La delibera di espulsione di un socio di una cooperativa edilizia, intervenuta dopo il provvedimento di assegnazione definitiva dell’alloggio, ma prima dell’erogazione del mutuo individuale, il quale avrebbe consentito al socio l’acquisizione della proprietà dell’alloggio, determina il difetto di legittimazione passiva del socio medesimo nell’azione diretta contro la cooperativa e l’impresa realizzatrice degli alloggi per la riparazione dei danni e delle imperfezioni esistenti.
La seconda sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 304/2016, depositata il 12 gennaio, si è occupata della legittimazione attiva di un socio di cooperativa edilizia, nel caso in cui promuova un’azione di responsabilità per vizi dell’opera, nella particolare ipotesi in cui venga espulso dopo il provvedimento di assegnazione definitiva dell’alloggio. La questione è interessante giacché i Giudici di nomofilachia individuano il momento a partire dal quale la giurisprudenza considera acquisita la proprietà dell’alloggio assegnato ed il corrispondente potere di azione in giudizio. Il fatto. La vicenda vede coinvolto l’assegnatario di un alloggio di edilizia popolare il quale aveva promosso una causa contro la società cooperativa e contro l’impresa edile realizzatrice delle abitazioni, al fine di ottenere una sentenza di condanna per la riparazione dei vizi e dei difetti dell’opera. In primo grado la domanda era rigettata, per difetto di legittimazione passiva dell’attore. Proposto gravame l’appellante sosteneva l’erroneità della pronuncia, per non avere considerato i giudici la sentenza del Tar da cui emergeva l’inefficacia del provvedimento di espulsione, posto a fondamento del suo difetto di legittimazione passiva, per essere questo intervenuto dopo l’assegnazione definitiva dell’alloggio, entrato così nella sua disponibilità materiale. La Corte territoriale rigettava l’appello, motivando come l’impugnante non si fosse mai opposto alla delibera di espulsione adottata dalla cooperativa, e che la sentenza del Tar richiamata dall’appellante, con riferimento alle delibere, era priva di efficacia vincolante infine, il giudice di seconde cure attribuiva rilevanza alla delibera adottata dal Comitato di Vigilanza, organo previsto per le società cooperative, con cui era stato negato al socio appellante il diritto di occupare l’immobile, stante l’inesistenza dei requisiti richiesti ex lege per l’assegnazione. Il socio soccombente proponeva ricorso per cassazione. Il ricorrente sosteneva che l’assegnazione definitiva dell’alloggio, avvenuta con delibera sociale, gli conferisse la qualità di socio come tale legittimato al proponimento dell’azione civile. Inoltre, egli ribadiva l’inefficacia del provvedimento di espulsione affermato nella sentenza del Tar, giacché intervenuto dopo l’assegnazione dell’alloggio in via definitiva. Al contempo evidenziava come alcuna efficacia sanante, in ordine alla validità della delibera di espulsione, potesse essere conferita dal provvedimento della Commissione Centrale di Vigilanza per l’Edilizia Popolare. Portava, infine, all’attenzione della Corte di Cassazione la sentenza civile, resa nel giudizio promosso in suo danno dalla Cooperativa per il rilascio dell’immobile, con cui il Tribunale, facendo proprio il principio d’inefficacia della delibera, aveva sostanzialmente confermato la mancata perdita in capo al ricorrente della qualità di socio con conseguente conservazione dell’alloggio. La stipulazione del contratto di mutuo individuale quale momento determinante per l’acquisto della proprietà dell’alloggio da parte del socio. Gli Ermellini, affermavano la correttezza della decisione impugnata nella misura in cui questa aveva accertato la legittimità dell’espulsione del socio da parte della Commissione Centrale di Vigilanza, stante la mancanza, in capo al ricorrente, dei requisiti necessari per i soci delle cooperative ciò anche alla luce del rigetto del ricorso proposto dinanzi al Tar avverso il provvedimento di espulsione, oramai passato in giudicato. La Cassazione aveva, comunque, modo di approfondire la questione, richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, espresso da ultimo da Cass. Civ. 16305/2011, secondo