Nei giudizi di opposizione ad ordinanza – ingiunzione e in genere a sanzione amministrativa , introdotti nella vigenza dell’articolo 23 l. numero 689/1981, come modificato dall’articolo 26 d.lgs. numero 40/2006, e prima dell’entrata in vigore del d.lgs. numero 150/2011, l’appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso. Con la conseguenza che l’appello che abbia ad oggetto l’impugnativa di sentenze pronunciate ai sensi del citato articolo 23 - in giudizi che abbiano avuto inizio prima dell’entrata in vigore del d.lgs. numero 150/2011 cit. -, ove sia stato proposto, come nel caso di specie, con ricorso anziché con citazione è suscettibile di sanatoria ai sensi dell’articolo 156 c.p.c. alla condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma, altresì, notificato alla controparte.
Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 20800, depositata il 2 ottobre 2014. Il fatto. Il Tribunale territorialmente competente dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto da una società ricorrente nei confronti del Ministero dell’Interno avverso una sentenza resa dal gdp adito per averlo ritenuto tardivo, in quanto depositato oltre il termine previsto dall’articolo 327 c.p.c In particolare, il giudizio di primo grado aveva avuto per oggetto l’impugnazione di un’ordinanza – ingiunzione ex art 23 d.lgs. numero 689/1981 proposta anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. numero 150/2011. L’appellante, pertanto, si risolveva a proporre ricorso per cassazione nei riguardi della predetta sentenza. La natura di rito generale ordinario della disciplina dell’appello di cui agli articolo 339 e ss. c.p.c E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione nel caso in commento. In particolare, i Giudici di legittimità riportano nella pronuncia in oggetto quanto di recente è stato deciso dalle SS.UU., le quali, investite della questione e con la decisione numero 3308/2014, hanno definitivamente statuito che l’appello avverso le sentenze pronunciate nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa di cui all’articolo 23 l. numero 689/1981 seppure nel periodo anteriore al 6 ottobre 2011, data di entrata in vigore del d.lgs. numero 150/2011 deve essere proposto nella forma della citazione, giacché per l’articolo 359 c.p.c. il giudizio di gravame deve ritenersi retto dalle disposizioni che regolano il processo di primo grado innanzi al tribunale con il solo limite della loro compatibilità militando a sostegno di tale conclusione la natura di rito generale ordinario della disciplina dell’appello di cui agli articolo 339 e ss. c.p.c Il primato, infatti, del rito ordinario sui riti speciali anche in secondo grado è enucleabile dal combinato disposto degli articolo 40, comma 3, e 359 c.p.c. laddove la disposizione da ultimo citata costituisce norma di chiusura saldamente collocata all’interno del modello processuale generale, nonché la circostanza che ove il legislatore ha voluto disegnare una disciplina speciale anche per il giudizio di secondo grado, lo ha fatto espressamente come nel caso per es. del rito di lavoro . Concludendo. Pertanto, in assenza di una specifica disposizione da parte del legislatore del 2006 in ordine alla forma del gravame dal medesimo istituito, non può non risalirsi alla qualificazione del giudizio di opposizione di cui all’articolo 23 cit. come un ordinario giudizio di cognizione. Anche perché, una volta introdotto il regime dell’appellabilità, in assenza di espresse indicazioni da parte del legislatore, non può farsi riferimento se non alle regole dell’ordinario giudizio di cognizione, e quindi, giungere alla conclusione della necessaria introduzione del giudizio di appello nella forma dell’atto di citazione, potendo il principio dell’ultrattività del rito operare solo nei casi di esplicita previsione normativa.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 16 maggio – 2 ottobre 2014, numero 20800 Presidente Petitti – Relatore Falaschi Considerato in diritto Con sentenza numero 282 del 2011 depositata il 7 giugno 2011 il Tribunale di Belluno ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla P. s.r.l. nei confronti del MINISTERO dell'INTERNO avverso la sentenza numero 413/2009 del Giudice di pace di Belluno, ritenendolo tardivo in quanto depositato il ricorso in cancelleria il 7.5.2010, era stato notificato solo il 5.7.2010 e dunque oltre il termine previsto dall'articolo 327 c.p.c. per essere stata la sentenza appellata depositata il 9.11.2009. La P. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione nei riguardi della predetta sentenza, articolato su tre motivi, cui ha resistito con controricorso il MINISTERO intimato. Il consigliere relatore, nominato a norma dell'articolo 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all'articolo 380 bis c.p.c. proponendo la reiezione del ricorso. Ritenuto in diritto Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex articolo 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta Con i primi due motivi di ricorso la P. s.r.l. nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'articolo 26 D.Lgsvo numero 40 del 2006 e degli articolo 22 e 23 della legge numero 689 del 1981, nonché dell'articolo 359 c.p.c., oltre a violazione e falsa applicazione dell'articolo 159, camma 3, 327 c.p.c. e 111 Cost., nella sostanza lamenta che il giudice