In caso di opposizione a precetto fondato su titolo stragiudiziale, le domande afferenti alla validità, efficacia e risoluzione del sotteso contratto – proposte insieme a correlate pretese di ripetizione d’indebito e risarcitorie – risultano attratte, in quanto connesse oggettivamente e per accessorietà, alla competenza inderogabile e funzionale sussistente sulla domanda di annullamento del precetto. Non opera dunque il principio di necessaria contestazione dei fori alternativamente concorrenti, riferibili alle suddette cause connesse ed accessorie.
Così la Corte di Cassazione, sez. VI Civile, con ordinanza numero 13111/19, depositata il 16 maggio. Il caso. Una s.r.l., in persona del legale rappresentante, aveva proposto regolamento di competenza avverso la pronuncia con cui il Tribunale adito aveva declinato la propria competenza in favore di altro organo giudicante, relativamente ad un giudizio di opposizione a precetto intimato da un Istituto bancario. Nonostante il giudizio di opposizione fosse stato introdotto con ulteriori domande connesse accertamento negativo di risoluzione di sottesi mutui, unitamente a pretese di ripetizione d’indebito e risarcitorie , il Tribunale adito aveva affermato la natura assorbente della competenza inderogabile sulla causa di opposizione a precetto. Statuizione contestata dalla società ricorrente, secondo cui la competenza del giudice avrebbe dovuto cadere, invece, in favore di quella cristallizzatasi con riferimento alle cause connesse, tenuto conto dei vari fori convenzionali per quest’ultime previsti. Opposizione a precetto, competenza territoriale inderogabile e funzionale. La Suprema Corte ha tuttavia ritenuto infondato il ricorso per regolamento, osservando che la competenza ex articolo 27 e 480 c.p.c. cause di opposizione a precetto giudice del luogo dell’esecuzione è territorialmente inderogabile ed al contempo funzionale, in quanto per l’appunto stabilita in funzione ed in ragione dell’esecuzione minacciata e dei possibili radicamenti territoriali del giudice di quest’ultima. Tale competenza non risulta modificabile nemmeno in caso di cause soggettivamente connesse e radicabili presso fori derogabili o alternativi concorrenti. Connessione oggettiva di domande. Nella fattispecie, peraltro, non si tratta di connessione soggettiva, bensì oggettiva e relativa al titolo. Più in particolare, afferma la Corte, siamo in presenza di cause cumulate per scelta e per ragioni oggettive, che pur essendo soggette a fori territoriali derogabili, risultano tuttavia attratte dalla competenza inderogabile e funzionale sussistente sulla domanda di annullamento del precetto. Deve, quindi, conclusivamente affermarsi che il presente giudizio di opposizione a precetto, sebbene proposto assieme ad ulteriori domande oggettivamente connesse - circa la validità di contratti sottostanti, di ripetizione d’indebito e risarcitorie - risulta radicata dinanzi al giudice competente per l’annullamento del precetto, stante la sua competenza inderogabile e funzionale. Per le suesposte ragioni, la Cassazione respinge il presente ricorso per regolamento e dichiara la competenza del Tribunale secondariamente adito, rimettendo le parti davanti ad esso per la riassunzione del giudizio.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 31 gennaio – 16 maggio 2019, numero 13111 Presidente Frasca – Relatore Porreca Considerato che .F s.r.l. proponeva regolamento ex articolo 42 c.p.c., avverso la pronuncia con cui il Tribunale di Lamezia Terme aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Vibo Valentia, in un giudizio di opposizione al precetto intimatole dal Credito Emiliano, s.p.a., introdotto con ulteriori domande di accertamento negativo della risoluzione di sottesi mutui e decadenza dal beneficio del termine, in uno, altresì, a pretese di ripetizione d’indebito e risarcitorie il Tribunale affermava la natura assorbente della competenza inderogabile fissata dal combinato disposto degli articolo 27 e 480, c.p.c., sulla causa di opposizione a precetto, indicando che la relativa questione era stata tempestivamente eccepita e comunque rilevata d’ufficio parte ricorrente sostiene che la pronuncia, peraltro espressa nella forma di sentenza invece che di ordinanza, sarebbe erronea per due motivi con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articolo 19, 20, 28, 38 e 42 c.p.c., poiché l’eccezione d’incompetenza territoriale avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile attesa la mancata contestazione dei criteri di competenza afferenti alle domande connesse e ulteriori rispetto a quella di opposizione al precetto con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articolo 20, 27, 28, 38, 40 e 42 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato nell’omettere di rilevare che, una volta non contestati i criteri di competenza appena richiamati, la competenza territoriale inderogabile affermata avrebbe dovuto invece cedere in favore di quella cristallizzatasi con riferimento cause connesse, tenuto altresì conto dei vari fori convenzionali pure risultanti quanto a queste ultime, e non