cui, in materia di assegnazione degli alloggi di cooperative edilizie, il momento rilevante per l’acquisto della titolarità dell’immobile va individuato in quello della stipulazione, da parte del socio, del contratto di mutuo individuale è, infatti, da tale momento che il socio assume in modo irrevocabile la proprietà dell’alloggio, quale mutuatario dell’ente erogante. Suffraga tale ricostruzione il richiamo operato ai principi affermati dalle Sezioni Unite numero 4902/1993 , nella misura in cui chiarisce che le controversie sorte tra soci e cooperative edilizie, con riferimento ai rapporti sociali, sono affidate alle commissioni regionali ed alla commissione centrale di vigilanza, sino alla stipulazione, da parte del socio, del contratto di mutuo individuale. E’, infatti, da tale momento che, conseguita la funzione pubblica dell’ente, viene acquistata dal socio la proprietà dell’alloggio, con conseguente passaggio dell’edificio stesso dalla sfera giuridica della proprietà indivisa a quella frazionata. Concludendo. Calando la ricostruzione in diritto operata dalla Cassazione al caso di specie, emerge come alcuna valenza potesse avere, come sostenuto dal ricorrente, l’assegnazione definitiva dell’alloggio, in mancanza della stipula del contratto di mutuo sicché la delibera di espulsione, intervenuta dopo l’assegnazione definitiva ma prima dell’erogazione del mutuo doveva considerarsi valida e vincolante, con conseguente difetto di legittimazione passiva nell’azione diretta alla riparazione dei danni. Nessun valore veniva, infine, attribuito alle pronunce dei tribunali territoriali richiamate dal ricorrente, in quanto non passate in giudicato. Da ciò derivava il rigetto del ricorso.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 novembre 2015 – 12 gennaio 2016, numero 304 Presidente Oddo – Relatore Matera Svolgimento del processo Con sentenza del 23-7-2005 il Tribunale di Foggia, chiamato a decidere sulla domanda proposta da G.B.G. nei confronti della Cooperativa Edilizia La Folgore per sentirla condannare alla riparazione dei danni e delle imperfezioni esistenti nell'alloggio da essa realizzato, a lui assegnato in data 23-12-1985 e consegnato in data 23-12-1986, nonché sulla domanda di garanzia spiegata dalla convenuta nei confronti della s.r.l. S.I.C.E.L., impresa costruttrice del suddetto immobile, dichiarava il difetto di legittimazione dell'attore e compensava le spese di causa. Avverso la predetta decisione proponeva appello il G. , sostenendo che il Tribunale aveva dichiarato il suo difetto di legittimazione facendo riferimento alla delibera del 30-9-1992, con la quale la Cooperativa aveva statuito la sua espulsione da essa quale socio assegnatario, senza tener conto che era stata prodotta in giudizio sentenza del TAR per la Puglia numero 3108/2003 del 17-7-03, dalla quale si evinceva in modo inequivoco la sostanziale inefficacia del provvedimento di espulsione, in quanto tale delibera era intervenuta quando il G. era già stato dichiarato assegnatario definitivo dell'alloggio ed era stato immesso nel suo possesso materiale. Con sentenza in data 27-4-2010 la Corte di Appello di Bari rigettava il gravame. In motivazione, la Corte territoriale rilevava a che non risultava che il G. avesse proposto opposizione avverso la delibera di espulsione adottata il 30-9-1992 dalla Cooperativa b che la sentenza del TAR invocata dall'appellante conteneva, riguardo a tale delibera, un obiter dictum , privo di efficacia vincolante c che nei confronti del G. era stata emessa, in data 21-10 2002, una delibera della Commissione Centrale di Vigilanza preposta al controllo della sussistenza dei requisiti dei soci delle Cooperative beneficiarie di alloggi popolari e delle relative agevolazioni, con la quale era stata decretata l'esclusione del predetto dal diritto di occupare l'immobile de gito, trattandosi di soggetto privo dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere la sua assegnazione d che il ricorso proposto dall'attore avverso tale decisione era stato rigettato dal TAR con la menzionata sentenza numero 3108/2003 del 17-7-03. Sulla base di tali rilievi, il giudice del gravava riteneva che al G. doveva negarsi l'effettiva titolarità del rapporto controverso. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso G.B.G. , sulla base di due motivi. La Cooperativa Edilizia La Folgore ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, affidato a un unico motivo. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti si è costituito al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione, alla quale l'Avvocatura Generale dello Stato non ha poi presenziato. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo il ricorrente principale si duole del difetto di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della sua legittimazione attiva. Deduce che l'assegnazione definitiva dell'alloggio, avvenuta con delibera sociale della Cooperativa Folgore del 23-12-1995, con la immediata immissione nel possesso materiale di tale bene, rende incontroversa la sua qualità di socio e la sua piena legittimazione all'azione proposta. Aggiunge che in sede risarcitoria è tutelabile anche la posizione di chi, pur non essendo proprietario, esercita una situazione di mero possesso. Con il secondo motivo il G. denuncia violazione degli articolo 18 e 20 della legge numero 457/1978, violazione e falsa applicazione degli articolo 75 e 112 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 2909 c.c., violazione dell'articolo 24 della Costituzione, violazione di legge per contrasto con altra sentenza divenuta definitiva. Deduce che con l'assegnazione dell'immobile, avvenuta il 23-12-1985, è stato consacrato il diritto dell'attore all'alloggio ed all'assunzione di ogni iniziativa necessaria alla tutela del suo diritto. Rileva che il provvedimento di espulsione, come affermato nella sentenza del TAR, passata in giudicato, è inefficace, in quanto intervenuto dopo l'assegnazione definitiva dell'alloggio. Sostiene che il difetto della relativa delibera non può essere sanato dal provvedimento della Commissione Centrale di Vigilanza per l'Edilizia Popolare, la quale si è limitata a ritenere che appariva comprovata la morosità del G. l'inefficacia dell'atto presupposto, infatti, comporta anche l'inefficacia dell'atto della Commissione, per il principio di invalidità derivata. Fa altresì presente che con sentenza numero 786/2006 emessa nei procedimento civile promosso dalla Cooperativa per conseguire il rilascio dell'immobile, il Tribunale di Foggia, recependo il principio di inefficacia della delibera del Consiglio di Amministrazione del 30-9-1992, affermato dal TAR Puglia con sentenza numero 3108U003, ha confermato che il G. “ non ha mai perduto la qualità di socio della Coperativa La Folgore e come tale conserva il diritto all'alloggio assegnatogli . 2 Con l'unico motivo la ricorrente incidentale denuncia la violazione del combinato disposto degli articolo 305 e 307 c.p.c., in relazione al rigetto dell'eccezione di estinzione del giudizio. Sostiene che la Corte di Appello, nel ritenere ritualmente notificata al Commissario Liquidatore la riassunzione del giudizio, ha considerato la prima riassunzione eseguita con il ricorso depositato il 13-12-2001, a seguito della prima interruzione del giudizio di primo grado, avvenuta per l'intervenuto scioglimento e liquidazione della Cooperativa. Rileva che la irregolarità della riassunzione lamentata dalla Cooperativa con la comparsa di costituzione del giudizio di appello riguardava, invece, la riassunzione eseguita con ricorso depositato il 9-6-2004 a seguito della successiva interruzione del giudizio dovuta al dichiarato decesso del Commissario Liquidatore della Cooperativa. Deduce, infatti, che tale atto di riassunzione è stato notificato solo al Ministero e non anche alla Cooperativa, la quale ha avuto notizia della riattivazione del processo solo a seguito dell'atto di appello proposto dal G. . 