Avvocati: il corso di formazione obbligatorio non val un impedimento assoluto

Nessun impedimento assoluto per l’avvocato impegnato in un corso di formazione obbligatorio, anche perché la presenza del sostituto d’udienza impedisce la lesione del diritto alla difesa.

Così la Cassazione, Sesta Sez. Penale, numero 25262/2015, depositata il 16 giugno. Il fatto. Contestato all’imputato è il reato di Falso giuramento della parte ex articolo 371 c.p., in ordine ad una circostanza controversa in un processo civile, in punto di maturazione del diritto alla provvigione di un rappresentante di vendita e dei relativi accordi modificativi. La parte nel processo civile avrebbe dichiarato il falso, per cui fu querelata ai sensi della su citata disposizione. Alle condanne dei giudici penali di merito l’imputato muove ricorso per Cassazione contestando il rigetto giudiziale della richiesta di rinvio dell’udienza preliminare – era richiesta la partecipazione del legale ad un corso tenuto presso la sacra Rota -, un errato costrutto motivazionale e la mancata integrazione del reato ex articolo 371 c.p., per aver deposto la parte nel processo civile su un punto in realtà rivelatosi non decisivo ai fini del decisum giudiziale civile. La Cassazione rigetta, così argomentando. I requisiti per riconoscere l’impedimento assoluto del difensore. La richiesta deve essere tempestiva, motivata e necessaria. Le Sezioni Unite – numero 4909/2014 - hanno già definito i requisiti indefettibili di ammissibilità della richiesta di rinvio, specificando che l’impedimento assoluto a comparire ex articolo 420 ter , comma 5, c.p.p. è tale quando la prospettazione al giudice dell’impedimento occorso sia tempestiva ed immediata , il legale specifichi dettagliatamente le ragioni della necessarietà della sua presenza in udienza, chiarisca sull’assenza dell’eventuale codifensore , specifichi sull’impossibilità di farsi sostituire da altro difensore ai sensi dell’articolo 102 c.p. sia nel processo di cui chiede il rinvio sia nel processo a cui intende partecipare, consentendo in tal modo al giudice una piena valutazione comparativa fra le esigenze di celerità del processo penale e quelle che riconoscono il diritto alla difesa. Il processo civile cede a quello penale. Il difensore non può addurre ad impedimento assoluto la contestuale udienza civile. L’esigenza di difesa in un processo civile assume pregnanza subvalente rispetto al processo penale, ai sensi dell’articolo 320 ter c.p.p. che esclude la rilevanza di impedimenti a comparire della parte civile e ai sensi dell’articolo 23, comma 1, disp. att. c.p.p. che espressamente prevede che l’assenza delle parti diverse dall’imputato non determina la sospensione o il rinvio dell’udienza ex articolo 420 bis e 420 ter c.p.p. ed, in dibattimento, ex articolo 484 c.p.p A nulla rileva il corso di formazione, nemmeno quello obbligatorio. In pari modo, aderendo alla prassi giudiziale, la Cassazione esclude la rilevanza dei corsi di formazione obbligatoria ai fini impeditivi della presenza del legale in udienza. Le esigenze di formazione ex articolo 33 e 34, Cost. cedono di fronte a quelle di celerità del processo penale. Il giudice, intanto, può non tempestivamente decidere sulla richiesta di rinvio dell’udienza. Alla latitanza del giudice che segue richiesta del legale, specificano i giudici, non segue alcuna sanzione processuale, di fatto non residuando ai giudici, in caso di tempestiva richiesta da parte del legale, un correlato obbligo di riscontro in pari modalità. La Cassazione, pur riconoscendo siffatta asimmetria, chiarisce sull’assenza di qualsivoglia sanzione in caso di omissione giudiziale. Sostituto presente, nessuna violazione del diritto alla difesa. In conformità alla consolidata prassi giudiziale, la presenza del sostituto d’udienza esclude in nuce la rilevanza dell’impedimento, come su indicato. La mancata contestazione di questi dell’impedimento del titolare impedisce, a fortiori, che possa il vizio essere poi fatto rilevare dal legale assente. Il giuramento è falso ex articolo 371 c.p. anche quando ha riguardato fatti processualmente non rilevanti. La rilevanza civilista processuale del giuramento decisorio va valutata ex ante, al momento della richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, e non ex post , al momento di valutare l’esito del giuramento decisorio nell’economia del materiale probatorio a disposizione del giudice civile per giungere a decisione. Si tratta di reato a pericolo presunto , da escludere nel solo caso – qui non integrato – di assoluta irrilevanza dei fatti narrati rispetto all’accertamento dei fatti e al contenuto del thema probandum da cui ha attinto il giudice civile per giungere a decisione.