In tema di obbligazioni solidali l’azione di regresso è esperibile anche dal condebitore che abbia pagato parzialmente il debito solidale, sempre che la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni e nei limiti di tale eccedenza, verificandosi una ipotesi di depauperamento del solvens e di correlativo arricchimento dei condebitori, consistente nella parziale liberazione.
Questi i principi enunciati dalla Suprema Corte con l’ordinanza numero 7279/21, depositata il 16 marzo, che ha cassato con rinvio la pronuncia della Corte di appello di Campobasso, numero 16.2018. I FATTI. La fattispecie riguardava un contratto di fideiussione omnibus stipulato da tre soci con una Banca, a garanzia delle obbligazioni assunte da due società di cui essi stessi erano contitolari. Tra le altre, detto contratto prevedeva una limitazione all’esercizio dei diritti di surroga e regresso e di inopponibilità dell’estinzione e della modifica dell’obbligazione di altri fideiussori, clausole tese a garantire l’adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti dell’istituto di credito, finchè non fosse stata estinta ogni ragione creditoria vantata da quest’ultimo. Successivamente, la Banca revocava tutti i rapporti ed intimava ai condebitori il pagamento delle relative posizioni debitorie uno di essi addiveniva a transazione con l’Ente, corrispondendo il complessivo importo di euro 400.000,00 ed agiva in regresso nei confronti degli altri. La domanda monitoria veniva accolta in primo grado, come pure in sede di Appello, ove la Corte di merito riteneva che il Tribunale aveva correttamente rilevato che la prima clausola di limitazione dei diritti era stata stipulata nell’interesse esclusivo della banca e, pertanto, solo essa avrebbe potuto avvalersene. Aggiungeva, inoltre, che in seguito alla transazione avvenuta con uno dei fideiussori, in quanto parzialmente adempiente, tale soggetto era stata liberato dal rapporto e, non essendo più fideiussore dell’istituto di credito, ben poteva agire nei confronti degli altri obbligati. Era, dunque, da ritenere legittima l’azione monitoria da questi esercitata nei confronti degli altri fideiussori, poiché è sempre consentito a chi ha pagato anche solo una parte del debito, ripetere quanto ha erogato, in proporzione delle rispettive quote degli altri fideiussori, ed anche se il pagamento è stato da lui effettuato per un ammontare non superiore alla sua quota dell’intero debito. In sintesi, dunque, la Corte di Campobasso evidenziava che era possibile derogare alla disciplina dell’art 1299, comma 1, cc, dovendo l’azione di regresso ritenersi esperibile anche ove il debito comune non risulti interamente estinto, in ragione di un pagamento meramente parziale. IL GIUDIZIO IN CASSAZIONE. Avverso tale sentenza ha interposto ricorso in Cassazione il condebitore intimato in via monitoria, avvalendosi di un solo motivo violazione e falsa applicazione degli articolo 1362, 1363, 1367, 1369, 1372 c.c., in riferimento all’articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c In particolare, egli ha lamentato che il Collegio non ha considerato che la previsione delle sopra evidenziate clausole era volta a garantire che l’intera ragione della banca doveva essere soddisfatta, sia in caso di pagamento parziale da parte di un fideiussore, che in caso di cessazione o modifica dell’obbligazione di alcuno dei garanti, con conseguente impossibilità da parte di colui che modifica il proprio rapporto di garanzia con l’istituto, di esercitare il diritto di regresso nei confronti degli altri, finchè l’intero debito non è estinto. La Corte ha condiviso la doglianza, ritenendo illogico l’iter seguito dal Giudice del merito per assolvere i compiti a lui assegnati. Più precisamente, il Collegio ha ravvisato che nella impugnata sentenza la Corte di merito ha ritenuto che l’esercizio dell’azione di regresso è sempre e comunque ammissibile, anziché privilegiare l’ipotesi “normale” prevista dalla norma, secondo cui la ripetizione dai condebitori della parte di ciascuno di essi, è possibile solo ove il debitore in solido ha pagato l’intero debito. Essa, dunque, ha fatto applicazione non del principio generale, piuttosto, di quello derogatorio e/o eccezionale senza, tuttavia, dar conto delle motivazioni di tale scelta. Gli Ermellini hanno, inoltre, rilevato che la clausola di limitazione dei diritti è stata interpretata come formulata nell’esclusivo interesse della banca, senza tuttavia indicare alcun elemento deponente in tal senso, laddove il ricorrente ha viceversa prospettato l’attribuzione ad essa di un significato rispondente all’interesse di tutte le parti contrattuali e, pertanto, anche dei con fideiussori. A