Attribuzione del diritto di esclusiva al concessionario? Non può ricavarsi implicitamente dalla predeterminazione di una zona

Il contratto di concessione di vendita è un contratto innominato che si colloca in un’area di affinità con i contratti di somministrazione e di commissione, ma non con quello di agenzia da ciò ne discende che l’attribuzione del diritto di esclusiva al concessionario, costituendo un elemento accidentale e non essenziale del contratto, non può ricavarsi implicitamente dalla predeterminazione di una zona al concessionario medesimo, non essendovi alcun necessario collegamento tra zona ed esclusiva.

Il caso. Con atto di citazione una società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena a favore di un’altra ditta per il pagamento di una somma di denaro dovuta in forza del contratto di concessione di vendita di impianti, apparecchiature musicali e di registrazioni audio e video, prodotti dall’ingiungente. La società nell’opposizione al decreto ingiuntivo pur riconoscendo di non aver versato la somma dovuta, eccepiva l’inadempimento della controparte contrattuale all’obbligo di esclusiva di rivendita per le Regioni Lazio e Abruzzo, sostenendo di aver subito, a seguito di detta violazione, un danno all’immagine e la perdita di una cospicua somma di guadagno. Per tale ragione, domandava in via riconvenzionale la condanna dell’opposta al pagamento di euro 50.000 €. Quest’ultima si costitutiva in giudizio eccependo che in realtà l’obbligo di esclusiva pattuito non aveva escluso la facoltà di vendita diretta della concedente nelle zone riservate all’opponente e che ad ogni modo a tali rapporti commerciali, la ditta concessionaria aveva dato il proprio consenso verbale. Inoltre nell’atto di costituzione dava atto che la controparte non aveva adempiuto all’obbligo di restituzione della merce. L’opposta dunque, chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione al decreto opposto, nel merito il rigetto delle domande attoree e la conferma del decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale la condanna del pagamento della penale per il ritardo della restituzione della merce. Il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto ed a seguito delle risultanze istruttorie, il giudice dichiarava l’opposizione infondata. Il riparto dell’onere della prova. La società opposta, ha assolto all’onere probatorio ex articolo 2697 c.c., provando i fatti costitutivi della propria domanda. Infatti, secondo il generale criterio di riparto dell’onere probatorio, il creditore deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di decadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte il debitore invece è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, cioè l’avvenuto adempimento. La società concedente ha quindi provato di aver venduto la merce e di non aver ricevuto il corrispettivo. Inquadramento del contratto di concessione di vendita. Ciò posto però, al fine di valutare la sussistenza del credito all’attualità, occorre esaminare l’eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c. formulata dall’opposta secondo cui l’opponente non avrebbe rispettato il diritto di esclusiva. Il Tribunale di Modena aderisce all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la concessione di vendita, pur presentando aspetti che, per qualche verso, lo avvicinano al contratto di somministrazione o commissione, non consente di essere inquadrato in uno schema contrattuale tipico, trattandosi di un contratto innominato. Esso si caratterizza per una complessa funzione di scambio e di collaborazione e consiste, sul piano strutturale, in un contratto-quadro o contratto-normativo, dal quale deriva l’obbligo di stipulare singoli contratti di compravendita ovvero l’obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell’accordo iniziale. Il suddetto contratto, si colloca quindi in un’area di affinità con i contratti di somministrazione o di commissione, ma non con quello di agenzia da ciò ne discende che l’attribuzione del diritto di esclusiva al concessionario, costituendo un elemento accidentale e non essenziale del contratto, non può ricavarsi implicitamente dalla predeterminazione di una “zona” al concessionario medesimo, non essendovi alcun necessario collegamento tra zona ed esclusiva. Ma l’eccezione non è fondata perché il danno è già stato risarcito. Applicando il suddetto principio di diritto al caso di specie, è chiaro che il contratto in oggetto rientra nello schema della concessione di vendita e che le parti hanno pattuito la clausola di esclusiva a favore della concessionaria. Quest’ultima infatti, avrebbe dovuto agire in qualità di distributore esclusivo nella zona inevitabilmente, la condotta dell’opposta deve ricondursi ad un inadempimento contrattuale alla clausola di esclusiva. Non va trascurata tuttavia, la circostanza che la concedente, già anteriormente all’instaurazione del giudizio, aveva risarcito il danno da mancato guadagno conseguente alla violazione del diritto di esclusiva, ne consegue il rigetto dell’eccezione di inadempimento del contratto di concessione di vendita in esclusiva e della correlata domanda riconvenzionale. Applicabile la clausola penale? Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall’opposta, consistente nella condanna al pagamento della penale, il Tribunale di Modena effettua delle ulteriori precisazioni. Poiché la clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo o nell’inadempimento, ne consegue che, ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l’inadempimento, essa non è operante nei confronti di questo secondo evento. Pertanto, nel caso di specie, posto che si è verificato l’inadempimento e non il ritardo, il giudice di Modena, facendo applicazione dei principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la clausola penale non può operare, perché limitata alla sola fattispecie del ritardo. Tuttavia, resta salva la possibilità della concessionaria di proporre domanda di risarcimento del danno da inadempimento che in questa sede non risulta formulata. In via conclusiva il Tribunale di Modena, rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo.

Tribunale di Modena, sez. II Civile, sentenza 14 giugno 2012, numero 958 Giudice Unico dott.ssa Carmela Italiano Svolgimento del processo e motivi della decisione Con atto di citazione notificato a dicembre 2007, Portus Romae S.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo numero 2681/07 emesso dal Tribunale di Modena il 25.10.2007 notificato in data 19.11.2007 a favore di Excel Music and Cinema S.r.l., per il pagamento di euro 22.740,40, oltre interessi e spese legali, in forza del contratto del 17.6.2003 di concessione di vendita degli impianti, apparecchiature musicali e di registrazione audio e video prodotti dall'ingiungente. La società opponente, pur ammettendo di non aver versato la somma richiesta, eccepiva l'inadempimento di Excel Music and Cinema S.r.l. all'obbligo di esclusiva per le Regioni Lazio e Abruzzo pattuito negli articolo 2 e 3 del contratto in esame e, sostenendo di aver subito un danno all'immagine e una perdita notevole del guadagno, domandava in via riconvenzionale la condanna dell'opposta al pagamento della somma di euro 50.000,00 o del minore importo risultante dalla compensazione dei rispettivi crediti. Si costituiva in giudizio la società opposta, eccependo che l'obbligo di esclusiva non aveva escluso la facoltà di vendita diretta della concedente nelle zone riservate all'opponente, che in ogni caso tali rapporti commerciali si erano svolti con il consenso verbale di quest'ultima ed, infine, che la medesima non aveva adempiuto all'obbligo di restituzione - a seguito della risoluzione de iure del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 9 lett. f del citato contratto - dei manuali, materiale e segni distintivi di cui all'articolo 10 del citato contratto nonché di una tastiera con display a colori compatibile con Apple Ipod, di una base per Ipod, di un adattatore RJ45 Cat5 da Mode Base a MZC 66/88 consegnati in visione. Chiedeva l'opposta, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto delle domande attoree, la conferma del decreto opposto ed, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento della penale di euro 100,00 al giorno prevista dall'articolo 10 del contratto del 17 6 2003 dal 1.10.2007 alla data della pronuncia della sentenza e alla restituzione della merce consegnata in visione. Concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto, la causa era istruita mediante prove orali ed esame dei documenti. All'udienza del 14.6.2012, alla quale la società opponente non compariva, la causa veniva discussa oralmente e, precisate conclusioni come indicato a verbale, era decisa con sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c l. L'opposizione è infondata. La società opposta, parte attrice in senso sostanziale, ha infatti assolto all'onere ex articolo 2697 c.comma di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria di euro 22.740,40 richiesta in via monitoria. Secondo il generale criterio di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento Cass. civ. sez. unumero , 30 ottobre 2001, numero 13533 . Orbene, nella fattispecie in esame, l'opposta ha assolto all'onere di provare la fonte negoziale della sua pretesa creditoria e l'inadempimento della controparte. Risulta infatti per tabulas che Excel Music and Cinema S.r.l. ha venduto a Portus Romae S.r.l. i prodotti indicati nelle fatture numero 338 del 31.10.2006 docomma 3 fascomma monitorio , numero 87 del 27.2.2007 docomma 4 , numero 154 del 27.4.2007 docomma 5 , numero 198 del 31.5.2007 docomma 6 , numero 251 del 29.6.2007 doc.7 , numero 297 del 30.7.2007 docomma 8 in forza del contratto di concessione di vendita del 17.6.2003 docomma 1 monitorio e doc 3 opponente senza ricevere il corrispettivo di euro 22.740,40. Al fine di valutare la sussistenza del credito all'attualità, occorre tuttavia esaminare l'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.comma formulata da parte opponente, non essendo stata contestata né la fonte e l'entità del credito né il mancato pagamento dello stesso. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale Cassazione 13079/2004, Cass.3990/2010 che questo giudice condivide, la concessione di vendita, pur presentando aspetti che, per qualche verso, l'avvicinano al contratto di somministrazione o altre volte di commissione, non consente, tuttavia, di essere inquadrato in uno schema contrattuale tipico, trattandosi, invece, di un contratto innominato, che si caratterizza per una complessa funzione di scambio e di collaborazione e consiste, sul piano strutturale, in un contratto - quadro o contratto - normativo, dal quale deriva l'obbligo di stipulare singoli contratti di compravendita ovvero l'obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell'accordo iniziale nello stesso senso, Cass. 22/02/1999, numero 1469 Cass. 28.8.1995, numero 9035 . Detto contratto atipico, escludendo profili di cooperazione, si colloca in un'area di affinità con i contratti di somministrazione o di commissione, ma non con quello di agenzia, per cui l'attribuzione del diritto di esclusiva al concessionario, costituendo un elemento accidentale e non essenziale del contratto, non può ricavarsi implicitamente dalla predeterminazione di una zona al concessionario medesimo, non essendovi alcun necessario collegamento tra zona ed esclusiva Cass. 21/07/1994, numero 6819 . Orbene, avuto riguardo al tenore letterale delle clausole contrattuali e dei reciproci diritti ed obblighi ivi concordati, è indubbio che il contratto in questione rientri nello schema della concessione di vendita e che le parti abbiano pattuito espressamente la clausola di esclusiva a favore della società concessionari. Ed invero, all'articolo 2 comma 1 docomma 1 fascomma monitorio , l'opposta ha concesso a Portus Romae s.r.l. la vendita in esclusiva nella Regione Lazio e Abruzzo dei prodotti contrassegnati dal marchio Excel Music and Cinema S.r.l. , prevedendo che il concessionario avrebbe agito in qualità di distributore esclusivo nella suddetta zona. Ancora, è pacifico e non contestato che Excel Music and Cinema S.r.l. ha venduto direttamente alla società Stereo Much S.r.l. con sede a Roma i propri prodotti per un importo complessivo di euro 10.624,80 fattura numero 253 del 28.7.2006 di cui al docomma 4 opponente. In presenza di siffatti elementi probatori, tale condotta deve ricondursi ad un inadempimento contrattuale dell'opposta alla clausola di esclusiva sancita espressamente dalle parti all'articolo 2 comma 1 e 2, atteso peraltro che la società concedente non ha provato la sussistenza dello specifico accordo derogatorio asseritamele intercorso con l'opponente. Ed invero il richiamo all'articolo 3 del citato contratto risulta inconferente atteso che l'approvazione del concessionario ivi prevista si riferisce alla diversa facoltà dell'opposta di stipulare altri contratti di distribuzione nella medesima zona riservata all'opponente e non all'instaurazione di rapporti commerciali diretti da parte del concedente. Le dichiarazioni rese da B. D. in merito all'acquisizione in una o due occasioni di un consenso verbale di Portus Romae S.r.l. alla vendita diretta nella Regione Lazio non hanno alcuna efficacia probatoria avuto riguardo alla qualifica del citato teste, invero attuale legale rappresentate della società opposta, nonché alla genericità delle affermazioni dallo stesso rese. Dall'esame degli atti di causa emerge tuttavia che la società opposta ha risarcito il danno da mancato guadagno conseguente a tale inadempimento contrattuale in data anteriore all'instaurazione del presente giudizio risulta infatti per fabulas che la concedente ha restituito a Stereo Much S.r.l., l'importo di euro 10.624,80 ricevuto a titolo di corrispettivo della vendita effettuata in violazione dell'esclusiva pattuita nel contratto cfr. note di credito emesse il 28.7.2006 e il 26.1.2007 sub docomma l e 2 opposta e a Portus Romae S.r.l. la merce oggetto del predetto rapporto commerciale cfr. documento di trasporto numero l06 di cui al docomma 3 opposta . Del resto, quest'ultima non ha provato di aver subito ulteriori danni, oltre al mancato guadagno, a seguito del descritto inadempimento contrattuale. Analogamente, gli ulteriori rapporti commerciali asseritamene instaurati in via diretta da Excel Music and Cinema S.r.l. in violazione del contratto e i danni all'immagine e da perdita del fatturato risultano allegati dall'opponente in maniera assai generica e comunque non provati. Ne consegue il rigetto dell'eccezione di inadempimento del contratto di concessione di vendita in esclusiva e la correlata domanda riconvenzionale e di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno, con conseguente accoglimento della domanda contenuta nel ricorso per ingiunzione e conferma del decreto ingiuntivo opposto. 2. Quanto alla reconventio reconventionis, all'esito dell'istruttoria espletata, risulta accertato che a il contratto di concessione di vendita si è risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1466 c.c., in forza della lettera raccomandata a.r. del 21.9.2007 doc 2 fascomma monitorio , ricevuta il 30.9.2007, con la quale la società opposta ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa concordata all'articolo 9 lett. f per il ritardo di oltre sessanta giorni nei pagamenti dovuti alla società concedente b la concessionaria non ha adempiuto agli obblighi restitutori sanciti dall'articolo 10 del contratto. Pur in presenza di siffatte risultanze istruttorie, deve tuttavia rigettarsi la domanda dell’opposta di condanna al pagamento della penale di euro 100 giornaliere dalla data di scioglimento del contratto alla pronuncia della sentenza, dal momento che - l'articolo 10 del contratto deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici ed, in particolare, del tenore letterale della disposizione e dell’interesse economico-funzionale delle parti contraenti, nel senso che la clausola penale di euro l00,00 giornaliere è stata pattuita solo per l'ipotesi di ritardo nell’adempimento degli obblighi restitutori previsti dalla medesima disposizione. In tal senso, depone sia l'espressa statuizione di un importo da versare giornalmente sia il riferimento al periodo temporale dallo scioglimento del contratto fino al giorno d'avvenuto adempimento dei sopraccitati obblighi - poiché la clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo o nell'inadempimento, ne consegue che, ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento, essa non è operante nei confronti di questo secondo evento Cass.23706/2009 . In applicazione di tale principio, essendo pacifico l'inadempimento dell’opponente agli doveri restitutori di cui all'articolo 10 del contratto in esame e non avendo l'opposta formulato domanda di adempimento dell'articolo 10 del contratto, questo giudice ritiene che nel caso di specie non sia operante la clausola penale invocata dalla concessionaria e limitata alla sola fattispecie del ritardo. Del resto, resta salva la facoltà della medesima di proporre domanda di risarcimento del danno da inadempimento che in questa sede non risulta formulata. 3. Merita invece accoglimento la domanda di restituzione della tastiera con display a colori compatibile con Apple Ipod, una base per Ipod, un adattatore RJ45 Cat5 da Mode Base a MZC 66/88, avendo l'opposta provato di aver consegnato in visione mediante la produzione del documento di trasporto numero 611 del 27.7.2007 docomma 4 e non essendo stato contestato l'inadempimento a tale ulteriore obbligo restitutorio conseguente alla cessazione del contratto. 4. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla natura della causa e alla condotta processuale, devono essere poste a carico della società opponente in virtù della totale soccombenza di quest'ultima. P.Q.M. Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigetta l'opposizione formulata da Portus Romae S.r.l. e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo numero 2681/07 emesso dal Tribunale di Modena il 25.10.2007 notificato in data 19.11.2007 a favore di Excel Music and Cinema S.r.l., per il pagamento di euro 22.740,40, dichiarandolo definitivamente esecutivo condanna Portus Romae S.r.l. alla immediata restituzione a favore di Excel Music and Cinema S.r.l. della tastiera con display a colori compatibile con Apple Ipod, della base per Ipod, dell'adattatore RJ45 Cat5 da Mode Base a MZC 66/88 consegnati in visione con documento di trasporto numero 611 del 27.7.2007 condanna Portus Romae S.r.l. alla rifusione a favore di Excel Music and Cinema S.r.l. delle spese processuali che liquida in euro 1.500,00, di cui euro 900,00 per onorari ed euro 600,00 per diritti, oltre IVA, CPA e spese generali.