L'erba del vicino è sempre più verde

Intende utilizzare due lotti per costruire la villa con un grande giardino circostante l’edificazione è una mera facoltà e non un obbligo del proprietario. Dalla diversa dislocazione del fabbricato assentito rispetto al disegno del piano non risulta compromesso alcun interesse privato, né alcun interesse pubblico.

Il caso. Impugnata la concessione edilizia di colui il quale intende utilizzare due lotti per costruire la villa con un grande giardino circostante. Il Tar esamina la questione da un punto di vista strettamente letterale ed afferma quindi che c'è violazione del piano di lottizzazione, se la concessione edilizia non tiene conto che il piano stabiliva «che sui due lottivenissero realizzati due edifici», mentre la concessione impugnata riguardava la costruzione di un fabbricato residenziale unifamiliare su due lotti del comparto. Ma altrettanto deciso è il Collegio della V Sezione sent. 927/12 depositata il 21 febbraio il quale afferma che «[ ] è davvero sorprendente che possa essere motivo di doglianza la utilizzazione a verde privato di un lotto destinato all’edificazione, atteso che l’edificazione è una mera facoltà e non già un obbligo del proprietario e che dalla diversa dislocazione del fabbricato assentito rispetto al disegno del piano non risulta compromesso alcun interesse privato, né alcun interesse pubblico, risultando migliorato l’insieme per la maggiore estensione delle aree libere da costruzioni e destinate a verde». Il Piano di lottizzazione In altri termini, osserva la Sezione, il piano di lottizzazione, in quanto strumento attuativo del piano regolatore, contiene la disciplina di dettaglio del piano regolatore, gli indici volumetrici consentiti, la superficie del lotto minimo, la destinazione dei fabbricati, il tracciato delle strade e la individuazione delle aree destinate a standards . Il disegno di insieme si completa con la indicazione dei lotti destinati all’edificazione dei fabbricati e dell’ingombro massimo consentito in ciascun lotto. Quanto alla sagoma, alla dislocazione dei fabbricati sui lotti, all’allineamento, essa è in genere meramente indicativa, fermo restando che nella edificazione vanno, comunque, rispettate le distanze e gli altri limiti stabiliti nelle norme tecniche di attuazione che completano il piano di lottizzazione. Infatti, il piano di lottizzazione, sia esso di iniziativa pubblica che privata, ha lo scopo di asservire un’area non urbanizzata all’edificazione consentendo la realizzazione contestuale delle opere di urbanizzazione e dei fabbricati per uso privato. fissa i vincoli effettivi. Va da sé che il piano di lottizzazione fissa la volumetria massima edificabile su ciascun lotto, ma ben può essere realizzata volumetria inferiore o nessuna volumetria, sicché è ben possibile che alcuni lotti non vengano affatto edificati. Nel caso in esame, il Collegio rileva che la lottizzazione in questione, caratterizzata nella prima e originaria programmazione da due complessi di ville a schiera che costituivano due blocchi di cemento di notevole volumetria, con successiva variante del 1986 venne destinata l’area residuata alla realizzazione di unità immobiliari ad uso residenziale di dimensioni contenute distribuite sui singoli lotti, onde permettere alla zona che era già compromessa, di poter beneficiare di una maggiore superficie di aree per standards . Gli elaborati della variante stabiliscono anche che «l’ingombro degli edifici del piano volumetrico sui singoli lotti è puramente indicativo. L’edificabilità dei lotti è regolata dalle norme tecniche del p.d.L.». La scelta del Comune. In tale contesto si colloca la concessione edilizia rilasciata dal Comune al proprietario di tre lotti 396, 397 e 403 tra loro confinanti, per la edificazione di un fabbricato ad uso abitazione familiare sul lotto 397, con interessamento del contiguo lotto 403 e nel rispetto della normativa di piano, quanto alla cubatura e alle distanze. La particolare situazione è stata, quindi, riportata nella concessione edilizia dove è stato precisato che il lotto finitimo 403 viene utilizzato solo ai fini della distanza dai confini con conseguente asservimento al fabbricato assentito. Da questa scelta, afferma il Giudice, non si rileva alcun profilo di illegittimità. Ciò in quanto la concentrazione del fabbricato assentito su un unico lotto con asservimento del lotto contiguo realizza un alleggerimento della volumetria edificatoria della lottizzazione, impegnando la volumetria di un solo lotto sulla superficie di due lotti. Il disegno di ingombro non è vincolante. Le distanze dagli altri fabbricati sono notevolmente aumentate ed è aumentata l’area libera con più aria e luce anche per gli altri lottizzanti. Non vi è violazione delle norme di piano, essendo rispettata la volumetria consentita, le distanze e la destinazione d’uso del fabbricato, mentre non è vincolante ma puramente indicativo il disegno