Il bollettino postale è impugnabile innanzi al giudice tributario

Anche il bollettino di conto corrente postale rientra tra gli atti impugnabili dinnanzi alle Commissioni tributarie.

Anche il bollettino di conto corrente postale rientra tra gli atti impugnabili dinnanzi alle Commissioni tributarie. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 25591 dello scorso 17 dicembre, fornendo un'interpretazione estensiva dell'articolo 19, D.Lgs. numero 546/1992.La fattispecie. La società ricorrente impugnava un bollettino di conto corrente postale relativo all'imposta di pubblicità dinanzi alla CTP di Milano. Dal canto suo, il comune resistente sottolineava la tassatività degli atti impositivi impugnabili elencati dallo stesso articolo 19 innanzi al giudice tributario e, allo stesso tempo, evidenziava come il bollettino postale non fosse espressamente ricompreso tra tali atti. Il Fisco può liquidare la propria pretesa con bollettino di c/c postale. Al riguardo, la S.C. ha osservato che nel contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs. 31 dicembre 1992, numero 546, tutti quegli atti compreso un bollettino di conto corrente postale, oggetto della presente controversia con cui il Fisco esercita nei confronti del contribuente una pretesa tributaria ormai definita. Ciò anche nell'ipotesi in cui tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività' esecutiva, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione avviso di liquidazione o avviso di pagamento o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile.Bollettino postale impugnabile innanzi alle CT. Infatti, i giudici di piazza Cavour hanno più volte ribadito che l'elencazione degli atti impugnabili , ex articolo 19, D.Lgs. numero 546/1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge numero 448/2001. Da ciò deriva la facoltà di ricorrere al giudice tributario contro tutti gli atti adottati dall'Amministrazione finanziaria che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato articolo 19.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 16 marzo - 17 dicembre 2010, numero 25591Presidente Lupi - Relatore PolichettiConsiderato in fatto e dirittoQuanto Segue Con sentenza numero 24 del 11.02.2002 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto il ricorso presentato dalla LA RINASCENTE SPA avverso bollettino di conto corrente postale emesso dalla I.C.A. Srl Imposte Comunali Affini, in data *13.01.01 numero 002725/002*, relativo a imposte sulla pubblicità il ricorrente aveva eccepito che nel provvedimento non erano state precisate le ragioni della pretesa ne' a quale tipologia di mezzi si fosse fatto riferimento, ne' le modalità di calcolo seguite dalla p.a. per determinare l'imposta richiesta.Contro tale decisione ha proposto appello la I.C.A. Srl con atto depositato il 11.06.2002.La causa e' stata decisa all'udienza del 18.11.2003 con la seguente motivazione. L'appello della I.C.A. Srl va accolto.I primi giudici, rilevato che il bollettino di conto corrente postale con l'indicazione dell'importo realizza una vera e propria liquidazione del tributo, hanno ritenuto l'impugnazione ammissibile, nonché valide le eccezioni sollevate dal contribuente e, quindi, hanno accolto il ricorso, annullando l'atto impugnato - spese compensate.A fronte di tale decisione parte appellante, ribadendo quanto in 1^ grado, specifica altresi' che la sentenza dei primi giudici appare del tutto immotivata, non spiegando in alcun modo i motivi per cui e' stata dichiarata ammissibile l'impugnazione proposta dal contribuente il bollettino di conto corrente postale e' da ritenersi solamente un atto avente solo la finalita' di informare il contribuente della data di scadenza del pagamento dell'imposta dovuta .Con atto depositato il 27.07.02 la Rinascente Spa si costituisce nel giudizio di appello, ribadendo quanto in 1^ grado e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.Questo giudice, ritiene che il bollettino di conto corrente postale di cui trattasi non e' qualificabile come un atto di liquidazione di imposta e che lo stesso non rientra negli atti impugnabili dettagliatamente specificati nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, numero 546, articolo 19 ritiene, di conseguenza, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio.Avverso la suddetta sentenza la Società Italiana Distribuzione Moderna S.p.A. ha proposto ricorso innanzi a questa Corte sulla base di quattro motivi.Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 19 violazione e falsa applicazione dell'articolo 360 c.p.c., numero 3 violazione o falsa applicazione di norme di diritto.In particolare la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha ritenuto che il bollettino di conto corrente postale non rientrasse tra gli atti impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del sopra citato D.Lgs Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 546 del 1992, cit. articolo 19 violazione e falsa applicazione dell'articolo 360 c.p.c., numero 5 violazione e falsa applicazione del D.M. 5 agosto 1994, articolo 4 insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.In particolare 1 l'avviso impugnato indica espressamente l'importo da pagare 2 si tratta del primo ed unico atto di imposizione relativo al 2001 ricevuto dalla ricorrente in relazione all'imposta sulla pubblicità 3 il citato decreto ministeriale prescrive che la riscossione dell'imposta