parere della Suprema Corte, l’interpretazione fornita dalla parte appare certamente più plausibile, oltre che logica e, pertanto, il ricorso è stato accolto e cassata l’impugnata sentenza con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 22 settembre 2020 – 16 marzo 2021, numero 7279 Presidente Scarano – Relatore Fiecconi Svolgimento del processo Con sentenza del 23/1/2018 la Corte d’Appello di Campobasso ha respinto il gravame interposto dal sig. P.D. in relazione alla pronunzia Trib. Larino numero 189 del 2011, di accoglimento della domanda nei suoi confronti in origine monitoriamente azionata dal sig. Pa.Gi. , di pagamento della somma di Euro 102.000,00 a titolo di regresso ex articolo 1954 c.c., quale confideiussore solidale, all’esito del versamento effettuato alla Banca Popolare di Lanciano e Sulmona - giusta accordo transattivo con la medesima stipulato - ai fini dell’adempimento degli obblighi contratti con la prestazione -unitamente anche ai sigg. Z.G. e G.A. - in di fideiussione c.d. omnibus a garanzia dei debiti delle società Esybet s.r.l. e Termoli Giochi s.a.s., di cui erano soci. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il P. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso il Pa. . Motivi della decisione Con unico motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1362, 1363, 1367, 1369, 1372 c.c., in riferimento all’articolo 36 c.p.c., comma 1, numero 3. Si duole essersi dai giudici di merito erroneamente interpretato il contratto di fideiussione omnibus stipulato - unitamente ai sigg. Pa.Gi. , Z.G. e G.A. - con la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona a garanzia delle obbligazioni delle società Termoli Giochi e della Esybet s.r.l., di cui erano anche soci . In particolare, la clausola intitolata Limitazione all’esercizio dei diritti di surroga e regresso e quella inserita sotto la rubrica Inopponibilità dell’estinzione e della modifica dell’obbligazione di altri fideiussori , entrambe finalizzate a garantire l’adempimento di tutte le obbligazioni dalle suindicate società assunte nei confronti della Banca finché non interamente estinta ogni ragione creditoria di quest’ultima, impedendo che qualsiasi circostanza esterna ed ultronea rispetto al rapporto, in grado di determinare un depauperamento dei fideiussori, dunque un’impossibilità di assolvimento dei loro oneri di garanzia, comportasse il mancato pagamento dell’intero debito contratto con la banca creditrice oltreché un accrescimento eventuale delle somme che gli altri cofideiussori devono corrispondere, ad esclusione di quello giunto a transazione, nei confronti della Banca per via dell’insolvenza di uno o più di loro, causata dall’esercizio del diritto di regresso ”. Lamenta non essersi dai giudici di merito considerato che la previsione di tali clausole era volta a garantire che l’ intera ragione della Banca deve essere comunque e sempre soddisfatta, sia in caso di pagamento parziale da parte di un fideiussore, sia in caso di cessazione o modifica dell’obbligazione di alcuno dei garantiti, con consequenziale impossibilità da parte di colui che modifica il proprio rapporto di garanzia con la Banca di esercitare il diritto di regresso nei confronti degli altri dunque di mettere in pericolo la completa soddisfazione della ragione della Banca finché l’intero debito non sia estinto” v. pag. 8 della memoria . Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Va anzitutto osservato che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’interpretazione del contratto è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione v. Cass., 22/10/2014, numero 22343 Cass., 21/4/2005, numero 8296 . Il sindacato di legittimità può avere cioè ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti bensì solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto v. Cass., 22/10/2014, numero 22343 Cass., 29/7/2004, numero 14495 . Deve quindi porsi in rilievo come, pur non mancando qualche pronunzia di segno diverso v., Cass., 10/10/2003, numero 15100 Cass., 23/12/1993, numero 12758 , risponda ad orientamento consolidato che ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate. Si è al riguardo peraltro precisato che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va invero verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell’articolo 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato v. Cass., 28/8/2007, numero 828 Cass., 22/12/2005, numero 28479 16/6/2003, numero 9626 . Va d’altro canto sottolineato che, pur assumendo l’elemento letterale funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, il giudice deve a tal fine necessariamente riguardarlo alla stregua