Cassa Forense e l’opzione al metodo di calcolo contributivo

Com’è noto il comma 24 dell’articolo 24 d.l. numero 201/2011 ha chiesto a Cassa Forense di adottare, entro giugno 2012, le misure necessarie ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spese per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti a un arco temporale di 50 anni. In assenza di tali misure, lo stesso comma 24 prevede l’introduzione automatica, anche se pro rata, del metodo di calcolo contributivo, nonché l’applicazione di un contributo di solidarietà dell’1% a carico dei pensionati per gli anni 2012 e 2013.

Cassa Forense ha redatto il bilancio tecnico proiettando i dati richiesti dalla conferenza dei servizi ministeriali che prevede andamento positivo della numerosità degli iscritti, della dinamica dei redditi e del rendimento del patrimonio. La situazione dei redditi e del volume d’affari degli avvocati italiani è andata via via peggiorando regredendo sino al livello degli anni ’90. Redditi degli avvocati italiani. In questi giorni, l’avv. Alessandro Di Battista, delegato di Cassa Forense, ha pubblicato sul CF News i redditi degli avvocati italiani che vale la pena di ricordare - gli avvocati iscritti alla Cassa al 31.12.2012 erano 177.088 con un reddito medio di € 46.921 però, solo il 10,1% 17.903 ha dichiarato un reddito superiore ad € 91.550, che costituiva il tetto reddituale per quell’anno, mentre la media del restante 89,9% 159.181 si riduce ad € 23.901 - gli avvocati iscritti agli Albi al 31.12.2012 erano 230.435 di cui 177.088 come detto iscritti anche alla Cassa con reddito medio di € 38.629 mentre quella del restante 92,2% “precipita” ad € 18.438 - gli avvocati iscritti agli Albi ma non alla Cassa al 31.12.2012 erano 53.347 con reddito medio di € 3.182 - gli avvocati iscritti alla Cassa che dichiarano oltre € 91.550 hanno una media reddituale di circa 10 volte superiore a quella dei colleghi iscritti alla Cassa con redditi dichiarati inferiori ad € 91.550. Nel nostro sistema previdenziale la solidarietà ha una rilevanza non secondaria, nel senso che gli avvocati che dichiarano un reddito elevato autofinanziano totalmente la propria futura pensione e contribuiscono, appunto per il principio di solidarietà, a finanziare quella dei colleghi con redditi più bassi. Inoltre, proprio poiché per il calcolo della media reddituale vengono presi solo i redditi fino alla soglia, di fatto esiste un “tetto”, sia pure indiretto, alle pensioni anche per coloro i quali dichiarano redditi ben superiori. Considerando i dati richiamati, bisogna senz’altro riconoscere ai colleghi che dichiarano redditi molto elevati il merito di sostenere la solidarietà della categoria in misura, in alcuni casi, certamente assai rilevante. Aumentare la contribuzione alla stragrande maggioranza dei colleghi, che, comunque, hanno svolto, svolgono e, sono sicuro, svolgeranno sempre con dignità, competenza e autorevolezza la professione, e che nella quasi totalità fa già fatica a sostenere tali oneri nell’attuale misura, o diminuirne in futuro la pensione, che non sarà mai comunque “d’oro”, ritengo debba essere sentita come una scelta non condivisibile, specialmente in questo momento di profonda crisi, che colpisce, si sa, maggiormente sempre i più “deboli”. Quelli riportati sono i dati ufficiali di Cassa Forense e quindi non può esserci contestazione alcuna. Ne consegue che un nuovo bilancio tecnico, che dovrà essere approntato per legge entro e non oltre il 2014, escluderebbe la sostenibilità cinquantennale così obbligando Cassa Forense a un nuovo intervento riformatore che richiederebbe un consistente aumento della contribuzione che lo stesso delegato di Cassa Forense giudica, sin da ora, una scelta non condivisibile. Calcolo contributivo? Non resta allora che l’opzione al sistema di calcolo contributivo, opzione già esercitata con successo dalla quasi totalità delle Casse di previdenza dei professionisti. Il principio contributivo