La normativa comunitaria sulla sicurezza sociale si estende anche alla Svizzera e agli Stati SEE

Con la circolare numero 3 dell’8 gennaio 2013, avente ad oggetto l’applicazione del regolamento numero 883/2004 CE come modificato dal regolamento numero 988/2009 CE, e del regolamento di applicazione numero 987/2009 CE, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, l’Inps illustra gli effetti dell’applicazione della nuova regolamentazione alla Svizzera e ai Paesi dello SEE e fornisce precisazioni in materia di disoccupazione.

Estensione dell’applicazione alla Svizzera e agli Stati SEE. La nuova normativa comunitaria sulla sicurezza sociale si applicava, a decorrere dal 1° maggio 2010, ai 27 Stati membri dell’Unione Europea, escludendo quindi la Svizzera e i tre Paesi che hanno aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo Accordo SEE Islanda, Liechtenstein, Norvegia. Ora, ai sensi della Decisione numero 1/2012, adottata il 31 marzo 2012 dal Comitato misto sulla libera circolazione delle persone, a decorrere dal 1° aprile 2012, i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche alla Svizzera inoltre, in base alla Decisione numero 76/2011, adottata il 1° luglio 2011 dal Comitato misto SEE, a decorrere dal 1° giugno 2012 i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche ai Paesi SEE Islanda, Liechtenstein e Norvegia . Con l’estensione della nuova regolamentazione comunitaria anche alla Svizzera e agli Stati SEE, i regolamenti CEE numero 1408/71 e numero 574/72 si applicano ormai esclusivamente ai cittadini dei Paesi terzi nei rapporti con il Regno Unito. Totalizzazione e calcolo delle prestazioni di disoccupazione. Va evidenziato che i nuovi regolamenti, analogamente a quanto previsto per la precedente regolamentazione comunitaria, non si applicano nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati SEE pertanto nei confronti di un cittadino dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia non potranno essere liquidate, in regime comunitario, prestazioni di disoccupazione il cui diritto sarebbe perfezionato con il cumulo dei periodi svizzeri e viceversa . Inoltre, anche al cittadino italiano o comunitario non potranno essere liquidate, in regime comunitario, prestazioni di disoccupazione il cui diritto sarebbe perfezionato con il cumulo dei periodi maturati sia in uno dei tre Stati SEE che in Svizzera. Il pagamento delle prestazioni ai disoccupati. In caso di esportabilità del diritto alla prestazione di disoccupazione, diversamente da quanto previsto in passato, il pagamento viene effettuato direttamente dall’Istituzione competente. Le Strutture, pertanto, non dovranno più erogare per conto delle Istituzioni svizzere prestazioni di disoccupazione aventi decorrenza dal 1° aprile 2012 per quanto concerne gli Stati SEE, invece, l’erogazione sarà sospesa in ordine alle prestazioni di disoccupazione aventi decorrenza dal 1° giugno 2012. Nel caso in cui un disoccupato titolare di prestazione di disoccupazione si rechi in uno di questi Stati in cerca di lavoro, le Strutture dovranno rilasciare il documento portatile U2 e sospendere il pagamento della prestazione fino a quando l’Ufficio del lavoro locale non avrà comunicato l’avvenuta iscrizione presso detto Ufficio. La circolare invita le Strutture a porre particolare attenzione a questo punto, dal momento che per questo tipo di prestazioni non è previsto alcun rimborso da parte dell’Istituzione competente. Infine, anche per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni relative all’esportabilità delle prestazioni, i nuovi regolamenti non si applicano nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati SEE. Lavoratori frontalieri e residenti in uno stato diverso. Il lavoratore frontaliero disoccupato e la persona disoccupata diversa dal lavoratore frontaliero che rientra nello Stato di residenza, nonché il lavoratore stagionale, beneficiano delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono, come se fossero stati soggetti a tale legislazione durante l’ultima occupazione. Tali prestazioni sono corrisposte dall’Istituzione dello Stato di residenza si prevede tuttavia che l’Istituzione dello Stato membro di ultima occupazione rimborsi l’importo delle prestazioni erogate nei primi tre mesi. I tassi di cambio applicabili. La Decisione H3 del 15 ottobre 2009 della Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale fornisce i criteri per determinare il tasso di cambio da utilizzare, in applicazione dei regolamenti CE numero 883/2004 e numero 987/2009 in generale, il tasso di cambio è il tasso di conversione giornaliero pubblicato dalla Banca Centrale Europea se non stabilito diversamente, si fa riferimento al giorno in cui l’Istituzione effettua l’operazione. La Decisione in oggetto è ora applicabile anche alla Svizzera, a decorrere dal 1° aprile 2012, e agli Stati SEE, a decorrere dal 1° giugno 2012.

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