degli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare di quelli quali primari criteri d’interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto v. Cass., 6/7/2018, numero 17718 Cass., 22/11/2016, numero 23701 Cass., 23/10/2014, numero 22513 Cass., 27/6/2011, numero 14079 Cass., 23/5/2011, numero 11295 Cass., 19/5/2011, numero 10998 con riferimento agli atti unilaterali v. Cass., 6/5/2015, numero 9006 dell’interpretazione funzionale ex articolo 1369 c.c. e dell’interpretazione secondo buona fede o correttezza ex articolo 1366 c.c., avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta cfr. Cass., 23/5/2011, numero 11295 e, da ultimo, Cass., Sez. Unumero , 8/3/2019, numero 6882 . Il primo di tali criteri articolo 1369 c.c. consente di accertare il significato dell’accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta. Quale criterio d’interpretazione del contratto fondato sull’esigenza definita in dottrina di solidarietà contrattuale , l’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex articolo 1366 c.c. si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte v. Cass., 6/5/2015, numero 9006 Cass., 23/10/2014, numero 22513 Cass., 25/5/2007, numero 12235 Cass., 20/5/2004, numero 9628 , non consentendo di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte v. Cass., 23/5/2011, numero 11295 e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo negoziale cfr., con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass., Sez. Unumero , 18/2/2010, numero 3947 . Giusta principio recentemente suggellato dalle Sezioni Unite di questa Corte nel superare il c.d. principio del gradualismo v. Cass., Sez. Unumero , 8/3/2019, numero 6882, sul punto peraltro non massimata, e, da ultimo, Cass., 30/8/2019, numero 21840 , sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti l’elemento letterale deve essere dunque considerato non già isolatamente bensì in correlazione con gli altri criteri ermeneutici, e primieramente quello funzionale, in coerenza cioè con gli interessi che le parti hanno specificamente inteso tutelare causa concreta mediante la stipulazione v. Cass., 12/11/2019, numero 11092 Cass., 6/7/2018, numero 17718 Cass., 19/3/2018, numero 6675 Cass., 22/11/2016, numero 23701 con la quale convenzionalmente determinano la disciplina accettata come vincolante articolo 1372 c.c. del loro rapporto contrattuale cfr. Cass., Sez. Unumero , 8/3/2019, numero 6882 Cass., 6/7/2018, numero 17718 . Orbene, la corte di merito è nel caso pervenuta ad un’interpretazione del negozio de quo in termini non consentanei con i suindicati principi. È rimasto nel giudizio di merito accertato che nella specie - l’odierno ricorrente ha - unitamente ai sigg. Pa.Gi. , Z.G. e G.A. - stipulato con la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona una fideiussione c.d. omnibus a garanzia delle obbligazioni delle società Termoli Giochi e della Esybet s.r.l., di cui erano anche soci contratto contemplante in particolare la clausola recante la rubrica Limitazione all’esercizio di diritti di surroga e regresso del seguente tenore Il fideiussore che ha pagato non può esercitare il diritto di regresso o di surroga nei confronti del debitore. Dei coobbligati, nè dei garanti, ancorché confideiussori, finché non sia interamente estinta ogni ragione della Banca nonché la clausola in base alla quale Quando vi sono più fideiussori ciascuno di essi risponde per l’intero ammontare del debito garantito, anche se la garanzia sia prestata con un unico atto di fideiussione e l’obbligazione di alcuno dei garanti sia venuta a cesare, o abbia subito modificazioni, per qualsiasi causa, anche per remissione o transazione da parte della Banca” - la Banca ha successivamente revocato tutti gli affidamenti a suo tempo concessi in favore delle suindicate società garantite, intimando ai confideiussori il pagamento delle relative posizioni debitorie - il Pa. è addivenuto ad un accordo con la Banca avente ad oggetto l’adempimento dei propri obblighi fideiussori corrispondendo il complessivo importo di Euro 400.000,00, e ha quindi agito in regresso nei confronti degli altri confideiussori per la ripetizione delle rispettive quote in ordine alla somma versata alla Banca in eccedenza alla propria. In tema di obbligazioni solidali si è da questa Corte da tempo sottolineato che l’articolo 1299 c.c., comma 1, prevede in effetti unicamente l’ipotesi del pagamento dell’intero debito da parte di uno dei condebitori, ma ciò non impedisce di ritenere che l’azione di regresso possa considerarsi esperibile anche nel caso in cui sia stata pagata solo una parte del debito comune in misura superiore alla quota interna del solvens, perché anche in tale caso, come in quello del pagamento