L’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma merita particolare attenzione perché permette di soffermarci su alcuni aspetti problematici della mediazione civile e commerciale e, in particolare, quelli del suo rapporto con il processo civile.
L’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 21 gennaio 2015 merita particolare attenzione perché permette di soffermarci su alcuni aspetti problematici della mediazione civile e commerciale e, in particolare, quelli del suo rapporto con il processo civile. Giudizio di revocazione e mediazione civile. Orbene, nel caso di specie il Tribunale era stato chiamato a decidere un giudizio di revocazione avverso un’ordinanza di convalida di sfratto nel corso del quale la parte ricorrente aveva chiesto la sospensione dell’esecutività dell’ordinanza impugnata. Il giudice, nel respingere l’istanza di sospensione, ha fissato l’udienza di discussione della causa e, contestualmente, ha affermato che «vertendosi in materia locatizia le parti vanno comunque inviate senza indugio in mediazione» assegnando loro termine di 15 giorni per il deposito della domanda di mediazione. Ne deriva che l’ordinanza ha ritenuto - in maniera assolutamente condivisibile - che poiché il giudizio di revocazione ha ad oggetto un contratto di locazione, esso rappresenta un caso di mediazione obbligatoria ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5, d.lgs. numero 28/2010. Doveri di buona fede nella mediazione. Peraltro - e qui sta forse il profilo di maggiore interesse dell’ordinanza - il giudice richiama le parti su ciò che all’udienza di discussione che si terrà «nella non creduta ipotesi che la conciliazione non sortisca esito positivo» avverrà «previo esame dei temi concretamente affrontati e dell’esito della mediazione svolta secondo lealtà e probità dovrà essere prodotto il verbale di mediazione». Il tema è assolutamente delicato e coinvolge uno degli aspetti più importanti della normativa in materia di mediazione. Ed infatti, la mediazione del d.lgs. numero 282010, come noto, è caratterizzata da un duplice obbligo di riservatezza uno “interno” in base al quale il mediatore non può rivelare nulla alla controparte senza l’autorizzazione della parte che si confida con il mediatore. Il secondo “esterno” nel senso che tutto quello che “si dice” nel corso del procedimento di mediazione deve rimanere riservato e di esso non ve ne può essere traccia né nell’eventuale proposta né nel verbale - positivo o negativo che sia. Riservatezza vs tutela della buona fede? Senonché, la riservatezza che qualifica il procedimento di mediazione rappresenta anche un ostacolo alla eventuale verifica da parte del giudice del comportamento che le parti hanno tenuto in mediazione. Ed infatti, oggi, gli unici due comportamenti che possono dare luogo a sanzione sono a la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione e b il rifiuto ingiustificato della proposta del mediatore. Questa situazione, però, favorisce il comportamento di quanti adottano una linea di condotta formalmente ineccepibile, ad esempio, partecipando al primo incontro ma dichiarando di non voler proseguire oppure partecipano alla mediazione senza alcuna reale e sostanziale volontà di cercare un accordo. Mentre quest’ultimo comportamento al quale probabilmente ha pensato il Tribunale di Roma è - a legislazione vigente - difficilmente sanzionabile perché non può venire in rilievo ed infatti, il verbale di mediazione dà soltanto atto del se le parti hanno raggiunto, oppure no, un accordo il primo comportamento potrebbe trovare un qualche rilievo esterno. Ed infatti, si assiste nella pratica alla verbalizzazione da parte del mediatore delle dichiarazioni delle parti in ordine alla loro volontà, oppure no, di proseguire nella mediazione e, quindi, superare positivamente il primo incontro di mediazione in luogo di un più asettico verbale di mancato accordo. Sebbene il d.lgs. numero 28/2010 non abbia sanzionato la parte che non voglia procedere nella mediazione dopo il primo incontro, non v’è dubbio che i giudici tendono a valutare negativamente quel comportamento e, in taluni casi, tendono anche ad affermare che, con riferimento alla mediazione delegata, le parti devono immediatamente procedere all’incontro di mediazione vero e proprio e non soltanto al primo incontro. Il tema merita un sicuro approfondimento e, forse, un ripensamento anche legislativo dal momento che il dovere di riservatezza ostacola qualsiasi interpretazione volta a sapere quale sia stato il comportamento delle parti. Riservatezza che se in via generale è funzionale a favorire il dialogo tra le parti e in questo va tutelata al massimo , certo agevola e “copre” i comportamenti non ispirati a buona fede. Il che non impedisce, però, di trovare un qualche bilanciamento per fronteggiare l’elevata percentuale di mediazioni che non superano la barriera sic! del primo incontro.
