Per il classamento dell’immobile l’onere di provare in giudizio l’efficacia degli elementi prescelti per l’individuazione del medesimo spetta all’ufficio finanziario.
La SC, con la sentenza 20 giugno 2013, numero 15495, ha affermato che al fine del riclassamento di un immobile che ne sia sprovvisto e per il quale sia intervenuta una inadeguatezza, l’ufficio deve motivarlo nel provvedimento finale c.d. procedura DOCFA , dando modo al contribuente di conoscere i motivi del rilassamento e di valutare l’opportunità di far acquiescenza all’atto. La procedura DOCFA. In tema di classamento la procedura DOCFA, introdotta dal DM numero 70/94, consente la gestione automatizzata di tutti i documenti presentabili in catasto al fine di conseguire l’accertamento delle caratteristiche di ogni immobile. L’atto del classamento è l’attribuzione di una valutazione reddituale all’unità immobiliare da censire da parte dell’ufficio del territorio, legata, tuttavia, ad alcuni presupposti rappresentati dalle classi di merito esistenti per la categoria nel quadro tariffario del comune interessato. La valutazione di norma deve prendere in considerazione le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’immobile, la sua centralità, l’ubicazione su strade importanti, la posizione, la luminosità dei vani, la funzionalità in base alla conformazione planimetrica ed in ultimo le caratteristiche di finitura. A tal fine l’utente può richiedere presso l’Ufficio una specifica visura, Il caso. Nella fattispecie in esame il contribuente aveva impugnato un accertamento per rettifica del classamento, in variazione della proposta fatta dallo stesso mediante procedura DOCFA a seguito di lavori di ristrutturazione, Sia in primo che secondo grado il ricorso non era stato accolto. La SC ha riconosciuto che è l’attribuzione della rendita è correttamente esplicitata anche attraverso l’indicazione dei dati oggettivi raccolti dall’UTE, trattandosi di dati idonei soprattutto quando il provvedimento costituisca l’atto terminale di una procedura di tipo partecipativo qual è la cd DOCFA, che implica l’indicazione dei elementi di fatto da parte dello stesso contribuente a consentire al contribuente, mediante il confronto con quelli esposti in dichiarazione, di tutelarsi instaurando il contenzioso. Ciò posto, la SC comunque ha affermato che il giudice di merito, in sede di valutazione della fondatezza dell’accertamento impugnato, deve verificare se la categoria e la classe attribuite all’immobile risultino sostenute dai dati indicati nella motivazione dell’atto, spettando la prova della sussistenza di ciò all’ufficio, nel contraddittorio con il contribuente. Nel caso in esame il giudice ha ribaltato i termini della ripartizione della prova, finendo per attribuire al proprietario dell’immobile l’onere di fornire la prova contraria a quella spettante sull’Ufficio in tale modo il giudice avrebbe omesso di rivolgere il proprio necessario apprezzamento in ordine agli elementi di fatto caratterizzanti la fattispecie processuale ovvero gli elementi necessari per l’attribuzione della rendita e della classe accertate dall’ufficio. L'atto di classamento. Sul tema la giurisprudenza ha affermato che l'atto di classamento costituisce l'esito di un procedimento regolato dalla legge, che prevede la partecipazione del contribuente, e trova, in osservanza alla regola generale sull'attribuzione di rendita agli immobili classificati in categoria D, il proprio presupposto in una stima diretta eseguita dall'ufficio. Cass. numero 5404/2012 . L'avviso di classificazione di un immobile in una certa categoria, inoltre, è soggetto all'obbligo della motivazione, il quale deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe accertati dall'ufficio tecnico erariale UTE , trattandosi di dati sufficienti a porre il contribuente nella condizione di tutelarsi Cass. 14379/2011 e 12068/2004 .