contestati resiste il Credito Emiliano s.p.a. il pubblico ministero ha formulato conclusioni scritte parte ricorrente ha depositato memoria. Rilevato che il ricorso per regolamento è infondato e deve affermarsi la competenza del Tribunale di Vibo Valentia come osservato dal pubblico ministero, la competenza ex articolo 27 c.p.c., e ex articolo 480 c.p.c., comma 3, è territorialmente inderogabile e al contempo funzionale, in quanto stabilita in funzione e ragione dell’esecuzione in tal caso minacciata e dei possibili radicamenti territoriali del giudice di quest’ultima tale competenza, stante quanto appena osservato, non è modificabile Cass., 22/11/2018, numero 30183, pag. 8, proprio perciò ha affermato che il simultaneus processus di opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione a precetto , relativamente al medesimo credito, è possibile se il giudice che ha emesso l’ingiunzione , anch’esso funzionalmente competente, coincida con quello del luogo dell’esecuzione, competente per materia e per valore in questa cornice risultano prive di decisività le argomentazioni formulate anche in memoria dalla parte ricorrente sulla novellazione dell’articolo 38 riferita agli anni 1990-1995 lo stesso precedente invocato dalla ricorrente per sostenere la cedevolezza della competenza ex articolo 27 e 480 c.p.c. Cass., 21/09/2005, numero 18606 fa salva l’ipotesi di competenza funzionale pag. 14 per le medesime ragioni questa Corte ha affermato il carattere non cedevole della suddetta competenza nel contiguo caso di cause soggettivamente connesse ex articolo 33 c.p.c., e radicabili presso fori derogabili, quali enucleati dagli articolo 18 e 19 c.p.c. Cass., 17/12/1991, numero 13594 , ovvero alternativi concorrenti, come quello ex articolo 20 c.p.c. analogo discorso è stato fatto per il foro convenzionale, che come tale è derogabile Cass., 25/07/2018, numero 19714 nella fattispecie, peraltro, non si tratta di connessione soggettiva ma oggettiva e relativa al titolo tale connessione sussiste poiché - l’opposizione preventiva all’esecuzione è relativa a titolo stragiudiziale, sicché è stata legittimamente fondata sulla validità ed efficacia del contratto azionato e impugnato con le domande ulteriori rispetto a quella di annullamento del precetto - le domande di ripetizione e risarcitoria divengono a loro volta accessorie rispetto a quelle inerenti alla validità ed efficacia del contratto oggetto di precetto, con conseguente operatività dell’articolo 31 c.p.c. - logicamente, il principio della necessità di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti non opera in presenza di un foro esclusivo quale quello in esame, neppure quanto alle domande accessorie cfr. Cass., 29/12/2011, numero 29824, pag. 9 nel caso, dunque, non è ipotizzabile il pericolo di processi non simultanei, posto che tutte le domande verranno giudicate dal Tribunale di Vibo Valentia, competente ex articolo 27 e 480 c.p.c. nel citato precedente del 2005 invocato dalla ricorrente è stato escluso che il foro inderogabile ex articolo 25, c.p.c., sussistente per presenza di una domanda risarcitoria cumulata nei confronti dell’amministrazione statale, dovesse determinare una scissione processuale dalla causa introdotta con la domanda L. 25 febbraio 1992, numero 210, ex articolo 2, comma 3, per cui, trattandosi di prestazione assistenziale, risultava funzionalmente competente, ex articolo 444, c.p.c., il giudice del lavoro davanti al quale le parti erano state rimesse, su istanza del giudice ordinario adito, con provvedimento del presidente del medesimo Tribunale nell’odierna fattispecie, invece, le cause per scelta cumulate per ragioni oggettive e soggette a fori territoriali derogabili, risultano attratte, per le sopra esposte ragioni, alla competenza inderogabile e funzionale sussistente sulla domanda di annullamento del precetto ex articolo 27 e 480 c.p.c. deve pertanto affermarsi la competenza del Tribunale di Vibo Valentia e formularsi il seguente principio di diritto nel caso di opposizione a precetto fondato su titolo stragiudiziale, le domande afferenti alla validità, efficacia e risoluzione del sotteso contratto, in uno alle correlate pretese di ripetizione d’indebito e risarcitorie, risultano connesse oggettivamente e per accessorietà, sicché sono attratte alla competenza inderogabile e funzionale sussistente sulla domanda di annullamento del precetto ex articolo 27 e 480 c.p.c., senza che possa operare il principio di necessaria contestazione dei fori alternativamente concorrenti riferibili alle suddette cause connesse e accessorie spese secondo soccombenza in ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, deve dichiararsi che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, D.P.R. 30 maggio 2002, ex articolo 13, comma 1-quater Cass., 22/05/2014, numero 11331 . P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Vibo Valentia, davanti al quale rimette le parti con termine di tre mesi per la riassunzione. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie, oltre accessori legali. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.