prevede che le prestazioni siano calcolate in modo da restituire a ciascun iscritto i contributi versati al lordo di un interesse convenzionale che, per i sistemi a ripartizione, è generalmente ancorato alle dinamiche economiche e demografiche della popolazione assicurata. “Coefficienti di trasformazione”. La novità concettuale introdotta con le riforme contributive italiana del 1995, e svedese del 1998, è riconducibile all’intuizione che i contributi annualmente versati da ciascun lavoratore – seppur necessari, come in tutti i sistemi a ripartizione, per corrispondere le pensioni alle generazioni a riposo - possano essere contabilizzati in una sorta di conto corrente virtuale intestato ad ogni iscritto e trasformati in rendita pensionistica attraverso l’uso di appositi ‘coefficienti di trasformazione’ che riflettono la speranza di vita del pensionando e quindi la durata prevista della rendita . Così facendo, la pensione può essere calcolata e indicizzata in modo da restituire a ogni pensionato, anno per anno nel corso della sua vita residua, tutti e soli i contributi versati al lordo degli interessi maturati. È bene ribadire che il metodo contributivo non altera la natura dei sistemi a ripartizione che finanziano le prestazioni delle generazioni a riposo con i contributi versati dalle generazioni attive. Per enfatizzare la natura puramente virtuale, o nozionale, dell’accumulazione dei contributi di ciascun iscritto, all’estero il nuovo metodo di calcolo viene indicato con la locuzione Notional Defined Contribution NDC . Dato il profilo dei redditi guadagnati dagli iscritti, il valore assoluto della prima pensione che un sistema contributivo può loro erogare dipende da tre elementi i l’aliquota contributiva ii i rendimenti annualmente accreditati sui conti virtuali iii il rapporto tra gli anni di contribuzione e quelli di pensionamento. Una nota sul possibile passaggio di Inarcassa al metodo di calcolo contributivo, prof. Sergio Nisticò, Roma, 9 - 10 febbraio 2012 . La corrispettività tra contributi e prestazioni imposta dalla filosofia contributiva richiede che la pensione e la sua successiva indicizzazione siano calcolati spalmando il montante contributivo, comprensivo degli interessi che matureranno dopo il pensionamento, sulla vita residua del pensionato. Se viene rispettato il fondamentale principio dell’ancoraggio all’indicizzazione al rendimento e quindi alla dinamica del gettito contributivo, diventa allora chiaro che la spesa pensionistica seguirà in modo del tutto sincrono i movimenti del reddito degli iscritti. Nell’ambito del vigente sistema retributivo, a ripartizione, l’innalzamento dell’età pensionabile, già effettuato, è una delle misure imposte agli iscritti, insieme o in alternativa all’aumento dell’aliquota contributiva o alla riduzione della generosità delle prestazioni, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria. Per contro nell’ambito di uno schema contributivo gli iscritti diventano parte attiva del processo potendo liberamente scegliere se protrarre il periodo di lavoro per godere di prestazioni più generose così decidendo, in piena autonomia, il proprio mix ideale tra tasso di sostituzione ed età di pensionamento. Il metodo di calcolo contributivo, proprio per questa sua capacità di restituire trasparenza al funzionamento degli Enti previdenziali a ripartizione, può consentire, da un lato l’ingresso dei 56.000 avvocati iscritti all’Albo ma non ancora iscritti in Cassa Forense senza eccessivi traumi e, dall’altro, di ricostituire un fondamentale clima di fiducia con gli iscritti in un contesto in cui il prelievo contributivo smetterà di essere percepito come una tassa e potrà finalmente essere considerato risparmio previdenziale, obbligatorio ma remunerato. Il sistema di calcolo contributivo è in grado di rafforzare poi la visione non particolare ed egoistica ma solidaristica della previdenza forense e si pone come sicuro antidoto all’evasione contributiva.