dell’intero debito, si ha un depauperamento del solvens ed un correlativo arricchimento dei condebitori, consistente nella parziale liberazione v. Cass., 29/1/1998, numero 884 Cass., 19/1/1984, numero 459 . L’azione di regresso si è quindi ritenuto spettare pure al condebitore che abbia pagato solo parzialmente il debito solidale, sempre che la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni, e nei limiti di tale eccedenza v. Cass., 19/1/1984, numero 459, e conformemente Cass., 29/1/1998, numero 884. V. altresì Cass., 7/12/1998, numero 12366 Cass., 27/1/2009, numero 1955 nonché, da ultimo, Cass., 13/2/2018, numero 3404 e Cass., 27/8/2018, numero 21197 . Nel porsi in rilievo che l’azione di regresso prevista dall’articolo 1299 c.c., differisce invero da quella prevista all’articolo 2055 c.c., per il modo di ripartizione dell’obbligazione nei rapporti interni giacché mentre nelle obbligazioni nascenti da contratto la ripartizione avviene per quote che si presumono eguali, salvo che non risulti diversamente, in quelle extracontrattuali l’onere che ciascun compartecipe sopporta nei confronti dei suoi coobbligati è commisurato alla gravità della rispettiva colpa ed all’entità delle conseguenze cfr. Cass., 19/1/1984, numero 459 Cass., 7/2/1975, numero 491 Cass., 7/5/1973, numero 1204 Cass., 16/10/1954, numero 3785 e nell’ammettersi che l’azione di regresso possa invero esperirsi pure in caso di pagamento parziale di debito solidale ex delitto sempre che la somma pagata ecceda la quota interna del solvens , poiché anche in tal caso si ha depauperamento del solvens con arricchimento dei condebitori, si è da questa Corte osservato che la condizione dell’avvenuto pagamento dell’intero debito di risarcimento per potersi esperire l’azione di regresso v., con riferimento all’articolo 2055 c.c., Cass., 7/2/1969, numero 409 si riferisce in realtà all’ipotesi normale considerata dalla norma, impregiudicata rimanendo tuttavia l’ipotesi del pagamento parziale del debito v. Cass., 19/1/1984, numero 459 . Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha ritenuto che - il primo giudice ha fatto corretta applicazione nell’interpretazione degli atti di fideiussione in esame delle disposizioni di cui agli articolo 1362 c.c. e segg., laddove ha statuito che - la prima clausola citata deve necessariamente essere letta unitamente alla successiva - la clausola relativa alla limitazione all’esercizio dei diritti di surroga e regresso è stata stipulata nell’interesse esclusivo della Banca che sola avrebbe potuto avvalersene - la stessa Banca ha liberato uno dei fideiussori, il Pa. , in quanto parzialmente adempiente, evenienza prevista nel contratto costitutivo della fideiussione - il Pa. , non è più fideiussore della Banca, può agire contro gli altri obbligati . Ha al riguardo ulteriormente sottolineato che diversamente opinando, nella astratta ipotesi di totale inerzia della Banca nel recupero del proprio credito verso i coobbligati, si determinerebbe la impossibilità per il fideiussore più diligente, in quanto adempiente, di agire in regresso. Non si può quindi, per tutte le illustrate ragioni, che addivenire alla medesima decisione del primo giudice, in base alla quale spetta al Pa. il diritto di regresso ex articolo 1954 c.c., nei confronti dell’altro confideiussore P. , diritto che compete, per giurisprudenza condivisibile anche dalla Corte - cfr. Cass., sentenza numero 5857 del 30.10.1980 citata dal tribunale - al fideiussore che ha pagato anche solo una parte del debito garantito per ripetere, in proporzione delle rispettive quote degli altri, quanto egli ha erogato, anche se il pagamento è stato da lui effettuato per un ammontare non superiore alla sua quota dell’intero debito . La corte di merito ha dunque ritenuto spettare al Pa. il diritto di regresso ex articolo 1954 c.c., nei confronti dell’altro confideiussore P. ”, in quanto a trattasi di diritto che compete, per giurisprudenza condivisibile anche dalla Corte - cfr. Cass., sentenza numero 5857 del 30.10.1980 citata dal tribunale - al fideiussore che ha pagato anche solo una parte del debito garantito per ripetere, in proporzione delle rispettive quote degli altri, quanto egli ha erogato, anche se il pagamento è stato da lui effettuato per un ammontare non superiore alla sua quota dell’intero debito b la clausola relativa alla limitazione all’esercizio dei diritti di surroga e regresso è stata stipulata nell’interesse della Banca che sola avrebbe potuto avvalersene , atteso che diversamente opinando, nella astratta ipotesi di totale inerzia della Banca nel recupero del proprio credito verso i coobbligati, si determinerebbe la impossibilità per il fideiussore più