Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato il motivo proposto in punto di inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa in sede di denuncia/querela, deceduta nelle more del procedimento.
Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza numero 509/15, depositata il 9 gennaio. Il caso. I ricorrenti agiscono congiuntamente per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, sostanzialmente confermava la condanna dei due imputati per i reati di estorsione, usura e corruzione di pubblico ufficiale per atti contrari ai doveri d’ufficio. I due ricorrenti propongono distintamente i motivi del ricorso lamentando, da un lato, l’intervenuta prescrizione del reato e, dall’altro, oltre alla nullità del procedimento per incompatibilità del Presidente del Collegio di primo grado, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa, successivamente deceduta nelle more del procedimento. Per il primo ricorrente la Cassazione dichiara la prescrizione del reato, con conseguente annullamento della sentenza senza rinvio. L’incompatibilità del giudice non comporta nullità del procedimento. Il secondo ricorrente invece, lamentando la nullità del procedimento conseguente all’incompatibilità del giudice che presiedeva il Collegio di primo grado, incontra la valutazione di infondatezza del suddetto motivo. Richiamando una precedente sentenza delle Sezioni Unite, la Corte ha modo di riconfermare come l’eventuale incompatibilità del giudice non possa costituire motivo di nullità dell’intero procedimento, non incidendo sulla capacità del giudice e potendo al più rilevare ai fini della ricusazione del giudice medesimo. Viene osservato inoltre come nel caso di specie sia lo stesso ricorrente a dar atto del rigetto della sua istanza di ricusazione, circostanza che esclude dunque la riproposizione della questione sotto forma di nullità. Le dichiarazioni predibattimentali hanno valore probatorio. Il secondo motivo del ricorso eccepisce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa del reato in sede di denuncia o querela, essendo il soggetto deceduto nelle more del giudizio. Anche questo motivo di ricorso viene giudicato infondato. La Cassazione sottolinea come, essendo la morte un evento certus in an ma incertus in quando, la Corte territoriale abbia correttamente respinto l’analoga eccezione sollevata in appello. Infatti il soggetto, sebbene in età avanzata, non presentava in sede di denuncia condizioni patologiche tali da far presagire l’imminenza di un simile evento e dunque tali da escludere l’utilizzabilità in processo delle sue dichiarazioni ai sensi dell’articolo 512 c.p.p Tali considerazioni di fatto vengono dunque confermate anche dal giudice di legittimità, il quale propone poi una valutazione della consistenza probatoria di tali dichiarazioni alla luce della giurisprudenza CEDU. Recependo gli insegnamenti della Corte di Strasburgo, le Sezioni Unite avevano dapprima affermato che le dichiarazioni predibattimentali rese legittimamente ma in assenza di contraddittorio, non potessero fondare in modo esclusivo motivo di affermazione della responsabilità penale dell’impuntato. Difatti, in caso di condanna basata unicamente o sostanzialmente su deposizioni rese da un soggetto che l’imputato non ha potuto controinterrogare, i diritti della difesa sarebbero limitati in modo incompatibile con le prescrizioni dell’articolo 6 CEDU in tema di giusto processo. Tuttavia l’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali comunitari è giunta ad attenuare la rigidità del principio, affermando la possibilità di riconoscere autentico valore probatorio alle dichiarazioni assunte unilateralmente ove il sacrificio della difesa sia bilanciato da adeguate garanzie procedurali. Nel caso specifico, tali elementi andrebbero individuati nelle dichiarazioni parzialmente confessorie dell’imputato rese in sede di esame dibattimentale, le quali andrebbero sostanzialmente a rafforzare la decisività della testimonianza della persona offesa ormai deceduta. La Suprema Corte ritiene pertanto raggiunta la piena prova in punto di responsabilità del ricorrente, dichiarandone inammissibile il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 7 – 9 gennaio 2015, numero 509 Presidente Petti – Relatore Gallo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 23/1/2014, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecco, in data 28/1/2013, dichiarati prescritti alcuni reati, riduceva la pena inflitta a G.D. , rideterminandola in anni cinque, mesi due di reclusione ed Euro 2.400,00 di multa per i residui reati di estorsione in danno di Ga.Anumero , nonché di usura ai danni di M.C.M. - capo 5 - e di B.M. - capo 12 confermava la condanna ad anni 1 e mesi 4 di reclusione inflitta a C.G. per il reato di corruzione di pubblico ufficiale per atti contrari ai doveri d'ufficio. 3. Avverso tale sentenza propone ricorso C.G. personalmente e G.D. per mezzo del suo difensore di fiducia. 4. C.G. solleva due motivi di ricorso con i quali deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato. Quanto al primo motivo deduce che nella fattispecie non sussistono gli estremi del reato in quanto gli stessi giudici del merito hanno riconosciuto che non vi è prova di protesti effettuati in ritardo in quanto la C. ha sempre pagato la cambiali che le venivano presentate. Quanto al secondo motivo eccepisce che la decorrenza della prescrizione deve essere collocata al 31/1/2006, data della perquisizione effettuata nell'ufficio UNEP del Tribunale di Lecco, in quanto a partire da tale data il D.N. veniva dispensato dalla gestione delle levate di protesto dei titoli cambiari e dai pignoramenti mobiliari ed immobiliari. 