Se il datore di lavoro è ammesso all’oblazione, è necessaria la comunicazione

In tema di reati in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, bisogna seguire la procedura delineata dal decreto legislativo in materia, la quale prescrive che venga comunicata al datore di lavoro l’ammissione al pagamento dell’ammenda per l’estinzione del reato. Cosa succede, però, se tale comunicazione è assente o inidonea?

A questa domanda ha risposto la Corte di Cassazione con la sentenza numero 51905/16 depositata il 6 dicembre. Il caso. Il titolare di un’impresa edile veniva condannato al pagamento di 5000 € di ammenda a seguito della violazione di alcune norme antinfortunistiche, tra le quali la mancata predisposizione di parapetti e tavole fermapiede durante l’esecuzione di lavori di costruzione, l’inidoneità del ponteggio installato e l’inottemperanza degli obblighi di vigilanza. La procedura sanzionatoria in materia di sicurezza sul lavoro. Le disposizioni previste dal d. lgs. numero 758/1994 prevedono che, qualora sia accertato un reato in materia di sicurezza o igiene del lavoro, l’organo di vigilanza prescriva al datore di lavoro specifiche misure al fine di cessare il pericolo, imponendo la «regolarizzazione» della situazione esistente. Entro 60 giorni dalla summenzionata prescrizione, l’organo di vigilanza verifica l’eventuale eliminazione della violazione se la risposta è positiva, il datore di lavoro viene ammesso a pagare in sede amministrativa entro 30 giorni «un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione accertata» e tale successivo adempimento comporta l’estinzione del reato se è negativa, invece, se ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore. Secondo il condannato del caso di specie, però, questa procedura non è stata rispettata nei suoi confronti, motivo per il quale decideva di ricorrere in Cassazione deducendo un error in procedendo, non essendogli stata comunicata l’ammissione al pagamento della sanzione pecuniaria ad opera dell’autorità di vigilanza. Notifica o notizia dell’ammissione al pagamento. La Corte di Cassazione rileva come il processo rimanga sospeso fino a quando non si sia accertata l’eliminazione o meno della violazione. E’ necessario, però, che nel mentre al contravventore sia data contezza «del verbale di ammissione al pagamento redatto dalla pubblica amministrazione successivamente alla verifica della avvenuta eliminazione della violazione». Il suddetto verbale non deve necessariamente essere notificato al datore di lavoro, ma, secondo un indirizzo consolidato, la Suprema Corte ritiene che l’autorità di sorveglianza faccia ricorso a una modalità comunicativa «idonea a raggiungere il risultato di “notiziare” effettivamente il contravventore della ammissione al pagamento e del relativo termine». Prima di pronunciare sentenza di condanna, il giudice a quo doveva accertare d’ufficio che fossero stati svolti tutti i vari passaggi della procedura, «dovendo, in caso contrario, pronunciare sentenza di annullamento della pronuncia di condanna» Per questi motivi la sentenza impugnata viene annullata e rinviata per nuovo esame al giudice a quo.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 15 settembre – 6 dicembre 2016, numero 51905 Presidente Amoresano – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 27/01/2016 del Tribunale di Castrovillari, G.L. fu condannato alla pena di 5.000,00 Euro di ammenda siccome riconosciuto colpevole dei reati di cui agli articolo 146, 122 e 92 del decreto legislativo numero 81 del 2008, accertati in omissis . Nel dettaglio, l’imputato fu ritenuto responsabile di avere omesso, in qualità di titolare dell’omonima impresa edile e, dunque, di datore di lavoro , durante l’esecuzione dei lavori di costruzione di un solaio posto al primo piano di un fabbricato adibito a civile abitazione, di proteggere le aperture dei muri prospicienti il vuoto mediante l’utilizzo di parapetti e tavole fermapiede, atti ad impedire la caduta di persone capo a , di avere consentito che si utilizzasse un ponteggio non idoneo ad impedire la caduta di persone e cose capo b , nonché di non aver ottemperato agli obblighi di vigilanza imposti dall’articolo 92 del decreto numero 81/2008 al coordinatore per l’esecuzione dei lavori capo c . 2. Avverso la predetta sentenza G.L. ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con un unico motivo di censura, la inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex articolo 606, comma 1, lett. b cod. proc. penumero , in relazione alla mancata valutazione della carenza di prova circa la comunicazione all’imputato dell’ammissione al pagamento della sanzione amministrativa. In sintesi, la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere non rilevante, diversamente da quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, che non si fosse proceduto a comunicare all’imputato, successivamente all’accertamento dell’adempimento delle prescrizioni impostegli in occasione del sopralluogo, l’avvenuta ammissione al pagamento della sanzione pecuniaria dovuta per la definizione in sede amministrativa del procedimento a suo carico. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. 2. Giova preliminarmente ricordare che secondo quanto stabilito dall’articolo 20 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, numero 758 intitolato Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro , nel caso in cui l’organo di vigilanza abbia accertato la commissione di un reato in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, esso impartisce al contravventore, allo scopo di eliminare la contravvenzione, un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario comma 1 prescrizione con la quale l’organo può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro comma 3 . Secondo quanto stabilito dall’articolo 21, rubricato verifica dell’adempimento , del d.lgs. numero 758 del 1994, entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione comma 1 . E quando risulta l’adempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione accertata. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza comunica al Pubblico ministero l’adempimento alla prescrizione, nonché l’eventuale pagamento della predetta somma comma 2 . Quando, invece, risulta l’inadempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ne dà comunicazione al Pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione comma 3 . Ai sensi del successivo articolo 23, rubricato sospensione del procedimento penale , il procedimento penale per la contravvenzione è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’articolo 335 cod. proc. penumero , fino al momento in cui il Pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’articolo 21, commi 2 e 3. A mente dell’articolo 24, rubricato estinzione del reato , se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall’articolo 21, comma 2, la contravvenzione si estingue e il Pubblico ministero richiede l’archiviazione della notitia criminis. Tali disposizioni, continuano a trovare applicazione, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. numero 81 del 2008, giusta quanto disposto dall’articolo 301 dello stesso decreto. 3. Tanto premesso in relazione alla cornice normativa di riferimento, deve ulteriormente osservarsi che allorché, come nel caso di specie, sia sostanzialmente dedotto, mediante il ricorso per cassazione, un error in procedendo, il giudice di legittimità è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali Sez. 1, numero 8521 del 9/01/2013, dep. 21/02/2013, Chahid, Rv. 255304 Sez. Unumero , numero 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092 . 3.1. Orbene, secondo quanto è dato riscontrare dagli atti del fascicolo, a seguito dell’accertamento ispettivo eseguito da personale dell’A.S.P. di Cosenza in data 22/09/2011, al quale aveva presenziato lo stesso G.L.F. , erano state impartite, con verbale numero 181, alcune prescrizioni volte ad eliminare le fonti di pericolo originate dalla condotta inosservante dell’imputato, ripristinando in azienda idonee condizioni di sicurezza. Successivamente, in occasione di un ulteriore sopralluogo, i verbalizzanti avevano constatato, con verbale numero 233 del 19/10/2011, l’avvenuta ottemperanza delle suddette prescrizioni. Quindi, con nota numero 0197978 del 25/10/2011, era stata determinata, nella misura di 2.100,00 Euro, la sanzione pecuniaria che, entro il termine di 30 giorni, il contravventore avrebbe dovuto pagare al fine di potere accedere all’archiviazione del procedimento penale. Nondimeno, l’ammissione al pagamento della sanzione pecuniaria non era stata comunicata allo stesso G. , secondo quanto ricavabile dalla copia, in atti, della relativa nota a firma del personale dell’A.S.P. di Cosenza, recante unicamente il timbro del protocollo in uscita dell’Azienda sanitaria provinciale calabrese ed il timbro in entrata della sola Procura della Repubblica di Castrovillari v. copia della comunicazione numero 0197978 in data 25/10/2011, in atti . 3.2. Orbene, secondo la ricordata procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, introdotta dagli articolo 19 e ss. del D.Lgs. 19 dicembre 1994 numero 758, il processo rimane sospeso fino al momento in cui pervenga al Pubblico ministero una delle comunicazioni prima ricordate, tra le quali vi è anche quella dell’avvenuto pagamento della somma una volta che il contravventore sia stato ammesso a provvedervi a mente del ricordato articolo 21. Ciò comporta, ovviamente, la necessità che il contravventore abbia avuto contezza del verbale di ammissione al pagamento redatto dalla Pubblica amministrazione successivamente alla verifica della avvenuta eliminazione della violazione. Sul punto, deve osservarsi che se per un verso la giurisprudenza di legittimità ritiene che tale conoscenza non debba necessariamente conseguire alla formale notifica del predetto verbale, per altro verso essa ritiene comunque necessario che si faccia ricorso a una modalità idonea a raggiungere il risultato di notiziare effettivamente il contravventore della ammissione al pagamento e del relativo termine Sez. 3, numero 5892 del 24/06/2014, dep. 10/02/2015, Giordano, Rv. 264062 Sez. 3, numero 43839 del 24/10/2007, dep. 26/11/2007, Paiano, Rv. 238271 Sez. 3, numero 38680 in data 8/07/2004, dep. 01/10/2004, Coscia, Rv. 229628 . Inoltre, configurando il preventivo esperimento della procedura amministrativa di estinzione dell’illecito, secondo la consolidata opinione giurisprudenziale, una condizione di procedibilità dell’azione, il giudice, prima di pronunciare sentenza di condanna per una delle contravvenzioni stabilite dal d.lgs. numero 81 del 2008, deve accertare, d’ufficio, che si siano regolarmente svolti tutti i vari passaggi della procedura stessa Sez. 3, numero 43825 del 4/10/2007, dep. 26/11/2007, Di Santo, Rv. 238260 , dovendo, in caso contrario, pronunciare sentenza di annullamento della pronuncia di condanna così Sez. 3, numero 13340 del 1/10/1998, dep. 18/12/1998, Curaba G., Rv. 212484 . Nel caso di specie, come già osservato, il Tribunale calabrese ha erroneamente ritenuto all’evidenza irrilevante la circostanza che non risultasse la conoscenza, da parte dell’imputato, della avvenuta ammissione al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di trenta giorni. E, pertanto, non essendo stato completato l’iter amministrativo concretante la condizione di procedibilità dell’azione penale, la sentenza impugnata deve essere cassata Sez. 3, numero 43825 del 4/10/2007, dep. 26/11/2007, Di Santo, Rv. 238260 . 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per il nuovo esame, al Tribunale di Castrovillari in diversa composizione. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Castrovillari.