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 21 marzo 20 giugno 2013, numero 15495 Presidente Iacobellis – Relatore Caracciolo Fatto e diritto Ritenuto che Che la CTR di Aosta ha respinto l'appello di M.P.P. -appello proposto contro la sentenza numero 49-03-2008 della CTP di Aosta che aveva già respinto il ricorso del contribuente ed ha cosi confermato l'avviso di accertamento per rettifica del classamento di una unità immobiliare sita in Aosta, in variazione della proposta fatta dalla parte contribuente a mezzo della procedura DOCFA a seguito dell'effettuazione di lavori di ristrutturazione a fronte della proposta del seguente classamento cat.A/2 cl.2 cons.6,5 l'Agenzia aveva accertato il classamento nei termini che seguono cat. A/1 cl.2 cons.6,5 che la predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che un siffatto avviso trova sufficiente motivazione nell'indicazione da parte dell'Ufficio degli elementi tecnici relativi alla categoria ed alla classe conseguentemente assegnata , così che il contribuente aveva avuto la possibilità di verificare la correttezza della procedura di classamento quest'ultimo, al contrario non aveva prodotto elementi concreti idonei a giustificare eventuali deroghe al principio secondo il quale una diversa applicazione della categoria e della classe può essere ritenuta legittima solo nel caso che si dimostri che nella stessa zona censuaria siano presenti unità immobiliari della stessa tipologia dell'immobile in questione, collocate in una categoria o in una classe diversa che il contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre l'Agenzia del territorio si è difesa con controricorso che il ricorso ai sensi dell'articolo 380 bis cpc assegnato predetto relatore, componente della sezione di cui all'articolo 376 cpc è idoneo ad essere definito ai sensi dell'articolo 375 cpc che con il primo motivo di censura improntato alla violazione e falsa applicazione di norme di legge, che nel corpo del motivo risultano identificate con l'articolo 7 comma 1 della legge numero 212/2000 la parte ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata ha attribuito sufficiente idoneità alla motivazione del provvedimento di rettifica della proposta di classamento consistente nella mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile per quanto questi siano elementi inidonei a consentire di intendere le ragioni della classificazione che con il secondo motivo di censura improntato al vizio di motivazione la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante, con la sua perplessa motivazione non sembra che il contribuente abbia prodotto elementi concreti idonei a giustificare eventuali deroghe abbia omesso di effettuare qualsivoglia valutazione degli elementi concreti addotti in giudizio in riferimento all'onere che compete all'Ufficio di dare adeguatamente conto nel contesto di un provvedimento di natura valutativa quale quello di classamento delle ragioni che lo hanno indotto ad effettuare la rettifica della proposta che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti e che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie tanto premesso e ritenuto, la Corte osserva quanto di seguito Il primo motivo per ricorso per Cassazione, così come evidenziato dal relatore, non può ritenersi fondato. La questione della adeguata motivazione del provvedimento di classamento ed attribuzione della rendita è stata molteplici volte risolta da questa Corte nel senso che essa può ritenersi correttamente esplicitata anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio tecnico erariale e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di dati idonei specie allorquando il provvedimento costituisca l'atto terminale di una procedura di tipo fortemente partecipativo quale è la cd. DOCFA, che implica l'indicazione degli elementi fattuali rilevanti da parte dello stesso contribuente, dati che nella specie di causa costituiscono la base oggettiva dello stesso provvedimento di classamento, che si è limitato a farne difforme valutazione rispetto alla proposta a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere il petitum provvedimentale , sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie. Ed infatti In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'articolo 2 del d.l. 23 gennaio 1993, numero 16, convertito in legge 24 marzo 1993, numero 75, e del d.m. 19 aprile 1994, numero 701 cd. procedura DOCFA ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio come accade per gl'immobili classificati nel gruppo catastale D , tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa , costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa v. Sez. 5, Sentenza numero 16824 del 21/07/2006 più di recente, in termini analoghi, Cass. Sez. 5, Sentenza numero 5404 del 04/04/2012 . Ciò detto, va posto convenientemente in risalto che il principio di diritto dianzi richiamato non può trovare contraddizione nella recente giurisprudenza di questa Corte Cass. Sez. 5, Sentenza numero 9629 del 13/06/2012 Cass. Sez. 6 5, Ordinanza numero 19820 del 13/11/2012 che fa precipuo riferimento alla procedura di riclassamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria attivata per le specifiche ipotesi contemplate dai commi 335 e 336 della legge numero 311 del 2004 ovvero dal comma 58 dell'articolo 3 della L. numero 662 del 1996, articolo 3 , nelle quali pronunce è stata appunto messa in risalto la specificità del procedimento volto ad attribuire un nuovo classamento per un immobile che ne sia già provvisto e per il quale si prospetti una sopravvenuta inadeguatezza, procedimento