5. G.D. solleva sei motivi di ricorso con i quali deduce 5.1 Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, dolendosi della incompatibilità, a norma dell'articolo 34, comma 2 bis cod. proc. penumero del Dott. Ce.Am. , Presidente del Collegio in primo grado, per aver svolto funzioni di Gip. 5.2 Inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, G.A. , ex articolo 512 cod. proc. penumero , non potendosi considerare imprevedibile il decesso dello stesso, trattandosi di persona anziana. 5.3 Nullità del decreto che ha disposto il giudizio per nullità dei capi di imputazione 5 e 12 in quanto indeterminati. 5.4 Violazione di legge in relazione agli episodi di usura contestati per difetto dell'elemento soggettivo. 5.5 Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata derubricazione del reato di estorsione in quello di minaccia o di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 5.6 Violazione dell'articolo 62 bis cod. penumero , dolendosi della mancata applicazione della massima riduzione della pena in virtù delle attenuanti generiche. Considerato in diritto 1. Il ricorso di C.G. non è inammissibile. Le questioni dedotte con il primo motivo di ricorso, infatti, non sono manifestamente infondate in quanto propongono censure in ordine alla sussistenza dei presupposti del reato di corruzione propria che, anche se non evidenziano elementi di manifesta illogicità della motivazione, ne fanno emergere i caratteri problematici. 2. Di conseguenza il reato si è prescritto per essere decorso il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei, tenendo conto anche dei 196 giorni di sospensione per l'adesione del difensore alle astensioni collettive indette dall'organismo di categoria. Ciò comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di C.G. . 3. Per quanto riguarda il ricorso di G.D. , preliminarmente va rilevato che non può essere accolta l'istanza di rinvio presentata dal difensore per malattia del proprio assistito in quanto la presenza dell'imputato nel giudizio per cassazione non è richiesta ai fini dell'esercizio del diritto di difesa. Secondo l'insegnamento di questa Corte, infatti, nel giudizio di legittimità non è prevista la partecipazione personale delle parti ed il rapporto processuale si costituisce validamente con la regolare notifica dell'avviso di udienza al difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori ne consegue che, in tal caso, non riveste alcun rilievo il personale impedimento dell'imputato posto a fondamento dell'istanza di rinvio dell'udienza Cass. Sez. 5, Sentenza numero 11621 del 23/01/2012 Ud. dep. 26/03/2012 Rv. 252471 . 4. È manifestamente infondato il primo motivo in punto di nullità del procedimento per la pretesa incompatibilità del giudice Ce.Am. , presidente del Collegio in primo grado. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, l'eventuale incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nullità del giudizio Cass. Sez. U, Sentenza numero 23 del 24/11/1999 Ud. dep. 01/02/2000 Rv. 215097 . Per questo è stato anche recentemente ribadito che l'esistenza di cause di incompatibilità ex articolo 34 cod. proc. penumero , non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'articolo 37 cod. proc. penumero Cass. Sez. 6, Sentenza numero 25013 del 04/06/2013 Ud. dep. 06/06/2013 Rv. 257033 . Nel caso di specie è lo stesso ricorrente che da atto del rigetto della sua istanza di ricusazione, per cui la questione non può essere riproposta sotto forma di nullità. 5. È manifestamente infondato anche il secondo motivo in punto di inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa in sede di denuncia/querela. Nel caso di specie il Tribunale di Lecco ha acquisito ed utilizzato la denuncia/querela ai sensi dell'articolo 512 cod. proc. penumero essendo deceduto, il G. nelle more del giudizio. Orbene, non v'è dubbio che per definizione la morte di qualunque persona sia un evento certus an ma incertus quando. La Corte territoriale ha respinto l'analoga eccezione sollevata con i motivi d'appello, osservando che, sebbene il soggetto fosse in età avanzata, al momento della presentazione della denuncia non segnalava alcuna condizione così gravemente patologica e degenerativa, da far presagire e considerare imminente un simile evento. Tali considerazioni in fatto, che non possono essere oggetto di diverso apprezzamento in sede di legittimità, giustificano il giudizio di non prevedibilità dell'evento che costituisce condizione imprescindibile per consentire la lettura di quegli atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione, a norma dell'articolo 512 cod. proc. penumero . 6. Una volta ritenuta legittima l'acquisizione delle denuncia/querela della persona offesa deceduta nelle more del giudizio, resta il problema di valutarne la consistenza probatoria alla luce della giurisprudenza CEDU, come recepita dalle Sezioni Unite di questa Corte. In punto di diritto, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza Europea, in applicazione dell'articolo 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale Cass. Sez. U, Sentenza numero 27918 del 25/11/2010 Ud. dep. 14/07/2011 Rv. 250199 . 