Tribunale di Roma, ordinanza 19 - 21 gennaio 2015 Giudice Ranieri Fatto e diritto Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all’udienza 19.1.2015 nella causa numero inerente a giudizio per revocazione ex articolo 395 c.p.c. per dolo della parte intimante lo sfratto per morosità convalidato con ordinanza 27.6.2014 di questo Tribunale rileva che l’istanza di sospensione ex articolo 401 c.p.c. dell’esecutività della detta ordinanza di convalida va respinta. 1.1 Ed invero già sotto il profilo del fumus bonis iuris va rilevato che appare oggetto di doveroso maggiore approfondimento giuridico ad opera delle parti contendenti se nel caso di specie, stanti i fatti allegati reciprocamente, la loro successione temporale possa in primo luogo esperirsi una qualche impugnazione ed in secondo luogo se sia proponibile l’impugnazione per revocazione ovvero quella per appello, sia pur nell’ambito dilatato statuito dalla Corte Costituzionale in materia v. Cass., numero 3977/94, v. anche Cost. Cost. numero 51/95 . Sotto il profilo del danno grave ed irreparabile richiesto dall’articolo 373 c.p.c. va osservato che ugualmente l’allegazione proposta appare generica rappresentandosi soli una diminuzione delle camere a disposizione dell’hotel senz’altra migliore specificazione in fatto della concreta situazione fattuale sostanziale, in ipotesi, la “gravità e irreparabilità” ciò in ragione della allegazione e prova del volume di affari complessivo dei ricavi inerenti, della struttura alberghiera in concreto operante. Dunque, prospettazione oltremodo scarna e apodittica, come tale inidonea a fondare l’accoglimento dell’importante provvedimento richiesto. 1.2 Vertendosi in materia locatizia le parti vanno comunque inviate senza indugio in mediazione obbligatoria onde discutere ed auspicabilmente risolvere il contenzioso insorto senza proseguire nel presente giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria già così oberata. Pertanto, visto il d.lgs. numero 28/2010 sulla mediazione obbligatoria come modificato dall’articolo 84 del d.l. numero 69/2013, convertito con modificazioni in legge numero 98/2013, in vigore del 21 settembre 2013 assegna alle parti termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione e fissa udienza all’1 luglio 2015, ore 11.45, nella non creduta ipotesi in cui la conciliazione non sortisca esito positivo udienza fissata ex articolo 420 c.p.c. per la discussione nel merito previo esame dei temi concretamente affrontati e dell’esito della mediazione svolta secondo lealtà e probità, dovrà essere prodotto il verbale di mediazione. Segnala sin d’ora che la legge sulla mediazione obbligatoria prevede la irrogazione di sanzioni economiche a favore dello Stato ed carico dell’una e dell’altra parte per eventuali comportamenti non leali e non pribi tenuti in sede di mediazione. 1.3 Segnala alle parti che l’articolo 96 comma 3 c.p.c. prevede la condanna al pagamento di una somma di denaro a carico di quella parte che dovesse risultare aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. PERTANTO 1. rigetta l’istanza di sospensione dell’ordinanza 27.6.2014 di questo Tribunale di convalida di sfratto per morosità emesso tra le parti 2. invia le parti in mediazione obbligatoria e fissa udienza di eventuale prosieguo nel merito come sopra disposto 3. la CANCELLERIA comunichi la presente ordinanza alle parti con urgenza.