caratterizzato dall'impulso eminentemente officioso e connotato da peculiari presupposti e dettagliate procedure differenziati per ciascuna delle varie causali tipiche normativamente previste di cui non è possibile che non sia dato esplicito conto nel provvedimento terminale della procedura, onde consentire alla parte contribuente che non vi ha preso parte attiva di conoscere i presupposti del riclassamento, di valutare l'opportunità di fare o meno acquiescenza al provvedimento e di approntare le proprie difese con piena cognizione di causa, nonché per impedire all'Amministrazione, nel quadro di un rapporto di leale collaborazione, di addurre in un eventuale successivo contenzioso ragioni diverse rispetto a quelle enunciate . E d'altronde, i necessari distinguo che precedono costituiscono il precipitato applicativo del generale principio secondo cui l'obbligo di motivazione degli atti tributari si atteggia diversamente a seconda della natura e della funzione che gli stessi hanno in base alle norme loro proprie giacché, mentre in alcuni atti la funzione di prelievo fiscale viene esercitata in forme estremamente semplici e contratte, talvolta risolvendosi nella mera imposizione di una determinata disciplina, altri atti costituiscono, invece, l'espressione di una funzione di prelievo fiscale, articolata e complessa, per cui assumono una veste formale ed un contenuto specificamente regolato dalla legge si veda, a tale proposito, Sez. 5, Sentenza numero 27758 del 16/12/2005 . Fondato deve ritenersi invece, in conformità alla proposta del relatore, il secondo motivo di ricorso. Proprio in ragione delle premesse ricostruttive che sono state poste nel corso della disamina del motivo che precede e perciò dell'attribuzione alla sede contenziosa della funzione di verifica dell'attendibilità concreta del cennato giudizio sintetico contenuto nel provvedimento di classamento, con la conseguente convalida della bontà delle ragioni oggetto della pretesa va senz'altro condivisa la doglianza della parte contribuente che censura la pronuncia di secondo grado per avere il giudicante omesso di effettuare qualsivoglia valutazione degli elementi concreti addotti in giudizio, in riferimento all'onere che compete all'Ufficio di dare adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad effettuare la rettifica della proposta. Ed invero, l'indirizzo costantemente espresso da questa Corte, in riferimento alle controversie similari a quella qui in considerazione, attribuisce all'Ufficio l'onere di provare nel contraddittorio giurisdizionale con il contribuente gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa nel quadro del parametro prescelto, salva comunque la facoltà del contribuente di assumere su di sé l'onere di dimostrare l'infondatezza della pretesa stessa avvalendosi dei criteri astratti utilizzabili per l'accertamento del classamento o del concreto raffronto con le unità immobiliari presenti nella stessa zona censuaria in cui è collocato l'immobile. In termini si vedano, per quanto il principio non sia esplicitato nelle massime, Sez. 5, Sentenza numero 5404 del 04/04/2012 Cass. Sez. 5, Sentenza numero 14379 del 30/06/2011 Cass. Sez. 5, Sentenza numero 4507 del 2009 Cass. Sez. 5, Sentenza numero 333 del 11/01/2006 Cass. Sez. 5, Sentenza numero 12068 del 01/07/2004 Cass. Sez. 5, Sentenza numero 5717 del 05/05/2000 Cass. Sez. 1, Sentenza numero 4085 del 03/04/1992 maggiore precisione si rinviene -invece nelle massime che concernono altro genere di imposte, come l'INVIM o la tassa di registro, ma sempre in applicazione di principio del tutto omogeneo per tutte Sez. 5, Sentenza numero 25624 del 01/12/2006 . Sarebbe perciò spettato al giudice del merito, in sede di valutazione della fondatezza del provvedimento di accertamento impugnato, soffermarsi a verificare se la categoria e la classe attribuite all'immobile -con consequenziale fissazione della rendita risultino adeguatamente sostenute dai dati indicati nella motivazione dell'atto, della cui sussistenza l'Ufficio era onerato di dare prova in giudizio, nel contraddittorio con il contribuente. Il giudicante invece ha inammissibilmente sovvertito i termini della ripartizione dell'onus probandi, finendo per attribuire al fallimento dell'onere liberamente assunto dal contribuente, di fornire la prova contraria a quella spettante sull'Ufficio, la chiave di volta del processo, così omettendo di rivolgere il proprio necessario apprezzamento in ordine agli elementi di fatto caratterizzanti la fattispecie processuale e cioè gli elementi fattuali propedeutici all'attribuzione della rendita e della classe accertate dall'Ufficio. Né conta che l'Agenzia -nel proprio controricorso abbia indicato senza dettagliare modo e tempo di produzione della fonte di prova, in violazione del canone di autosufficienza gli elementi fattuali ai quali assume che si sia ispirata nell'apprezzamento dei coefficienti catastali attribuiti, poiché -se questi elementi realmente siano stati in qualche modo acquisiti al processo essi stessi sono -al contrario indizio ulteriore dell'inidoneo esame effettuato dal giudicante delle fonti di prova offerte dalle parti. Non resta che concludere che è da cassare la pronuncia del giudice di appello che non si è attenuto ai predetti principi, con la conseguente necessità di restituire la causa al medesimo giudice, in funzione di giudice del rinvio, affinchè riesamini la materia alla luce della corretta disciplina applicabile. Le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Valle D'Aosta che, in diversa composizione, provvedere anche sulle spese di lite del presente grado.