7. In motivazione la Corte ha rilevato che “Il principio affermato dalla giurisprudenza Europea è dunque che i diritti della difesa sono limitati in modo incompatibile con le garanzie dell'articolo 6 quando una condanna si basa, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l'imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella fase istruttoria né durante il dibattimento sent. 14 dicembre 1999, A.M. c. Italia sent. 13 ottobre 2005, Bracci, cit. sent. 9 febbraio 2006, Cipriani c. Italia sent. 19 ottobre 2006, Majadallah, cit. sent. 18 maggio 2010, Ogaristi c. Italia , e ciò anche quando il confronto è divenuto impossibile per morte del dichiarante o per le sue gravi condizioni di salute sent. 7 agosto 1996, Ferrantelli e Santangelo c. Italia sent. 5 dicembre 2002, Craxi c. Italia , ovvero quando l'irreperibilità del dichiarante sia giuridicamente giustificata da un diritto di costui al silenzio, come nel caso di coimputati sent. 20 aprile 2006, Carta c. Italia o di imputati di reato connesso sent. 27 febbraio 2001, Luca c. Italia . In sostanza, dall'articolo 6 della CEDU, per come costantemente e vincolativamente interpretato dalla Corte di Strasburgo, discende una norma specifica e dettagliata, una vera e propria regola di diritto - recepita nel nostro ordinamento tramite l'ordine di esecuzione contenuto nell'articolo 2 della legge 4 agosto 1955, numero 848 - che prescrive un criterio di valutazione della prova nel processo penale, nel senso che una sentenza di condanna non può fondarsi, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l'imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella fase istruttoria né durante il dibattimento”. 8. Tuttavia, dato il valore vincolante dell'interpretazione dell'articolo 6 della CEDU come fornito dalla Corte di Strasburgo, non si può non tener conto delle successive evoluzioni della giurisprudenza della Corte EDU. A questo riguardo, occorre considerare che, con la pronuncia della Grande Chambre, Tahery Al Kawaja c. Regno Unito del 15/12/2001, la Corte di Strasburgo ha operato una rimodulazione delle linee interpretative fino ad allora proposte, ritenendo compatibile con le garanzie della Convenzione la condanna fondata su dichiarazioni decisive assunte in via unilaterale, ogni volta che il sacrificio del diritto di difesa ovvero l'impossibilità di interrogare direttamente il teste fondamentale risulti bilanciato da adeguate garanzie procedurali . Con tale pronuncia la Corte EDU attenua la rigidità del suo precedente indirizzo interpretativo, temperandone la portata con l'ulteriore regola secondo cui un provvedimento di condanna che si basi unicamente o in misura determinante su una testimonianza non sottoposta a controinterrogatorio, né nella fase dell'istruzione né in quella del dibattimento, integra una violazione dell'articolo 6, pp. 1 e 3, lett. d Conv., solo se il pregiudizio così arrecato alla difesa non sia stato controbilanciato da elementi sufficienti, ovvero da solide garanzie procedurali in grado di assicurare l'equità della procedura nel suo insieme. 9. Le garanzie procedurali - a ben vedere - altro non sono che i dati di contesto compatibili con la testimonianza critica . Esse consistono nella contestuale valutazione di tutti quei contrappesi che possono bilanciare, sotto il profilo della complessiva equità del procedimento, l'oggettiva restrizione subita dalla difesa a causa dell'utilizzazione di una prova determinante sottratta alla garanzia del contraddittorio. Nel caso di specie il dato della decisività della testimonianza della persona offesa non sottoposta a contraddittorio è bilanciato dalle dichiarazioni parzialmente confessorie del G. che, in sede di esame dibattimentale “riconoscendo le dazioni di denaro al G. e la previsione dei relativi interessi, ammetteva di aver profferito la frase, per cui, se il Ga. non l'avesse pagato, gli avrebbe sterminato la famiglia”. 10. Pertanto legittimamente i giudici del merito hanno ritenuto raggiunta la prova della responsabilità del ricorrente in ordine al reato di estorsione ai danni di G.A. , a lui ascritto al capo 2 dell'imputazione. 11. Per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso in punto di pretesa nullità del decreto che dispone il giudizio, le censure del ricorrente sono inammissibili in quanto la nullità del decreto che dispone il giudizio per insufficiente enunciazione del fatto ha natura di nullità relativa, sicché non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'articolo 491 cod. proc. penumero Cass. Sez. 6, Sentenza numero 50098 del 24/10/2013 Ud. dep. 12/12/2013 Rv. 257910 . 12. Le censure sollevate con il quarto e quinto motivo di ricorso sono inammissibili in quanto ripropongono obiezioni in fatto già esaminate e respinte dalla Corte d'appello con motivazione congrua e priva di vizi logico giuridici. 13. Infine sono manifestamente infondate anche le censure sollevate in punto di generiche e dosimetria della pena in quanto la sentenza impugnata ha specificamente e correttamente motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere la concedibilità delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. 14. In conclusione il ricorso di G.D. deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro. 1.000,00 alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile B.M. , che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA accessori di legge. P.Q.M. Respinta l'istanza di rinvio avanzata dal difensore del G. per impedimento dell'assistito, dichiara inammissibile il ricorso di G.D. , che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro.1.000,00 alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, B.M. , che si liquidano in Euro.3.000,oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di C.G. per essere il reato estinto per prescrizione.