3 I due motivi di ricorso principale, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, non appaiono meritevoli di accoglimento. La Corte di Appello ha accertato che con delibera in data 21-10-2002 la Commissione Centrale di Vigilanza preposta al controllo della sussistenza dei requisiti dei soci delle Cooperative beneficiarie di alloggi popolari e delle relative agevolazioni, ha decretato l'esclusione del G. dal diritto di occupare l'immobile de quo, trattandosi di soggetto privo dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere la sua assegnazione e che il ricorso proposto dall'attore avverso tale decisione è stato rigettato dal TAR con sentenza numero 108/2003 del 17-7-2003, del cui passaggio in giudicato è stato dato atto nello stesso ricorso. Ciò posto, si rammenta che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, in tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie a contributo erariale il momento rilevante, al fine di stabilire l'acquisto della titolarità dell'immobile, va individuato in quello della stipulazione, da parte del socio, del contratto di mutuo individuale, poiché soltanto con la stipulazione di detto contratto il socio acquista irrevocabilmente la proprietà dell'alloggio, assumendo la veste di mutuatario dell'ente erogatore del mutuo Cass. 26-7-2011 numero 16305 Cass. Cass. 12-5-1998 numero 4757 Cass. 23-8-1996 numero 7807 . Analoghi principi sono stati affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato che, nell'ipotesi di costruzioni realizzate in base alle leggi sull'edilizia popolare ed economica, attuabili con l'intervento dei comuni e soggette alla normativa dettata dal R.D. 28 aprile 1938, numero 1165 - cui rinvia l'articolo 19 del d.P.R. 23 maggio 1964, numero 655 -, le controversie insorte fra cooperative edilizie e soci, o fra questi ultimi, relativamente ai rapporti sociali in genere ovvero alla prenotazione o assegnazione degli alloggi, alla posizione e alla qualità di socio o aspirante a tale qualità, sono devolute alle commissioni regionali ed alla commissione centrale di vigilanza fino alla stipulazione, da parte del socio, del contratto di mutuo individuale, negozio con il quale è ormai conseguita la finalità pubblica dell'ente concedente e cessa l'assoggettamento dell'assegnatario ai poteri autoritativi di questo, correlativamente determinandosi l'irrevocabile acquisto in proprietà dell'alloggio e l'insorgenza di rapporti di condominio tra gli assegnatari acquirenti, in quanto l'edifico passa dal regime di proprietà indivisa a quello di proprietà frazionata, cui partecipa la stessa cooperativa per le unità eventualmente non ancora trasferite agli assegnatari Cass. Sez. Unumero 26-4-1993 numero 4902 . Per effetto della menzionata delibera della Commissione Centrale di esclusione del G. dal diritto di occupare l'alloggio de quo , di conseguenza, l'odierno ricorrente il quale con l’atto di assegnazione del 1985 non aveva ancora acquistato il diritto di proprietà dell'alloggio, non essendo stato ancora ammesso - come dal medesimo riconosciuto nel ricorso - al beneficio dell'accesso al mutuo agevolato , non avendo più titolo per occupare l'appartamento, ha perso anche il diritto di esercitare l'azione contrattuale diretta alla riparazione dei danni e delle imperfezioni esistenti nel detto immobile. Non ha pregio, pertanto, l'assunto del ricorrente, secondo cui l'assegnazione definitiva avvenuta il 23-12-1985 avrebbe reso assolutamente priva di incertezze la sua qualità e tiolarità di socio e la sua piena legittimazione all'azione avviata v. pag. 4 del ricorso , consacrando il suo diritto all'alloggio ed alla assunzione di ogni iniziativa opportuna e necessaria, derivante dalla cura e dalla tutela di esso v. pag. 7 del ricorso . Né alcuna rilevanza possono assumere nel presente giudizio le sentenze del Tribunale di Foggia e del Tribunale di Trinitapoli richiamate nel ricorso, non risultando le stesse coperte da giudicato. 4 Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento di quello incidentale, benché non condizionato, facendo venire meno ogni concreto interesse della ricorrente incidentale ad ottenere una pronuncia sulla questione prospettata con il motivo di impugnazione. 5 Segue, per rigore di soccombenza, la condanna del ricorrente principale al pagamento delle spese sostenute dalla Cooperativa controricorrente, liquidate come da dispositivo. Nei confronti del Ministero Infrastrutture e Trasporti, che non ha svolto alcuna attività difensiva, non vi è pronuncia sulle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese sostenute dalla contro ricorrente, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.