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 1 aprile – 16 giugno 2015, numero 25262 Presidente Ippolito – Relatore Bassi Ritenuto in fatto 1. Con pronuncia dell'8 maggio 2014, la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza del 19 settembre 2011, con la quale il Tribunale di Udine ha condannato C.C. alla pena di mesi quattro di reclusione con sospensione condizionale della pena, per il reato di falso giuramento della parte di cui all'articolo 371 cod. penumero perché, prestando giuramento decisorio deferito dalla controparte in un procedimento per una controversia di lavoro, l'imputato negava di aver rinunciato ad ogni provvigione sulle vendite ad utile zero e che tra le parti fosse intervenuto un accordo in base al quale, ove avesse praticato ai clienti degli sconti superiori al 15%, il maggior sconto avrebbe inciso per metà sulle provvigioni del medesimo, accordi contrattuali invece confermati da L.G. , impiegata amministrativa della controparte Puligross s.a.s. , commesso il omissis . 1.1. In via preliminare, il giudice d'appello ha dato atto della insussistenza dei presupposti per disporre il rinvio dell'udienza dell'8 maggio richiesto dall'Avv. Enrico Fedozzi in relazione ad un precedente impegno professionale segnatamente per la necessità di partecipare ad un ciclo di lezioni obbligatorie presso la Rota Romana , evidenziando, da un lato, come tale impegno non sia suscettibile di rientrare nella nozione di impedimento assoluto a partecipare all'udienza dall'altro lato, come lo stesso Avv. Fedozzi avesse nominato un sostituto processuale nella persona dell'Avv. Federico Mauro, il quale, invitato ad esprimersi in ordine alla richiesta di rinvio avanzata dal collega cui si erano opposte le altre parti, si era rimesso alla decisione della Corte. 1.2. Nel merito, dopo aver richiamato la sentenza impugnata, la Corte ha ripercorso le dichiarazioni rese dai testi L. , S. e Ci. ed ha rilevato che esse risultano attendibili, non sono smentite dalla documentazione richiamata dall'appellante notando che, in effetti, non riguarda le specifiche circostanze oggetto del giuramento decisorio e, dunque, confermano le ricostruzione dei fatti offerta dai testi P. e Ce. , così che il reato deve ritenersi integrato sotto entrambi i profili oggettivo e soggettivo. Quanto alle statuizioni civili, la Corte ha evidenziato che, come si evince dalla sentenza pronunciata dal giudice del lavoro, il riconoscimento al C. del diritto alle provvigioni e dunque la condanna della società Puligross s.a.s. si fondano proprio sul falso giuramento prestato dall'imputato avente valenza probatoria che nessuna questione può porsi in ordine al quantum del risarcimento, avendo il Tribunale rimesso la valutazione giudice civile. La Corte ha dunque ritenuto congruamente determinata la pena nel minimo edittale, con riduzione massima per le circostanze attenuanti generiche e riconoscimento dei doppi benefici. 2. Avverso la sentenza ha interposto personalmente ricorso C.C. , difeso di fiducia dall'Avv. Enrico Fedozzi, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'articolo 34 Cost. e 156 cod. penumero per violazione del diritto di difesa, per avere la Corte rigettato la richiesta di rinvio presentata dal difensore - iscritto al secondo anno dello Studio Rotale -, giustificata dall'esigenza di seguire le lezioni di un corso con frequenza obbligatoria, che si tenevano lo stesso giorno a Roma presso la Rota romana, sicché sussistevano nella specie i presupposti del legittimo impedimento. 2.2. Difetto di motivazione, per avere la Corte richiamato a sostegno della propria decisione la sentenza di primo grado per tutte le parti appresso non specificamente indicate . 