di ingombro dei fabbricati contenuta nel piano di lottizzazione. È evidente l’errore in cui è incorso il giudice di primo grado, precisa la sentenza, che ha considerato il diverso ingombro del fabbricato alla stregua di un debordamento rispetto all’attività edilizia programmata, dando alla dislocazione dei fabbricati su ciascun lotto valenza di vincolo di piano, diversamente da quanto stabilito nel piano. L’edificazione dell’unico edificio di volumetria inferiore a quella espresse dalla superficie dei due lotti accorpati con annullamento, per espressa precisazione contenuta nell’atto di concessione, dell’edificabilità dei due fabbricati previsti dal piano su ciascun lotto, sostituiti dall’unico edificio assentito, è indubbiamente coerente con la variante del 1986 al piano di lottizzazione volta ad un alleggerimento dell’area lottizzata. Riguardo le spese il Collegio ha fissato in 5.000 euro le spese a carico dei soccombenti a favore del Comune.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15 luglio 2011 – 21 febbraio 2012, numero 927 Presidente Piscitello – Relatore Durante Fatto e diritto 1.- Il TAR Friuli Venezia Giulia accoglieva il ricorso proposto da L. G. e B. J. per l’annullamento della concessione edilizia dell’11 ottobre 1989 rilasciata dal Comune di Pagnacco a V. D. per la costruzione di un fabbricato ad uso abitativo nell’ambito della lottizzazione “Ai Platani”. Le doglianze dei ricorrenti in primo grado riguardavano la circostanza che il V., proprietario di due lotti sui quali dal piano di lottizzazione era prevista la realizzazione di un edificio per lotto, aveva ottenuto la concessione edilizia per la realizzazione di un unico fabbricato che interessava la superficie di due lotti. Il TAR accoglieva il ricorso ritenendo che l’intervento edilizio assentito fosse in contrasto con la normativa del piano di lottizzazione ed annullava la concessione edilizia numero 99 dell’11 ottobre 1999, rilasciata a V. D. e condannava l’amministrazione comunale al pagamento di euro 2.582,00 per spese di giudizio . 2.- Il Comune di Pagnacco ha impugnato la suddetta sentenza, indicata per estremi in epigrafe, chiedendone la riforma o l’annullamento per error in iudicando e per error in procedendo , alla stregua dei seguenti motivi carenza di interesse ab initio , atteso che dall’edificazione, come autorizzata, non rinverrebbe alcun danno ai ricorrenti in primo grado, essendo stata realizzata la volumetria inferiore a quella espressa dai due lotti asserviti alla costruzione, con conseguente maggiore area libera e più ampia distanza tra il fabbricato dei ricorrenti in primo grado e la nuova costruzione errata e travisata interpretazione della normativa di piano. Si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello i ricorrenti di primo grado. Le parti hanno depositato memorie difensive e, alla pubblica udienza del 15 luglio 2011, il giudizio è stato assunto in decisione. 3.- L’appello è fondato nel merito, sicché si può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per iniziale carenza di interesse. 4.- Il TAR ha annullato la concessione edilizia rilasciata a V. Paolo, ravvisando, sulla base della documentazione acquisita al giudizio, violazione del piano di lottizzazione, atteso che esso stabiliva “che sui due lottivenissero realizzati due edifici”, mentre la concessione impugnata riguardava la costruzione di un fabbricato residenziale unifamiliare su due lotti del comparto definiva la motivazione addotta dal Comune a difesa del proprio atto “ ictu oculi inadeguata ed incongrua, giacché non indica le ragioni giuridiche che hanno consentito al Comune di superare le previsioni del Piano di lottizzazione e della sua variante, nella parte in cui stabilivano l’edificabilità dei singoli lotti, escludendo implicitamente di costruire un unico fabbricato ricadente sul terreno di due o più lotti” ed inconferente la motivazione della commissione edilizia resa nel parere preventivo “Considerato che i due lotti in proprietà vengono considerati agli effetti della domanda presentata come unico lotto e che la possibile edificazione richiesta annulla l’edificabilità di due fabbricati previsti dal Piano di Lottizzazione sostituiti da un unico fabbricato avente sagoma volumetria conforme a quella prescritta dal P.d.L.” , assumendo che il piano di lottizzazione ha valore vincolante e non può essere derogato che con variante. Il Comune con più argomentazioni ha confutato la sentenza, mentre i ricorrenti in primo grado, sostengono la correttezza della sentenza del TAR. 5.