La sottrazione di un immobile, a danno del soggetto nel cui interesse è stato disposto il sequestro conservativo, non può avvenire solamente con la simulazione di una vendita.
La sottrazione di un immobile, a danno del soggetto nel cui interesse è stato disposto il sequestro conservativo, non può avvenire solamente con la simulazione di una vendita. Essendo un bene immobile, le trascrizioni necessarie fungono da tutela. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 27164/2011, del 12 luglio.Il caso. Sia l'acquirente che il venditore venivano condannati per avere, mediante la vendita simulata di quattro immobili sottoposti a sequestro conservativo, sottratto i beni stessi e compiuto atti fraudolenti per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili, nei confronti di una terza persona, di cui era in corso l'accertamento in sede giudiziaria. Entrambi, nel ricorso per cassazione, lamentano l'assenza di dimostrazione dei presupposti dell'ingiunzione di pagamento e del carattere simulato della vendita. Si deduce, allo stesso modo, che la trascrizione del sequestro è avvenuta successivamente alla vendita incriminata.Il reato in questione si perfeziona nel momento in cui il debitore non ottempera all'ingiunzione di adempiere. La Suprema Corte evidenzia, altresì, che l'ingiunzione di ottemperanza non deve essere necessariamente fatta valere coattivamente, ma è sufficiente un'informale messa in mora l'importante è che l'intimazione sia precisa e non univoca.La sottrazione si definisce in ragione della natura e del regime giuridico dei beni coinvolti. Infatti, se la sottrazione dei beni mobili avviene col solo spostamento della cosa, la sottrazione di un bene immobile si pone in essere con la vendita. Sennonché, la vendita di un bene immobile, effettuata dopo la trascrizione di un vincolo reale, non può integrare sottrazione non essendo efficace nei confronti del soggetto nel cui interesse è stato apposto il vincolo. In sostanza, occorrono altre condotte aggiuntive per ostacolare il vincolo al perseguimento della sua finalità, pertanto, la Corte di legittimità annulla la sentenza con rinvio al giudice di merito.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 5 - 12 luglio 2011, numero 27164Presidente Mannino - Relatore CorteseFattol ricorrenti L. C. A. e F. R. impugnano la sentenza di cui in epigrafe, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli articolo 110 e 388, commi primo e terzo, c.p., per avere, la prima quale proprietaria e il secondo quale acquirente, mediante la vendita simulata di quattro immobili sottoposti a sequestro conservativo, sottratto i beni stessi e compiuto atti fraudolenti per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nei confronti di C. A. di cui era in corso l'accertamento in sede giudiziaria.Lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai dimostrati presupposti dell'ingiunzione di pagamento e del carattere effettivamente simulato della vendita affermato apoditticamente solo in riferimento al prezzo convenuto , richiesti dalla ipotesi di cui al comma primo dell'articolo 388 c.p., e alla effettiva sussistenza e possibilità stessa dell'evento sottrattivo, a fronte dell'anteriorità della trascrizione del sequestro rispetto alla incriminata vendita.DirittoI ricorsi sono fondati.Effettivamente, invero, manca del tutto nella sentenza impugnata la disamina dei punti oggetto di ricorso - già dedotti in appello ad eccezione di quello, comunque da accertare d'ufficio in quanto condizione obiettiva di punibilità, inerente alla ingiunzione di eseguire la sentenza - punti tutti decisivi per la sussistenza dei reati contestati.In relazione alla fattispecie di cui al comma primo dell'articolo 388 c.p., si ricorda in particolare che - l'ingiunzione di ottemperanza non deve necessariamente essere fatta valere coattivamente con le forme e con i mezzi previsti dal diritto processuale civile, essendo sufficiente anche un'informale messa in mora, purché si tratti di intimazione che sia precisa e non univoca, rigorosamente provata e non semplicemente supposta Cass. Sez. 6, Sentenza numero 2559 del 2410911993, dep. 27110/1993, Masi, Rv. 196022 - il reato si perfeziona nel momento in cui il debitore non ottempera alla ingiunzione di adempiere Cass. Sez. 6, Sentenza numero 44936 del 03/10/2005, dep. 07/12/2005, Scuteri, Rv. 233502 .In relazione alla fattispecie di cui al comma terzo dell'articolo 388 c.p., si osserva che la condotta di sottrazione costituisce, come noto, una delle condotte alternative mediante le quali può realizzarsi il delitto in esame, e assume anche, rispetto alle altre, un valore di chiusura improntato all'esigenza di sanzionare ogni comportamento contrassegnato dalla direzione e dall'attitudine a ledere l'interesse tutelato, che è quello alla conservazione del vincolo di natura privatistica apposto su determinati beni in funzione del corretto conseguimento delle finalità cui per effetto di esso sono deputati. Sotto tale profilo si ritiene rilevante ogni attività idonea a rendere non solo impossibile ma anche semplicemente più difficoltoso il detto conseguimento v. Sez. 6, n, 179 del 02/10/1984, dep. 10/01/1985, Tagliapietra, Rv. 167317 Sez. 6, numero 4312 del 07/02/1985, dep. 07/05/1985, Scioscia Sez. 6, numero 49895 del 03112/2009, dep. 30/12/2009 P.M. in proc. Ruocco .Va da sé poi che la condotta di sottrazione non può che definirsi in ragione della natura e del regime giuridico dei beni coinvolti, assumendo corrispondentemente estrinsecazioni diverse v. Sez. 6, numero 31979 del 08/04/2003, dep. 29/07/2003, D'Angelo, Rv. 226220 Sez. 6, numero 42582 del 22/09/2009, dep. 06/11/2009, P.M. in proc. Mazzone, Rv. 244853 . È evidente che, in caso di immobili, la sottrazione non può concretarsi nello spostamento materiale della cosa, che è il modo tipico di realizzazione della condotta per i beni mobili. In tali casi vengono evidentemente in rilievo condotte diverse e, tra queste, in particolare, quella consistente in negozi dispositivi di diritti, tra cui in primis la vendita del bene. Senonché, la vendita di un bene immobile effettuata dopo la trascrizione di un vincolo reale non può, di per sé, integrare sottrazione, non essendo efficace nei confronti del soggetto nel cui interesse è stato apposto il vincolo, occorrendo evidentemente, al riguardo, altre condotte aggiuntive, idonee a rendere eventualmente più difficoltosa la realizzazione delle finalità cui il vincolo stesso è predisposto.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuovo giudizio, rendendo motivazione immune dai vizi suevidenziati e attenendosi ai principi sopra esposti.P.Q.M.Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per nuovo giudizio.