diligente, in quanto adempiente, di agire in regresso”. In altri termini, tale giudice ha fondato l’operata ricostruzione ermeneutica delle clausole contrattuali argomentando dal rilievo che a la relativa formulazione è stata dalle parti prevista nell’esclusivo interesse della Banca, la quale sola se ne sarebbe potuta pertanto avvalere b è possibile derogare alla disciplina dell’articolo 1299 c.c.c, comma 1, dovendo considerarsi l’azione di regresso esperibile anche ove il debito comune non risulti interamente estinto in ragione di un pagamento meramente parziale. Emerge evidente, a tale stregua, come nell’impugnata sentenza la corte di merito abbia ritenuto che l’esercizio dell’azione di regresso indefettibilmente ammissibile al mero ricorrere dei relativi presupposti, e in particolare di quello del pagamento eccedente la quota interna del solvens , anziché privilegiare l’ipotesi normale prevista da tale norma, secondo cui la ripetizione dai condebitori della parte di ciascuno di essi è possibile solo allorquando il debitore in solido ha pagato l’intero debito. Essa ha fatto quindi nel caso applicazione della norma non già nel suo significato normale bensì in quello derogatorio o eccezionale ad essa attribuito in termini invero meramente apodittici, senza darne cioè motivatamente conto, come viceversa necessario in caso di una siffatta applicazione. A fortiori a fronte di una stipulazione contrattuale nella specie in termini sia formalmente che funzionalmente viceversa deponenti per la relativa applicazione secondo il suo significato normale . La corte di merito ha infatti inteso la clausola de qua come formulata nell’esclusivo interesse della Banca senza invero indicare elemento alcuno in tal senso deponente, laddove l’odierno ricorrente ha viceversa prospettato l’attribuzione ad essa di un significato della medesima rispondente all’interesse di tutte le parti contrattuali, e pertanto anche dei confideiussori. Ha in particolare evidenziato la relativa rispondenza all’interesse della Banca a veder garantita la propria intera ragione , da soddisfarsi comunque e sempre”, sia in caso di pagamento parziale da parte di un fideiussore, sia in caso di cessazione o modifica dell’obbligazione di alcuno dei garantiti, con consequenziale impossibilità da parte di colui che modifica il proprio rapporto di garanzia con la Banca di esercitare il diritto di regresso nei confronti degli altri dunque di mettere in pericolo la completa soddisfazione della ragione della Banca finché l’intero debito non sia estinto”. Del pari la relativa rispondenza all’interesse pure dei confideiussori alla regolamentazione dei loro rapporti interni senza l’interferenza di terzi cfr. Cass., 19/8/2009, numero 18406 , ivi ricompresa la Banca creditrice. Interpretazione che si appalesa invero maggiormente plausibile e logica nel quadro della ricostruita volontà di tutela dei rispettivi interessi dalle parti nel caso in concreto perseguita mediante la stipulazione del contratto di fideiussione in argomento, con disciplina negoziale del regresso in termini consentanei con il significato normale dell’articolo 1299 c.c., comma 1 pertanto sotto tale profilo financo tuzioristica . L’interpretazione del contratto in argomento, e della regolamentazione pattizia dell’azione di ripetizione in particolare, fornita dalla corte di merito si rivela allora in contrasto non solo con il senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, da verificarsi alla luce dell’intero contesto contrattuale articolo 1362, 1363 c.c. , ma altresì - e primieramente - con i criteri legali d’interpretazione soggettiva del contratto, dell’interpretazione funzionale ex articolo 1369 c.c. che consente di accertare il significato dell’accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta cfr. Cass., 13/11/2018, numero 29016 e dell’interpretazione secondo buona fede o correttezza ex articolo 1366 c.c. che quale criterio d’interpretazione del contratto -fondato sull’esigenza definita in dottrina di solidarietà contrattuale - si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte v. Cass., 6/5/2015, numero 9006 Cass., 23/10/2014, numero 22513 Cass., 25/5/2007, numero 12235 Cass., 20/5/2004, numero 9628 , non consentendo di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte v. Cass., 23/5/2011, numero 11295 e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo negoziale cfr., da ultimo, Cass., 10/6/2020, numero 11092 e, con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass., Sez. Unumero , 18/2/2010, numero 3947 . Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Campobasso, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Campobasso, in diversa composizione.