Ministero aveva chiesto l'archiviazione . La problematica risolta dalle SSUU cit. è, quindi, del tutto differente da quella del caso di specie, in cui il giudice per le indagini preliminari, a fronte della richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero nei confronti dell'O.D. , indagato per il reato di cui all'articolo 612 bis, c.p. ai danni di T.R. , all'esito dell'udienza camerale fissata a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, ha ordinato l'imputazione coatta, sempre nei confronti del medesimo O.D. , per i diversi reati di cui agli articolo 594 e 612 c.p., così diversamente qualificato il medesimo fatto sul quale il pubblico ministero aveva già indagato, e con espresso richiamo, nel provvedimento impugnato, alle indagini preliminari già svolte. Pertanto, avendo il giudice per le indagini preliminari respinto la richiesta di archiviazione, non vi era alcuna necessità di ordinare ex novo l'iscrizione dell'O.D. nel registro degli indagati ex articolo 335 c.p.p., essendovi il predetto già iscritto, ancorché in base ad una diversa qualificazione giuridica della condotta. Nel caso di specie il giudice per le indagini preliminari, quindi, ha semplicemente esercitato una sua prerogativa, consistente nel potere di qualificare giuridicamente il fatto d'altra parte appare evidente che si tratti di una prerogativa prevista in modo costante ed uniforme dall'ordinamento processuale, in essa consistendo il doveroso e legittimo controllo che spetta al giudice sull'attività del pubblico ministero in qualunque grado del giudizio di merito, ancorché con differenti modalità, basti pensare alla disposizione degli articolo 521 c.p.p., pacificamente applicabile al giudizio abbreviato ed al giudizio immediato, anche se instaurati a seguito di opposizione a decreto penale, oltre che al giudizio di appello. Come di recente ribadito proprio dalle Sezioni Unite, con la sentenza numero 31617 del 26/06/2015, Rv. 264438, all'esito del giudizio di appello la diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto, pur in assenza di richiesta del pubblico ministero, non determina alcuna violazione della disposizione di cui all'articolo 521 c.p.p. anche alla luce della lettura di detta disposizione alla luce dell'articolo 111, comma secondo, Costituzione, e del'articolo 6 della Convenzione EDU, come interpretato dalla Corte Europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono. La lettura ragionata delle argomentazioni poste a base di detta pronuncia, come di quelle in precedenza citate sull'argomento considerato, consente di ritenere che l'esistenza nel nostro ordinamento di un doveroso controllo, da parte del giudice, sull'operato del pubblico ministero, da un lato, e la sussistenza dell'attribuzione al giudice medesimo del potere di qualificazione giuridica delle fattispecie dall'altro, debbano essere costantemente tenuti presenti nella valutazione della qualificazione di abnormità di un atto, in casi come quello esaminato. Ed infatti le prerogative del pubblico ministero nello svolgimento delle indagini non sono state in alcun modo scalfite o messe in discussione, essendosi il giudice pronunciato all'esito di udienza camerale, quindi nel completo rispetto del principio del contraddittorio ed all'esito dello svolgimento delle indagini preliminari, attività, quest'ultima, caratteristica ed esclusiva del pubblico ministero. Così come all'esito della valutazione delle risultanze dibattimentali in sede di giudizio ordinario, ovvero della complessiva valutazione delle indagini preliminari a seguito di giudizio abbreviato, ovvero ancora all'esito dei giudizio di appello, al giudice è sicuramente riservata la prerogativa di qualificare il fatto diversamente rispetto alla formulazione dell'imputazione, a maggior ragione detto potere non può che spettargli nel corso della procedura prevista eventualmente all'esito delle indagini preliminari ovvero nel corso delle indagini stesse, cioè, rispettivamente, all'esito dell'udienza camerale di opposizione alla richiesta di archiviazione, ed in sede di riesame avverso un'ordinanza applicativa di misura cautelare, come pacificamente ammesso. Nel caso di specie detta prerogativa risulta essere stata correttamente esercitata, in quanto, all'esito di udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice, rigettando la detta richiesta, ha disposto l'imputazione coatta nei confronti di soggetto già iscritto nel registro degli indagati e nei cui confronti il pubblico ministero aveva già svolto indagini detta imputazione coatta, quindi, è riferita proprio a quei fatti su cui il pubblico ministero aveva indagato, non essendo ipotizzabile, pertanto, alcuna abnormità nel provvedimento impugnato. Sicuramente, infatti, detto atto non ha determinato alcuna stasi processuale e risulta emesso nell'esercizio di prerogative proprie dell'attività giurisdizionale, senza alcuna ingerenza nell'attività di esclusiva competenza del pubblico ministero, non potendosi confondere l'esercizio dell'azione penale con il potere - dovere del giudice del controllo dell'iniziativa e dell'attività del pubblico ministero, di cui la qualificazione giuridica del fatto costituisce aspetto essenziale. Alla stregua delle illustrate argomentazioni il ricorso va, pertanto, rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.