2.3. Violazione di legge in relazione agli articolo 192 e 530, comma 1, cod. proc. penumero , per avere il giudice di secondo grado ritenuto provata la responsabilità di C. sebbene nessun testimone credibile abbia confermato l'esistenza di accordi scritti o verbali sulle provvigioni, e per avere assegnato nessuna rilevanza alla documentazione depositata dalla difesa a dimostrazione della inesistenza degli accordi di cui all'imputazione. 2.4. Violazione di legge in relazione agli articolo 40 cod. penumero e 530, comma 1, cod. proc. penumero per mancanza di prova dell'elemento soggettivo ed, in particolare, della volontà di C. di dichiarare il falso, essendo egli sinceramente convinto che nessuno accordo fosse stato concluso con la Pulingross sulle provvigioni. 2.5. Violazione di legge penale in relazione all'articolo 530, comma 2, cod. proc. penumero , per avere la Corte ritenuto integrato il reato pur persistendo, all'esito del dibattimento, una situazione di dubbio in ordine alla colpevolezza dell'assistito. 2.6. Violazione di legge penale in relazione all'articolo 49 cod. penumero , per avere il giudice d'appello trascurato che, dalla sentenza del giudice del lavoro di primo grado depositata nel processo penale, si evince che la causa di lavoro non veniva decisa sulla base del giuramento decisorio prestato dal C. . 2.7. Violazione di legge penale in relazione all'articolo 185 cod. penumero , per avere la Corte ritenuto sussistente un danno nei confronti della parte civile, laddove, da un lato, la fattispecie incriminatrice dell'articolo 371 cod. penumero , in quanto reato contro il normale funzionamento della giustizia, non prevede, quantomeno in via diretta, un danno a privati dall'altro lato, alla Pulingross non è derivato nessun danno dal giuramento decisorio, in quanto esso non ha avuto nessuna rilevanza ai fini della decisione del contenzioso giuslavoristico. 2.8. Violazione di legge in relazione all'articolo 62, numero 4, cod. penumero , per avere il giudice d'appello negato a C. l'applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità. 3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. L'Avv. Lorenzo Cudini, per la parte civile Puligross s.a.s., ha chiesto che il ricorso sia rigettato, con accoglimento delle richieste come da conclusioni scritte e nota spese. L'Avv. Enrico Fedozzi, per C.C. , ha chiesto in via preliminare il rinvio di udienza in attesa dell'entrata in vigore della legge sulla lieve entità del fatto, trattandosi di situazione ravvisabile nella specie in subordine, ha insistito per l'accoglimento dei motivi. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato in relazione a tutte le deduzioni e va pertanto rigettato. 2. Infondato è il primo motivo col quale il ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza per omesso rinvio dell'udienza in relazione al dedotto legittimo impedimento correlato a motivi di studio, segnatamente all'esigenza di seguire un ciclo di lezioni obbligatorie presso la Rota romana, asseritamente indispensabili per sostenere gli esami mensili a pena di esclusione dal corso. 2.1. Giova evidenziare come le Sezioni Unite di questa Corte Suprema siano di recente tornate ad occuparsi del tema del legittimo impedimento a comparire del difensore già oggetto di precedenti pronunce a composizione allargata, specificando in modo ancor più puntuale quali siano le condizioni in presenza delle quali il concomitante impegno professionale del patrocinante sia suscettibile di dare luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'articolo 420-ter, comma 5, cod. proc. penumero . In particolare, si è rilevato come siffatta situazione sia ravvisabile, con conseguente diritto al rinvio dell'udienza, qualora il difensore a prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni b indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo c rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato d rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'articolo 102 cod. proc. penumero , sia nel processo a cui intende partecipare, sia in quello di cui chiede il rinvio Cass. Sez. U, numero 4909 del 18/12/2014, Torchio, Rv. 262912 Sez. U, numero 4708 del 27/3/1992, Rv. 190828 Cass. Sez. U numero 29529 del 25/6/2009, Rv. 244109 . In presenza di tali condizioni, spetta al giudice compiere una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, e verificando che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie. 