Convenzioni contro le doppie imposizioni: approvati i nuovi modelli

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 10 luglio 2013 prot. numero 84404, pubblica i nuovi modelli utilizzabili dai non residenti in Italia che, sulla base delle convenzioni contro le doppie imposizioni, richiedano l’esonero o il rimborso delle imposte applicabili su determinati redditi, tra cui i dividendi, gli interessi e i canoni.

Il provvedimento licenzia anche un modello ad uso dei residenti in Italia da presentare alle amministrazioni estere per ottenere il rimborso o l’esonero d’imposta estera. Soggetti interessati. I modelli in oggetto possono essere utilizzati da - i contribuenti residenti in Italia che intendano ottenere il rimborso o l’esonero d’imposta estera in applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni - i sostituti d’imposta italiani cui viene richiesta l’applicazione diretta dei benefici relativi alla direttiva “madre-figlia” ed alla direttiva “interessi e canoni” - i soggetti non residenti, nonché gli eventuali intermediari chiamati a rappresentarli, per l’ottenimento del rimborso o dell’esonero d’imposta italiana in applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Attestato di residenza fiscale. Tutti i modelli devono riportare l’attestazione di residenza fiscale rilasciata dall’Autorità fiscale estera e devono essere presentanti rispettivamente - al Centro Operativo di Pescara quando utilizzati per la richiesta di rimborso dell’imposta italiana - al sostituto d’imposta italiano, ovvero al soggetto che corrisponde il reddito, quando utilizzati in applicazione della direttiva “madre-figlia” o della direttiva “interessi e canoni”. Il termine per chiedere il rimborso dell’imposta è fissato, per tutte le domande, in 48 mesi a decorrere dalla data di prelevamento dell’imposta italiana. Con questo provvedimento l’Agenzia delle Entrate approva anche il modello utilizzabile dai contribuenti residenti in Italia, per fruire dei benefici fiscali previsti dalla Convenzione contro le doppie imposizioni con lo stato estero in cui si presenta tale modello. Modello da richiedere alle Direzioni Provinciali. I modelli possono essere richiesti a qualsiasi Direzione provinciale dell’Agenzia e sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate all’interno del Provvedimento in oggetto. fonte www.fiscopiu.it

TP_FISCO_13Provv84404