Travaglio contro Previti: bisognava verificare l’orario di rientro nell’abitazione?

Il Tribunale di Roma dovrà riesaminare nuovamente la vicenda che vede coinvolto Marco Travaglio in un processo per diffamazione articolo 595 c.p. in danno di Cesare Previti.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 9862/2013, depositata il 1° marzo scorso, con l’accoglimento del ricorso della parte civile. Il caso. Sul quotidiano L’Unità del 2 dicembre 2006 veniva pubblicato un articolo di Travaglio, con il quale veniva fatto intendere che Previti non avesse rispettato le prescrizioni della misura della detenzione domiciliare, essendo rientrato presso il luogo di esecuzione della misura stessa oltre le 2 ore concesse dal magistrato di sorveglianza, peraltro per provvedere alle esigenze di vita e non per recarsi nel proprio studio professionale. La verità del fatto è insussistente? Secondo gli Ermellini, però, è da rivedere la dichiarazione del non luogo a procedere del Gip, anche perché - si legge nella sentenza della Cassazione - «il requisito della verità del fatto, sul quale si articolava la critica dell’imputato, era insussistente» risolvendosi pertanto il relativo passaggio dell’articolo nell’«immotivata imputazione al Previti di una condotta di evasione». No alle gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa. In conclusione, il legittimo esercizio del diritto di critica, «pur non potendosi pretendere caratterizzato dalla particolare obiettività propria del diritto di cronaca, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa» Cass., numero 4938/2010 , e presuppone pertanto «la verità dei fatti a quest’ultima attribuiti».

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 11 gennaio – 1 marzo 2013, numero 9862 Presidente Ferrua – Relatore Zaza Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma dichiarava non luogo a procedere nei confronti di M T. , per non costituire il fatto reato, in ordine all'imputazione del delitto di cui all'articolo 595 cod. penumero , contestato come commesso in danno di C P. , in un articolo pubblicato sul quotidiano omissis , con il riferimento all'essere il P. rientrato presso il luogo di esecuzione della misura della detenzione domiciliare oltre le due ore concesse dal magistrato di sorveglianza, peraltro per provvedere alle esigenze di vita e non per recarsi nel proprio studio professionale, così facendo intendere che il P. non avesse rispettato le prescrizioni della misura. Dichiarava altresì non luogo a procedere nei confronti di Anumero .Pa. , direttore responsabile del quotidiano, per insussistenza del fatto in ordine all'imputazione di cui all'articolo 57 cod. penumero contestatagli nell'omesso controllo che consentiva la pubblicazione dell'articolo di cui sopra. La parte civile ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di motivazione nel riconoscimento della scriminante del diritto di critica nella fase dell'udienza preliminare e senza approfondimenti istruttori con particolare riguardo alla verifica dei fatti affermati nell'articolo di cui all'imputazione, che, se attentamente condotta nella scelta delle fonti informative, avrebbe consentito di accertare che l'orario di rientro nell'abitazione del P. era stato modificato in termini da escludere la violazione. Lamenta altresì illogicità della motivazione nella ritenuta marginalità della condotta diffamatoria, viceversa sostanziatasi nell'attribuzione di una condotta di evasione, pregiudizievole per la reputazione della parte offesa. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Il legittimo esercizio di tale diritto, pur non potendosi pretendere caratterizzato dalla particolare obiettività propria del diritto di cronaca, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa Sez. 5, numero 4938 del 28/10/2010, Simeone, Rv. 249239 e presuppone pertanto la verità dei fatti a quest'ultima attribuiti Sez. 5, numero 12807 del 25/02/2005, Ferrara, Rv. 231696 Sez. 5, numero 7419 del 03/12/2009, Cacciapuoti, Rv. 246096 . Il giudice di merito dava sostanzialmente atto che con ordinanza del 18/10/2006 il Tribunale di Sorveglianza modificava, spostandolo in avanti di un'ora, il periodo temporale nel quale era consentito al P. di allontanarsi dalla propria abitazione, e che per effetto di ciò il rientro del predetto nell'abitazione stessa avveniva entro i limiti permessi. Il requisito della verità del fatto, sul quale si articolava la critica dell'imputato, era pertanto insussistente risolvendosi pertanto il relativo passaggio dell'articolo nell'immotivata imputazione al P. di una condotta di evasione. Inconferenti rispetto a questo dato sono le argomentazioni a sostegno della decisione di proscioglimento contenute nella motivazione della sentenza, che risulta pertanto carente ed illegittimamente preclusiva del necessario approfondimento dibattimentale. Tale è in primo luogo il riferimento alla mancanza di pubblica rilevanza del provvedimento modificativo dell'orario del consentito allontanamento del P. dall'abitazione modifica viceversa determinante per l'esattezza o meno dell'affermazione sulla violazione dell'autorizzazione all'allontanamento, e rispetto alla quale pertanto, contrariamente a quanto asserito nella sentenza, doveva essere valutata la sottoposizione a corretta verifica da parte dell'articolista. Ma inconferente è altresì l'affermazione per la quale l'accenno a tale violazione sarebbe ininfluente, in quanto inserito nel più ampio contesto di una narrazione con tono ironico delle vicende giudiziarie del P. , con un intento critico rivolto alla tendenza dei parlamentari italiani a valutare come persecutorie tutte le iniziative giudiziarie assunte nei loro confronti. In questo modo si ometteva invero la doverosa valutazione in ordine alla portata diffamatoria specifica della non veritiera asserzione sulla violazione degli obblighi della misura domiciliare asserzione che, a maggior ragione in quanto connotata dall'attribuzione di un comportamento penalmente rilevante, non può ritenersi, segnatamente nell'ottica di giudizio propria della previsione di cui all'articolo 425 cod. proc. penumero , superata unicamente in forza della sua collocazione in un più esteso contenuto dell'articolo. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per un nuovo esame del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma sugli indicati profili motivazionali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.