della pubblicità venga effettuata, come nella specie, mediante bollettini di conto corrente.Con il terzo motivo viene dedotta la violazione dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione articolo 97 Cost. violazione del diritto alla difesa costituzionalmente tutelato articolo 24 Cost. violazione del contraddicono.Con il quarto motivo viene dedotta la violazione dell'articolo 92 c.p.c. violazione dell'articolo 360 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione.Nel caso di specie, fatte salve le motivazioni sopra esposte, nel caso di rigetto del ricorso la condanna alle spese era ingiusta in quanto si trattava di un comportamento ascrivibile esclusivamente all'Amministrazione comunale, e, in ogni caso si trattava di importi eccessivi per i quali non era possibile controllarne la congruità sulla base delle tabelle degli onorari.La I.C.A. S.r.L. con controricorso deduceva, in via preliminare, alcune asserite violazioni di norme processuali ed in particolare la tardività della notifica del ricorso in cassazione e la omessa notifica dello stesso al Comune di Rescaldina.Nel merito veniva dedotta l'infondatezza dei motivi di gravame.il Comune di Rescaldina non interveniva nel presente giudizio.I primi due motivi del controricorso dell'I.C.A. s.r.l., che attenendo a questioni procedurali, devono essere esaminati per primi sono palesemente infondati.L'I.C.A. s.r.l., con il controricorso notificato in data 15.3.2005, asserisce, del tutto erroneamente, che il ricorso proposto da SIDM dovrebbe essere dichiarato inammissibile poiche' notificato oltre il termine di cui all'articolo 327 c.p.c Sul punto, preliminarmente, e' opportuno chiarire che la sentenza gravata e' stata depositata presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale di Milano il 22.12.2003 e non e' mai stata notificata.Pertanto il termine lungo per la proposizione dell'appello che nella specie e' di un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, a cui doveva essere aggiunto il termine di 45 giorni relativo alla sospensione feriale a mente della L. 7 ottobre 1969, numero 742 e' scaduto il 5.2.2005 e non, come erroneamente sostenuto da I.C.A., il 4.2.2005.Il gravame in epigrafe, come risulta dalle relate di notifica, e' stato regolarmente notificato da S.I.D.M. il 5.2.2005.Nel caso di specie a nulla rileva il fatto che l'anno 2004 sia stato bisestile.Sul punto, infatti, questa Corte ha chiarito che Il termine annuale d'impugnazione va computato, ai sensi dell'articolo 155 cod. proc. civ., secondo il calendario comune, con la conseguente irrilevanza del fatto che in esso sia compreso il mese di febbraio di un anno bisestile Sez. Unite, sent. numero 1547 del 29.03.1989 .Pertanto l'eccezione e' priva di fondamento.Anche la seconda eccezione e' infondata in ordine alla presunta omessa integrazione del contraddittorio.Sul punto e' sufficiente osservare che il gravame, come risulta dall'originale dell'atto notificato, e' stato regolarmente notificato anche al Comune di Rescaldina pertanto anche tale eccezione deve essere disattesa.Passando all'esame dei motivi del ricorso ritiene il Collegio che il primo motivo del gravame e' fondato, e, pertanto deve essere accolto.Il bollettino di conto corrente gravato con il ricorso di primo grado indica espressamente l'importo da pagare e costituisce l'unico atto di imposizione ricevuto dall'appellante in relazione all'imposta sulla pubblicità per l'anno 2001.E' pertanto evidente che si tratta di un atto impositivo soggetto ad impugnazione a mente del D.Lgs. 31 dicembre 1992, numero 546, articolo 19. In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, numero 546, articolo 19 tutti quegli atti anche un bollettino di conto corrente postale come nel caso di specie con cui l'Amministrazione esercita nei confronti del contribuente una pretesa tributaria ormai definita. Cio' anche nel caso in cui tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività' esecutiva, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione avviso di liquidazione o avviso di pagamento o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile.Sul punto questa Corte ha già chiarito che, In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili , contenuta nel D.Lgs. numero 546, del 1992, articolo 19 pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. numero 448 del 2001. Ciò comporta la facoltà di ricorrere ai giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui e' naturaliter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'articolo 19 citato. La mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'articolo 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità e cioè la cristallizzazione di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dall'articolo 19. Fattispecie relativa ad avviso di pagamento emesso da un Consorzio di bonifica per contributi, e recante allegata una nota, la quale evidenziava al contribuente che la documentazione che troverà allegata costituisce esclusivamente un avviso di pagamento e cioè un invito a pagare, così da evitare l'emissione della cartella esattoriale ed il conseguente aggravio di spese di riscossione Cass. civ. Sez. 5 Sent., 25.02.2009, numero 4513 v. anche Cass. civ., Sez. Unite, 24.07.2007, numero 16293 .Ne consegue l'accoglimento del primo motivo de ricorso, rimanendo assorbiti gli altri.P.Q.M.La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.