Quando si può interpellare ex officio il consulente tecnico?

Anche nel grado di appello, il giudice che reputi insufficiente il materiale reperito può disporre approfondimenti di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo. La planimetria catastale ha ad oggetto informazioni emergenti da pubblici registri ed è parte integrante di un dato accessorio rispetto ai fatti costitutivi della domanda.

Lo ha spiegato la Cassazione Civile con l’ordinanza numero 15481 del 14 settembre 2012. Nel nome dell’equità. Una donna, conduttrice di un appartamento in quel di Palermo, agiva nei confronti dei locatori per l’accertamento dell’equo canone ex lege numero 392/78 e per la condanna dei convenuti al pagamento della differenza percepita in eccesso. Il Tribunale accoglieva la richiesta avanzata e anche il giudice di seconde cure – disposta una nuova consulenza tecnica per acquisire l’originaria planimetria catastale – rideterminava la cifra, comunque sostanziosa. I tre locatori si rivolgevano quindi alla Suprema Corte. La doglianza principale. I ricorrenti sostengono che la Corte palermitana avrebbe violato le norme della procedura ammettendo d’ufficio la produzione della planimetria catastale una iniziativa ex officio il cui onere probatorio, invece, sarebbe stato incombente sulla parte attrice. La figura del c.t.u. Ai sensi dell’articolo 194, comma 1, c.p.c., egli può assumere informazioni da terzi, attingendo aliunde notizie e dati. Le indagini – purché vengano indicate le fonti per permetterne il dovuto controllo – possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice Cass. nnumero 13428/07, 3105/04, 13686/01 . Nello specifico del rito del lavoro applicabile anche in materia di locazioni urbane alla luce dell’articolo 447-bis c.p.c. , anche in grado di appello, il giudice che reputi insufficienti le prove reperite può disporre approfondimenti di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo Cass. numero 278/05 . Tutto regolare. Nel caso esaminato, spiegano gli Ermellini, si ricava che il c.t.u. era stato espressamente incaricato dalla corte territoriale di reperire presso l’Agenzia la planimetria originaria dell’appartamento locato. L’accertamento, avendo a oggetto l’acquisizione di informazioni emergenti da pubblici registri e integranti un dato accessorio rispetto ai fatti costitutivi della domanda, «ben poteva essere commesso al c.t.u.» rientrava nei crismi della tipica attività di indagine tecnica.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 22 maggio – 14 settembre 2012, numero 15481 Presidente Goldoni – Relatore Manna Svolgimento del processo e motivi della decisione Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’articolo 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione ex articolo 380 bis c.p.c. 1. - C D.S. , conduttrice di un appartamento ad uso abitativo sito in , agiva in giudizio nei confronti dei locatori, C.V. , Ma. e M. , per l'accertamento dell'equo canone ex lege numero 392/78 e per la condanna dei convenuti al pagamento della differenza percepita in eccesso. Resistevano i convenuti. 1.1. - Il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda, quantificando in lire 35.658.000 la somma a credito dell'attrice. 1.2. - Adita dai C. , la Corte d'appello di Palermo, disposta una nuova consulenza tecnica incaricando espressamente il c.t.u., fra l’altro, di acquisire l'originaria planimetria catastale dell'appartamento, modificato nella sua primigenia estensione dopo la cessazione del rapporto locativo, in parziale riforma della sentenza di primo grado rideterminava in Euro 15.521,88 l'eccedenza tra i canoni pagati e quelli dovuti. 2. - Per la cassazione di tale sentenza ricorrono Ca.Ma. , M. e V. , formulando un solo mezzo d'annullamento. 2.1. - Resiste con controricorso C D.S. . 3. - Con l'unico motivo d'impugnazione i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'articolo 437, 2 comma c.p.c., nonché il vizio di motivazione, ai sensi dei nnumero 3 e 5 dell'articolo 360 c.p.c Sostengono, in particolare, che la Corte palermitana ha violato la norma anzi detta ammettendo d'ufficio la produzione della planimetria catastale, acquisita dal c.t.u., senza considerare che il relativo onere istruttoria incombeva sulla parte attrice. 4. - Il motivo è manifestamente infondato. 4.1. - In generale va rilevato che ai sensi dell'articolo 194, comma 1 c.p.c. il consulente tecnico d'ufficio può, fra l'altro, assumere informazioni da terzi. Rientra, dunque, nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere aliunde notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli. Dette indagini, quando ne siano indicate le fonti in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il dovuto controllo, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice Cass. nnumero 13428/07, 3105/04 e 13686/01 . 4.2. - Nello specifico del rito del lavoro che ai sensi dell'articolo 447-bis, comma 1 c.p.c. si applica anche alla materia delle locazioni urbane , caratterizzato dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrano significativi dati d'indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, deve esercitare il potere - dovere, previsto dall'articolo 437 c.p.c., di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché i fatti stessi siano allegati nell'atto costitutivo, non verificandosi in questo caso alcun superamento, a mezzo dell'attività istruttoria svolta d'ufficio dal giudice, di eventuali preclusioni o decadenze processuali già verificatesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d'ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile al fine di decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo Cass. numero 278/05 in senso affatto analogo, Cass. nnumero 2379/07 e 22305/07 . 4.3. - Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata si ricava che il c.t.u. era stato espressamente incaricato dalla Corte d'appello di reperire presso l'Agenzia del territorio la planimetria originaria dell'appartamento locato, atteso che quest'ultimo dopo la cessazione del rapporto locativo era stato completamente mutato, in quanto accorpato ad un fondo limitrofo. Tale accertamento, avendo ad oggetto l'acquisizione di informazioni emergenti da pubblici registri e integranti un dato accessorio rispetto ai fatti costitutivi della domanda - rappresentati quanto alla richiesta di determinazione del canone legale non da qualsiasi elemento rilevante ai fini della decisione, ma dal contratto e dalla sua soggezione alla disciplina di cui agli articolo 12 e ss. legge numero 3 92/78 - ben poteva essere commesso al c.t.u., rientrando nella tipica attività di indagine tecnica che, ai sensi del citato articolo 194 c.p.c., può legittimamente comportare anche l'acquisizione di informazioni. 5. - Per quanto sopra considerato, si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi di cui sopra, ex articolo 375, numero 5 c.p.c. . La Corte condivide la relazione, non contrastata né dalla parte ricorrente, che non ha presentato memoria, né dal Procuratore generale, che nulla ha osservato. Ricorre ad evidenza, pertanto, il presupposto dell'articolo 375, comma 1 numero 5 c.p.c. per la definizione camerale del processo. Il ricorso va dunque respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali di studio, IVA e CPA come per legge.