2.2. Va posto in risalto come detto bilanciamento dei diversi interessi in gioco non sia, tuttavia, necessario nel caso in cui il concomitante impegno professionale posto a giustificazione della richiesta di rinvio del procedimento non riguardi l'esigenza di prestare il patrocinio nell'ambito di un altro procedimento penale, come nel caso in cui il patrono debba assistere un cliente in una causa civile o - come nel caso in oggetto - debba seguire un corso di riqualificazione professionale. In tale senso si è già pronunciata questa Corte laddove ha chiarito che l'esigenza di prestare il patrocinio in un processo civile assume rilevanza subvalente e, quindi, non è idonea a comportare il differimento della trattazione del processo penale, così come si evince dal dato normativo ed, in particolare, dall'articolo 420-ter cod. proc. penumero , che esclude la rilevanza di eventuali impedimenti a comparire del difensore della parte civile, e persino della stessa parte civile, e dall'articolo 23, comma 1, disp. att. cod. proc. penumero , che prevede espressamente che l'assenza delle parti private diverse dall'imputato, regolarmente citate, non determina la sospensione o il rinvio del dibattimento né la nuova fissazione dell'udienza, a norma degli articolo 420-bis, 420-ter e 484 cod. proc. penumero . Subvalenza che questo giudice della nomofilachia ha stimato non illogica né contraddittoria ed anzi resa doverosa in considerazione dell'esigenza di garantire la celere trattazione dei processi, in ossequio al principio costituzionale della durata ragionevole del procedimento sancito dall'articolo Ili, secondo comma, Cost In linea con le considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che, a maggior ragione, non possa stimarsi sussistente una situazione dante luogo a legittimo impedimento a comparire in caso di concomitante impegno del j difensore dell'imputato legato, non all'esigenza di esercitare il patrocinio in un altro processo, bensì di seguire un corso di formazione professionale, seppure con frequenza obbligatoria. Ed invero, tale situazione, per un verso, si pone fuori dall'alveo del disposto normativo laddove il legittimo impedimento contemplato dall'articolo 420-ter, comma 5, è suscettibile di assumere valenza impeditiva assoluta soltanto allorquando si tratti di contestuale impegno professionale che imponga la presenza del difensore e che assuma, nella già sopra delineata necessità di composizione dei contrapposti interessi in gioco, un rilievo preponderante. E proprio la necessità di operare un bilanciamento dei diversi valori in rilievo rende all'evidenza recessivo il diritto del legale - pur meritevole di considerazione - ad una crescita professionale, rispetto alle esigenze costituzionalmente presidiate di tutela del diritto di difesa dell'imputato e della giurisdizione nonché di una ragionevole durata del processo. Il diritto allo studio, che pur riceve tutela degli articolo 33 e 34 Cost., non può infatti non cedere ai principi sanciti dagli articolo 24 e 111 della stessa Carta Fondamentale. 2.3. Sotto diverso aspetto, e risolutivamente, non può essere sottaciuto come, nel caso di specie, l'Avv. Enrico Fedozzi avesse nominato un sostituito processuale a norma dell'articolo 102 cod. proc. penumero nella persona dell'Avv. Federico Mauro e come quest'ultimo, regolarmente presente in udienza, non si fosse in nessun modo opposto alla discussione del processo e dunque alla decisione della causa. Nessun vulnus al diritto di difesa costituzionalmente garantito si è dunque realizzato nel caso di specie, essendo stato l'imputato validamente difeso da un sostituto processuale nominato dallo stesso difensore fiduciario, che ad ogni buon conto non ha tempestivamente eccepito nessuna vizio dell'attività processuale cui prendeva parte. 2.4. Le considerazioni sopra svolte rendono del tutto ininfluente la circostanza che il concomitante impegno professionale fosse stato tempestivamente comunicato dal patrono al decidente. 