- La prospettazione del TAR e dei ricorrenti di primo grado non è condivisibile. Il piano di lottizzazione, in quanto strumento attuativo del piano regolatore contiene la disciplina di dettaglio del piano regolatore, gli indici volumetrici consentiti, la superficie del lotto minimo, la destinazione dei fabbricati, il tracciato delle strade e la individuazione delle aree destinate a standards . Il disegno di insieme si completa con la indicazione dei lotti destinati all’edificazione dei fabbricati e dell’ingombro massimo consentito in ciascun lotto. Quanto alla sagoma, alla dislocazione dei fabbricati sui lotti, all’allineamento, essa è in genere meramente indicativa, fermo restando che nella edificazione vanno, comunque, rispettate le distanze e gli altri limiti stabiliti nelle norme tecniche di attuazione che completano il piano di lottizzazione. Infatti, il piano di lottizzazione, sia esso di iniziativa pubblica che privata, ha lo scopo di asservire un’area non urbanizzata all’edificazione consentendo la realizzazione contestuale delle opere di urbanizzazione e dei fabbricati per uso privato. Va da sé che il piano di lottizzazione fissa la volumetria massima edificabile su ciascun lotto, ma ben può essere realizzata volumetria inferiore o nessuna volumetria, sicché è ben possibile che alcuni lotti non vengano affatto edificati. Quanto alla lottizzazione qui in questione, caratterizzata nella prima e originaria programmazione da due complessi di ville a schiera che costituivano due blocchi di cemento di notevole volumetria, con successiva variante del 1986 venne destinata l’area residuata alla realizzazione di unità immobiliari ad uso residenziale di dimensioni contenute distribuite sui singoli lotti, onde permettere alla zona che era già compromessa, di poter beneficiare di una maggiore superficie di aree per standards . Gli elaborati della variante stabiliscono, per quanto qui interessa, che “L’ingombro degli edifici del plano volumetrico sui singoli lotti è puramente indicativo. L’edificabilità dei lotti è regolata dalle norme tecniche del p.d.L.”. In tale contesto si colloca la concessione edilizia rilasciata dal Comune di Pagnacco a V. D., proprietario di tre lotti 396, 397 e 403 tra loro confinanti, per la edificazione di un fabbricato ad uso abitazione familiare sul lotto 397, con interessamento del contiguo lotto 403 e nel rispetto della normativa di piano, quanto alla cubatura e alle distanze. La particolare situazione viene riportata nella concessione edilizia dove si precisa che il lotto finitimo 403 viene utilizzato solo ai fini della distanza dai confini con conseguente asservimento al fabbricato assentito. Orbene non è dato vedere in tale atto di assenso alcun profilo di illegittimità. La concentrazione del fabbricato assentito su un unico lotto con asservimento del lotto contiguo realizza un alleggerimento della volumetria edificatoria della lottizzazione, impegnando la volumetria di un solo lotto sulla superficie di due lotti. Le distanze dagli altri fabbricati sono notevolmente aumentate ed è aumentata l’area libera con più aria e luce anche per gli altri lottizzanti. Non vi è violazione delle norme di piano, essendo rispettata la volumetria consentita, le distanze e la destinazione d’uso del fabbricato, mentre non è vincolante ma puramente indicativo il disegno di ingombro dei fabbricati contenuta nel piano di lottizzazione. E’ evidente l’errore in cui è incorso il giudice di primo grado che ha considerato il diverso ingombro del fabbricato alla stregua di un debordamento rispetto all’attività edilizia programmata, dando alla dislocazione dei fabbricati su ciascun lotto valenza di vincolo di piano, diversamente da quanto stabilito nel piano. L’edificazione dell’unico edificio di volumetria inferiore a quella espresse dalla superficie dei due lotti accorpati con annullamento, per espressa precisazione contenuta nell’atto di concessione, dell’edificabilità dei due fabbricati previsti dal piano su ciascun lotto, sostituiti dall’unico edificio assentito, è indubbiamente coerente con la variante del 1986 al piano di lottizzazione volta ad un alleggerimento dell’area lottizzata. Da quanto esposto consegue la legittimità della concessione edilizia in deroga assentita dal Comune, rientrando nel suo potere una siffatta modifica dislocativa. Fermo tanto è davvero sorprendente che possa essere motivo di doglianza la utilizzazione a verde privato di un lotto destinato all’edificazione, atteso che l’edificazione è una mera facoltà e non già un obbligo del proprietario e che dalla diversa dislocazione del fabbricato assentito rispetto al disegno del piano non risulta compromesso alcun interesse privato, né alcun interesse pubblico, risultando migliorato l’insieme per la maggiore estensione delle aree libere da costruzioni e destinate a verde. Per i motivi esposti, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso di primo grado proposto da L. G. e B. J Le spese di giudizio seguono la soccombenza nell’importo indicato in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l 'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado proposto da L. G. e B. J Condanna L. G. e B. J., in solido tra loro, al pagamento in favore del Comune di Pagnacco di euro 5.000,00 per spese del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.