del gravame abbia dichiarato l'inammissibilità del 'impugnazione ritenendo che la notificazione del relativo atto, tempestivamente depositato il ricorso presso la cancelleria dell'ufficio adito, fosse tardiva, pur in assenza di una esplicita disposizione quanto alla forma dell'atto introduttivo del giudizio di appello, con tutte le implicazioni del caso. I due mezzi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione, non possono trovare accoglimento. Di recente le SS. W. di questa Corte sono state investite della questione e con la decisione numero 3308 del 2014 - premesso che i giudizi, come quello di specie, devono essere decisi sulla base della formulazione dell'articolo 23 della legge 689 del 1981, quale risultante all'esito delle modificazioni introdotte dall'articolo 26 del d.lgs. numero 40 del 2006, che ha reso appellabili le sentenze depositate dopo il 2.3.2006 il d.lgs numero 150 del 2011 ha, infatti, disposto l'abrogazione degli articolo 22, commi dal 2 al 7, 22 bis e 23 della legge numero 689 del 198#er i giudizi di opposizione introdotti dal 6.10.2011 - ha definitivamente statuito che l'appello avverso le sentenze pronunciate nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa di cui all'articolo 23 della legge numero 689 del 1981 e dunque, si ribadisce, nel periodo anteriore al 6.10.2011, data di entrata in vigore del d.lgs. numero 150 del 2011 deve essere proposto nella forma della citazione, giacchè per l'articolo 359 c.p.c. il giudizio di gravame deve ritenersi retto dalle disposizioni che regolano il processo di primo grado innanzi al tribunale con il solo limite della loro compatibilità , militando a sostegno di tale conclusione la natura di `rito generale ordinario' della disciplina dell'appello di cui agli articolo 339 e ss. c.p.c., il primato del rito ordinario sui riti speciali, anche in secondo grado, enucleabile dal combinato disposto degli articolo 40, comma 3, e 359 c.p.a., costituendo l'ultima disposizione una norma di chiusura saldamente collocata all'interno del modello processuale generale, nonché la circostanza che ove il legislatore ha voluto disegnare una disciplina speciale anche per il giudizio di secondo grado, lo ha fatto espressamente v. per il rito del lavoro . Aggiungono le Sezioni Unite che in assenza di specifica previsione da parte del legislatore del 2006 in ordine alla forma del gravame dal medesimo istituto, non può non risalirsi alla qualificazione del giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge numero 689 del 1981 come un ordinario giudizio di cognizione . Del resto una volta introdotto il regime dell'appellabilità, in assenza di espresse indicazioni da parte del legislatore, non avrebbe potuto farsi riferimento altro che alle regole dell'ordinario giudizio di cognizione, e quindi giungere alla conclusione della necessaria introduzione del giudizio di appello nella forma dell'atto di citazione, potendo il principio della ultrattività del rito operare solo nei casi di esplicita previsione normativa . Hanno concluso affermando il principio secondo cui nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e in genere a sanzione amministrativa , introdotti nella vigenza dell'articolo 23 della legge numero 689 del 1981, come modificato dall'articolo 26 del d.lgs. numero 40 del 2006, e prima della entrata in vigore del d.lgs. numero 150 del 2011, l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso . Con la conseguenza che quanto alla sorte dell'appello proposto, come nel caso di specie, con ricorso e non con citazione - laddove la giurisprudenza di legittimità costantemente ritiene Ammissibile la sanatoria dell'impugnazione introdotta purchè l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto articolo 156 c.p.c. - ha statuito nel senso che L'appello avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'articolo 23 della legge numero 689 del 1981, in giudizi che abbiano avuto inizio prima dell'entrata in vigore del d.lgs. numero 150 del 2011, introdotto con ricorso anzichè con citazione, è suscettibile di sanatoria, ai sensi dell'articolo 156 c.p.c., alla condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma notificato alla controparte . Venendo quindi all'esame dei due motivi del ricorso, non può non rilevarsi come la doglianza per avere il giudice del gravame ritenuto non ammissibile l'appello con ricorso pacificamente notificato oltre il termine semestrale di cui all'articolo 325 c.p.c., ancorchè tempestivamente depositato, non possa trovare ingresso, per non essersi la sentenza discostata dagli indicati principi. Con l'ulteriore censura la società ricorrente lamenta il vizio di motivazione quanto al merito della contestazione violazione dell'articolo 198 C.d.S. che resta superata dalla ritenuta inamm ssibilità dell'appello. . Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta, salvo la richiesta di rimessione della questione alle Sezioni Unite, di cui però non sussistono i presupposti esistenza di un contrasto ovvero di una questione di particolare rilevanza , sono condivisi dal Collegio, e, pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate, in considerazione della incertezza della giurisprudenza sulla materia, che ha più volte richiesto l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso dichiara interamente compensate le spese del giudizio di Cassazione.