2.5. Né la legittimità del diniego della richiesta di rinvio per legittimo impedimento può essere messa in dubbio dal fatto che il giudice, presso la cui cancelleria veniva tempestivamente depositata l'istanza di rinvio nella specie, un mese prima dell'udienza , non si pronunciasse subito sull'istanza. Ed invero, il codice di rito non prevede nessuna sanzione processuale per siffatta situazione, sebbene all'onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento facente capo al patrocinante - secondo il diritto vivente formatosi in subiecta materia , alla stregua delle già sopra rammentate pronunce di questa Suprema Corte a Sezioni Unite - dovrebbe corrispondere un correlativo onere del decidente di dare una tempestiva risposta all'istanza difensiva di rinvio, in un quadro di collaborazione fra i diversi soggetti processuali volto a garantire il miglior funzionamento della macchina giudiziaria e così da consentire l'eventuale pronta adozione da parte del Presidente del Tribunale, o della Sezione, delle disposizioni di carattere organizzativo ai sensi dell'articolo 465 cod. proc. penumero . 3. Privo di pregio, è il secondo motivo di ricorso col quale si contesta il richiamo fatto dalla Corte territoriale alla sentenza di primo grado per quanto non espressamente trattato. 3.1. Giova rammentare, per un verso, come nel nostro sistema processuale sia senza dubbio ammissibile la c.d. motivazione per relationem , seppure in presenza delle condizioni ben delineate da questo giudice nella sentenza a Sezioni Unite numero 17 del 21 giugno 2000 rie. Primavera, Rv. 216664 per altro verso, come, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si saldi con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione Cass. Sez. 3, numero 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 . Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado da ultimo, Sez. 3, numero 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615 . La tecnica di redazione della motivazione della sentenza d'appello mediante rinvio alla pronuncia di primo grado non è pertanto illegittima, a condizione che il decidente dell'impugnazione non si sottragga, e dunque offra congrua risposta, alle specifiche censure mosse nel ricorso. 3.2. Ad ogni buon conto, nel caso in oggetto non si può omettere di porre in rilievo come il richiamo alla sentenza di primo grado non costituisca niente più che un artificio retorico, laddove il decidente di secondo grado, lungi dal limitarsi ad un mero rimando alle argomentazioni del primo giudice, ha risposto in modo puntuale ad ogni doglianza mossa nell'atto d'appello. 4. Sono infondati anche il terzo, il quarto ed il quinto motivo, con i quali il ricorrente contesta le valutazioni espresse dai giudici di merito in punto di prova e dunque la ritenuta integrazione, sotto entrambi i profili oggettivo e soggettivo, del reato in incolpazione. La sentenza in epigrafe si appalesa esaustivamente e congruamente motivata, laddove affronta in modo analitico tutte le censure sottoposte al vaglio del Collegio d'appello, mentre i motivi di ricorso si risolvono nella prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti emergenti dall'istruttoria dibattimentale, non consentita nella sede di legittimità. Ed invero, a fronte di una plausibile ricostruzione della vicenda, come descritta in narrativa, e dei precisi riferimenti probatori operati dal giudice di merito, in questa sede, non è ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l’ iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali ex plurimis Cass. Sez. U, numero 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 . 5. Palesemente destituito di fondamento è il sesto motivo, col quale il ricorrente ha eccepito la violazione dell'articolo 49 cod. penumero , evidenziando che nella specie sussisterebbero i presupposti del reato impossibile stante l'irrilevanza del giuramento decisorio prestato dall'assistito ai fini della decisione della causa di lavoro. L'assunto è privo di base fattuale laddove, avendo riguardo alla motivazione della sentenza resa dalla Corte d'appello di Trieste, collegio del lavoro, il giuramento decisorio oggetto della contestazione è stato espressamente richiamato a pagina 25 a fondamento della decisione della causa. Per altro verso, analogamente a quanto si afferma in materia di falsa testimonianza, il giuramento decisorio può ritenersi irrilevante solo in quanto verta su fatti e circostanze del tutto estranei all'oggetto dell'accertamento e quindi inidonei ad arrecare un qualsiasi contributo all'accertamento dei fatti