Ai fini dell’applicazione del procedimento di prevenzione di cui all’ultimo comma dell’articolo 39 c.p.c., con riguardo ai procedimenti introdotti con citazione, occorre avere riguardo al momento in cui la notifica si è perfezionata mediante consegna dell’atto al destinatario, escludendosi che una anticipazione di tale momento possa aversi quando un problema di litispendenza e continenza si ponga tra due cause introdotte con procedimento monitorio e con citazione.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 188 depositata il 12 gennaio 2015, si è pronunciata in materia di regolamento per competenza, aderendo alla recente pronuncia a sezioni unite secondo cui, in buona sostanza, l’inizio del procedimento di notificazione non può determinare la litispendenza della lite, ai fini dell’individuazione del giudice preventivamente adito. Il caso. L’acquirente di beni compravenduti, ritenendo che gli stessi presentassero vizi di conformità, in data 15 aprile 2013 avviava a notifica, con il servizio postale, atto di citazione, recapitato al venditore il successivo 17 aprile. Accadeva che il 16 aprile 2013 la società venditrice depositasse, presso altra curia territoriale, ricorso per decreto ingiuntivo chiedendo il pagamento della fornitura. Il decreto ingiuntivo era opposto dall’acquirente. Alla udienza tenutasi in sede di comparizione dinanzi al tribunale territorialmente adito dall’acquirente, il Giudice, ritenendo già pendente la medesima causa dinanzi ad altro ufficio giudiziario, preventivamente adito con il ricorso per ingiunzione di pagamento, dichiarava la litispendenza ed ordinava la cancellazione della causa dal ruolo. Il compratore proponeva quindi ricorso per regolamento di competenza, per erronea applicazione dell’articolo 39 c.p.c. , affermando che il giudice preventivamente adito fosse quello dinanzi al quale egli aveva citato per primo il venditore. Nessuna attività difensiva era svolta dalla società intimata, chiedeva il rigetto del ricorso il pubblico ministero. La tesi del ricorrente l’avvio a notifica dell’atto determina litispendenza. La tesi della ricorrente, in buona sostanza, valorizzava il principio secondo cui la notificazione si perfeziona per il notificante nel momento in cui l’atto viene consegnato all’ufficiale giudiziario e non già quando il medesimo sia stato ricevuto dal destinatario. Così facendo derivare da tale istante la litispendenza della causa, ai fini della individuazione del giudice preventivamente adito. I rilievi critici. La relazione del PM rilevava come tale conclusione fosse in contrasto con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, giacché la distinzione tra il momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e quello della suo recapito al destinatario ha rilevanza nelle ipotesi in cui dalla individuazione della data di notificazione possano derivare decadenze o impedimenti per una delle parti. Pertanto, tale distinzione temporale non rileverebbe ai fini della individuazione della litispendenza restando essa ancorata al tempo in cui si è perfezionata la notificazione, mediante la consegna dell’atto al destinatario. La consegna dell’atto al destinatario determina litispendenza. La Cassazione condivideva le osservazioni del PM e concludeva rigettando il ricorso. Quanto innanzi sulla scorta del recente arresto della giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi a sezioni unite SSUU numero 23675/2014 . I Giudici di nomofilachia hanno chiaramente statuito che per la determinazione della litispendenza, ai fini della prevenzione tra cause in rapporto di continenza, di cui una iniziata con procedimento monitorio e l’altra con citazione, dovrà considerarsi il perfezionamento della notifica dell’atto di citazione mediante la sua consegna al destinatario. Così, di fatto, escludendo da tale ambito quella scissione soggettiva del momento perfezionativo della notifica per il notificante e per il destinatario, rilevante quindi solo allorché debbano essere evitate decadenze non addebitabili al notificante. Concludendo. Nel caso di specie, in virtù dei principi di diritto affermati dalla Cassazione, quindi nessun valore assumerà la circostanza che l’atto di citazione sia stato avviato a notifica il 15 aprile essendosi il procedimento di notificazione perfezionato, ai fini della litispendenza il successivo 17 aprile, e quindi, in epoca successiva al deposito del ricorso per ingiunzione.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 17 dicembre 2014 – 12 gennaio 2015, numero 188 Presidente Petitti – Relatore Giusti Fatto e diritto Ritenuto che C.E. , titolare della ditta Cepiemme, ha proposto, dinanzi al Tribunale di Ancona, opposizione al decreto ingiuntivo richiesto dalla s.p.a. Radici Pietro Industries & amp Brands con ricorso depositato il 16 aprile 2013 a titolo di corrispettivo per la effettuazione di forniture che, lamentando la presenza di vizi e difetti nella mercé compravenduta, il C. , con atto di citazione avviato alla notifica a mezzo del servizio postale il 15 aprile 2013 e pervenuto al destinatario il 17 aprile 2013, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo, la società Radici Pietro nonché la società a r.l. Euler Hermes Services Italia che all'udienza del 10 dicembre 2013 il Tribunale di Bergamo - ritenuta la pendenza della stessa causa tra le stesse parti presso il Tribunale di Ancona, preventivamente adito con ricorso per decreto ingiuntivo - ha dichiarato la litispendenza ed ordinato la cancellazione della causa dal ruolo che con ricorso notificato l'8 ed il 9 gennaio 2014 il C. ha proposto regolamento di competenza, deducendo a l'errata applicazione dell'articolo 39 cod. proc. civ., perché il giudice preventivamente adito era il Tribunale di Bergamo e non quello di Ancona b l'errata applicazione degli articolo 18 e ss. cod. proc. civ. circa la competenza per territorio, derogabile ed inderogabile che le società intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede che il pubblico ministero ha chiesto, nelle conclusioni scritte ex articolo 380-ter cod.proc. civ., il rigetto del ricorso che la richiesta del pubblico ministero è cosi motivata “Dagli atti emerge che l'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bergamo è stato notificato a mezzo del servizio postale, spedito il 15 aprile 2013 e ricevuto dal destinatario il 17 aprile 2013 la richiesta di decreto ingiuntivo è stata invece depositata presso il Tribunale di Ancona il 16 aprile 2013. La tesi propugnata dal ricorrente, che fa leva sul principio per il quale già in forza di quanto affermato per la prima volta da Corte cost. numero 477 del 2002, e perciò anche prima delle modifiche apportate all'articolo 149 cod. proc. civ. dalla legge numero 263 del 2005 la notificazione si perfeziona per il notificante non quando l'atto sia stato ricevuto dal destinatario, bensì al momento in cui il procedimento di notificazione ha avuto inizio con la consegna dell'atto medesimo all'ufficiale giudiziario, non consente di affermare che anche la pendenza della lite, rilevante ai fini della individuazione del giudice preventivamente adito, possa essere antedatata al momento di tale consegna. La distinzione tra i due suddetti momenti del procedimento di notificazione - quello di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario ad opera del notificante e quello di ricezione da parte del destinatario - s'impone ogni qual volta dall'individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze, o altri impedimenti, distintamente a carico dell'una o dell'altra di dette parti. Ma la pendenza della lite, ai fini dell'individuazione del giudice al quale spetta pronunciarsi, non rientra in quest'ambito di questioni né potrebbe, evidentemente, essere diversamente definita dal punto di vista di una parte e da quello dell'altra, per l'ovvia ragione che la causa è comune ad entrambe le parti ed uno solo è il giudice che deve essere chiamato a deciderla. A questi fini, pertanto, la litispendenza - che non è posta in discussione, quanto alla sussistenza dei requisiti, dall'odierno ricorrente - non può non farsi coincidere che col momento in cui il procedimento di notificazione dell'atto introduttivo della causa si è completato, e tale momento necessariamente corrisponde con quello nel quale la notifica si è perfezionata mediante la consegna dell'atto al destinatario o a chi sia comunque abilitato a riceverlo. Ne deriva che il giudice preventivamente adito, nella specie, è il Tribunale di Ancona e, quindi, correttamente è stata dichiarata dal Tribunale di Bergamo la litispendenza e la cancellazione della causa dal ruolo. Quanto al secondo motivo di ricorso, esso riguarda questioni di competenza per territorio relative alla causa preventivamente adita presso il Tribunale di Ancona che non possono porsi in riferimento all'impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bergamo, ma che devono o dovevano porsi nell'ambito della causa pendente ad Ancona”. Letta la memoria di parte ricorrente. Considerato che il Collegio condivide le conclusioni del pubblico ministero che i rilievi critici contenuti nella memoria di parte ricorrente non sono, ad avviso del Collegio, fondati, posto che il principio di diritto alla base della richiesta ex articolo 380-ter cod. proc. civ. è stato confermato da Cass., Sez. Unumero , 6 novembre 2014, numero 23675 che con tale pronuncia, infatti, per un verso si è affermato che, in tema di notificazioni, ad ogni effetto come momento di perfezionamento del procedimento di notificazione deve considerarsi quello in cui interviene il completamento del relativo iter procedurale salva la necessità di anticipare fittiziamente e provvisoriamente tale momento per evitare al notificante eventuali decadenze a lui non addebitatali , sicché, ai fini dell'applicazione del criterio di prevenzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 39 cod. proc. civ., con riguardo ai procedimenti introdotti con citazione, occorre avere riguardo al momento in cui la notifica si è perfezionata mediante la consegna dell'atto al destinatario o a chi sia comunque abilitato a riceverlo e, per l'altro verso, si è escluso che una anticipazione di tale momento si abbia quando un problema di litispendenza e continenza si ponga tra due cause rispettivamente introdotte con ricorso monitorio e con citazione che, pertanto, non rileva che l'atto di citazione della causa ordinaria promossa dal C. dinanzi al Tribunale di Bergamo sia stato avviato alla notifica il 15 aprile 2013, perché quello che conta è la data del perfezionamento della notifica, pacificamente avutosi il 17 aprile 2013, successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuto nella cancelleria del Tribunale di Ancona il 16 aprile 2013 che, inoltre, in ordine alla seconda censura, si osserva che, ai fini della dichiarazione di litispendenza, occorre avere riguardo esclusivamente al criterio della prevenzione, mentre è irrilevante ogni indagine sull'effettiva competenza del giudice preventivamente adito a conoscere della controversia pur se il giudice successivamente adito sia titolare della competenza a conoscere della causa, rispondendo tale istituto all'esigenza di evitare la contemporanea pendenza di due giudizi con gli stessi elementi processuali, e, dunque, un'inammissibile duplicità di azioni giudiziarie in relazione al medesimo diritto soggettivo, con conseguente pericolo di contraddittorieta di giudicati Sez. Unumero , ordinanza 31 luglio 2014, numero 17443 che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo le intimate svolto attività difensiva in questa sede che poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il comma 1-quater all'articolo 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata. P.Q.M. La Corte rigetta, il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quatr, del d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.