Cass. Sez. 6, numero 34467 del 17/04/2007 Ceravolo Rv. 237840 Sez. 6 numero 29258 del 06/07/2010, Major Rv. 248610 . Il delitto de quo è, del resto, un reato di pericolo presunto Cass. Sez. 3, numero 445 del 26/10/1979, Bianconi Rv. 143894 , ai fini dell'integrazione del quale è dunque irrilevante che il giudice civile abbia pronunciato o meno sentenza in base al falso giuramento, dovendo il giudice penale prescindere da qualsiasi indagine sulla rilevanza e decisorietà, nell'ambito del giudizio civile, dei fatti e delle circostanze su cui è stata dedotta la formula deferita alla parte Cass. Sez. 6, numero 314 del 12/12/2007, Sorce e altro, Rv. 238400 . L'idoneità a condizionare il giudizio nel quale sia reso il giuramento decisorio deve, pertanto, essere apprezzata secondo un giudizio ex ante - e non ex post -, verificando se l'atto abbia o meno ad oggetto circostanze inerenti il thema probandum e se sia suscettibile o meno, secondo una valutazione prognostica, di condizionare l'esito finale del giudizio, dunque, a prescindere dal fatto che il giudicante di merito ne abbia poi tenuto conto nel decidere. 6. Risulta all'evidenza infondato anche il settimo motivo il ricorrente confonde l'interesse giuridico sotteso al delitto previsto dall'articolo 371 cod. penumero , costituito dal corretto funzionamento della giustizia civile, con la possibilità riconosciuta al soggetto danneggiato da un qualunque delitto, dunque anche dal reato in oggetto, di costituirsi parte civile per ottenere la riparazione del danno patrimoniale e morale da esso cagionato. D'altra parte, come si è già sopra notato - e come congruamente dato atto anche dalla Corte d'appello nelle pagine 6 e 7 -, la condanna della Pulingross S.a.s. al pagamento nei confronti di C. delle somme concernenti le provvigioni è fondata proprio sulla valenza probatoria del falso giuramento prestato dall'imputato, sicché il danno in relazione al quale si è pronunciata la condanna costituisce diretta conseguenza dell'agire illecito de quo. 7. Inammissibile è l'ultimo motivo concernente la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, numero 4, cod. penumero , in quanto tale deduzione è assente nell'atto d'appello, di tal che si versa nell'ipotesi di cui all'articolo 606, comma 3, cod. proc. penumero . 8. Resta solo da affrontare la richiesta avanzata dal difensore nel corso dell'odierna udienza, ai fini del rinvio della trattazione del ricorso in attesa dell'entrata in vigore della legge sulla particolare tenuità del fatto. 8.1. Al riguardo, giova notare, da un lato, come la necessità di attendere l'entrata in vigore di una legge che, in via meramente ipotetica, possa risolversi in un vantaggio per l'imputato, non è contemplata fra le cause di rinvio della trattazione del procedimento e come, pertanto, non siano ammissibili alterazioni del calendario d'udienza in forza di situazioni non tipizzate dal nostro codice di rito dall'altro lato, come la materia processuale sia regolata dal principio del tempus regit actum , di tal che un procedimento può essere ritualmente celebrato e deciso senza tenere conto di una legge ancora non vigente. 8.2. In ogni caso, non si può omettere di rilevare come l'istanza di rinvio avanzata dal difensore di C. si appalesi del tutto generica, ed in quanto tale inammissibile, laddove il patrocinante non ha circostanziato le ragioni per le quali il fatto commesso dall'imputato dovrebbe ritenersi di particolare tenuità e tale da consentire l'applicazione della nuova legge. Esplicitazione che, nella specie, risultava tanto più necessaria alla luce della particolare pregnanza del bene giuridico tutelato dall'incriminazione ex articolo 371 cod. penumero , diretto alla salvaguardia della corretta amministrazione della giustizia in relazione ad un atto cui il codice di rito civile assegna valore di prova legale e da cui può dunque dipendere - ed, in concreto, nella specie è dipesa - la sorte della causa. 9. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente. Dal rigetto consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Pulingross s.a.s., che ritiene congruo liquidare in Euro 3.500,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Pulingross s.r.l., liquidate in Euro 3.500,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA.