Risarcimento danni per fermo amministrativo illegittimo: appello impugnabile da Equitalia

Avverso la sentenza con cui il giudice di pace accoglie il risarcimento del danno a seguito di fermo amministrativo, Equitalia può proporre appello dinanzi al G.O.

La Suprema Corte, con la sentenza 5 giugno 2012, numero 8979, ha affermato che non è necessario presentare ricorso straordinario in Cassazione atteso che in virtù del principio c.d. di apparenza l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile va fatta in base alla qualificazione data dal giudice all’azione proposta. Principio dell’apparenza. Tale principio, poi rielaborato con il principio di ultrattività del rito, trova fondamento nel fatto che l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata in relazione alla qualificazione data dal giudice all’azione proposta, con l’atto impugnato. Il principio dell'apparenza del diritto è uno dei principi fondamentali dell’ordinamento e si unisce con il principio di buona fede, di affidamento e di certezza dei rapporti giuridici. L’apparenza del diritto si lega anche con l’altro ambito del diritto processuale che risulta separato dal diritto sostanziale. Sul tema in esame la giurisprudenza di legittimità ha posto in risalto come «le esigenze di certezza dei rimedi impugnatori» sono da preferire «rispetto a quelle sostanziali e contenutistiche». Se dunque un giudice sbaglia, e chiama sentenza ciò che dovrebbe essere ordinanza, si realizzerà nei fatti un «allargamento dell'esercizio dei diritti di azione e difesa in capo al soggetto interessato dell'impugnazione». Cass., SS.UU., 11 gennaio 2011 numero 390 cfr. 21 gennaio 2011, numero 1402 Equitalia risponde civilmente per eventuali danni arrecati a terzi. Le funzioni relative al servizio di riscossione dei tributi dal 2006 legge numero 248/2005 sono state trasferite all’Agenzia delle Entrate che le esercita attraverso Equitalia Spa , società a totale capitale pubblico, di cui 51% risulta in possesso dell’Agenzia delle entrate ed il residuo 49% in mano all’Inps. Equitalia, che agisce per il tramite di società partecipate ad es. Cerit Spa, Esatri Spa, ETR Spa presenta profili di diritto pubblico, atteso che non può fallire ed è sottoposta al controllo della Corte dei Conti, ma anche profili di diritto privato in quanto deve rispondere civilmente per eventuali danni arrecati a soggetti terzi. Il caso. Il contribuente ha proposto opposizione al provvedimento di fermo amministrativo emesso da Equitalia ETR Spa per violazione al codice della strada dinanzi al Giudice di Pace. Il giudice adito ha dichiarato l’illegittimità della procedura condannando Equitalia al risarcimento del danno al ricorrente, mentre il Tribunale ha accolto l’appello proposto da Equitalia. I giudici hanno rilevato che nel caso di specie trova applicazione il principio dell’apparenza in virtù del quale il rimedio dell’impugnazione contro un provvedimento giurisdizionale va deciso in base alla qualificazione fornita dal giudice all’azione proposta, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell’azione data dalla parte cfr. Cass. numero 26294/2007 . Gli stessi giudici hanno ritenuto che, sebbene contro il provvedimento di fermo amministrativo siano di norma esperibili i rimedi dell'opposizione all'esecuzione e dell'opposizione agli atti esecutivi, «non risulta affatto che il Giudice di Pace avesse qualificato in tali termini l'azione intentata dal contribuente, tanto più che, nel caso di specie, quest'ultimo aveva agito anche per il risarcimento del danno». Inoltre risulta che il Tribunale si occupò dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal cittadino. Dalla sentenza impugnata si evince che «questa venne proposta in riferimento agli articolo 339 e 113, comma secondo, c.p.c. e non in riferimento all'articolo 618 c.p.c. e ciò ad ulteriore riscontro della conclusione raggiunta circa la mancata qualificazione dell'azione come di opposizione agli atti esecutivi da parte del giudice di pace né, d'altronde, siffatta qualificazione risulta dalla sentenza del Tribunale di Catanzaro». Appello impugnabile da Equitalia. Pertanto è legittima l’impugnativa in appello proposta da Equitalia avverso la decisione con cui il giudice di pace accoglie la domanda di risarcimento del danno per l'illegittimità del fermo amministrativo, non essendo necessario presentare il ricorso straordinario in Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 aprile – 5 giugno 2012, numero 8979 Presidente Preden – Relatore Barreca Svolgimento del processo 1.- G V. si oppose, dinanzi al Giudice di Pace di Badolato, al provvedimento di fermo amministrativo dell'autovettura di sua proprietà adottato nei suoi confronti da ETR S.p.A., deducendone l'illegittimità e chiedendo il risarcimento dei danni. Il Giudice di Pace, con sentenza pubblicata il 20 ottobre 2006, dichiarò l'illegittimità della procedura e condannò ETR S.p.A. al risarcimento del danno quantificato nella somma di Euro 200,00 ed al rimborso delle spese di lite in favore del V. . 2.- Proposto appello da parte di ETR S.p.A., il Tribunale di Catanzaro, con sentenza pubblicata il 5 novembre 2009, ritenuto ammissibile il gravame, accolse l'appello ed, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettò le domande di V.G. e lo condannò alle spese dei due gradi di giudizio. 3.- Avverso la sentenza del Tribunale, G V. propone ricorso per cassazione, a mezzo di due motivi. Non si difende l'intimata. Motivi della decisione 1.- Col primo motivo di ricorso è dedotta nullità della sentenza per violazione degli articolo 617-618 cod. proc. civ., in quanto il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello, trattandosi di sentenza emessa in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi e quindi impugnabile soltanto col ricorso straordinario per cassazione. 1.1- Il motivo non è meritevole di accoglimento. Giova prendere le mosse dal principio c.d. dell'apparenza, in ragione del quale l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile cfr. Cass. numero 26294/07, tra le altre . Sebbene avverso il provvedimento di fermo amministrativo siano di norma esperibili i rimedi dell'opposizione all'esecuzione e dell'opposizione agli atti esecutivi, non risulta affatto che il Giudice di Pace avesse qualificato in tali termini l'azione intentata dal V. , tanto più che, nel caso di specie, quest'ultimo aveva agito anche per il risarcimento del danno. Per di più risulta che il Tribunale si occupò dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal medesimo V. tuttavia dalla sentenza impugnata si evince che questa venne proposta in riferimento agli articolo 339 e 113, comma secondo, cod. proc. civ. e non in riferimento all'articolo 618 cod. proc. civ. e ciò ad ulteriore riscontro della conclusione raggiunta circa la mancata qualificazione dell'azione come di opposizione agli atti esecutivi da parte del giudice di pace né, d'altronde, siffatta qualificazione risulta dalla sentenza del Tribunale di Catanzaro. Ne segue che, in applicazione del principio di cui sopra, fu conforme a diritto la scelta del rimedio impugnatorio dell'appello compiuta da ETR S.p.A., soccombente in primo grado. 2.- Col secondo motivo di ricorso è dedotta nullità del procedimento ex articolo 360 numero 4 cod. proc. civ. per violazione dell'articolo 190 cod. proc. civ., per avere il Tribunale trattenuto la causa in decisione senza assegnare alle parti i termini per gli scritti conclusivi, malgrado all'udienza fosse presente soltanto la parte appellante. 2.1.- Il motivo è inammissibile per inosservanza del principio di autosufficienza del ricorso. In particolare, esso assume che la mancata assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 cod. proc. civ. si dovrebbe ricavare da quanto affermato in proposito nella stessa sentenza impugnata, la cui motivazione conterrebbe, a detta del ricorrente, il seguente passo “ .la causa veniva trattenuta in decisione previa espressa rinuncia di parte appellante ai termini previsti per il deposito degli scritti difensivi”. Orbene, il testo della sentenza risultante dalla copia autentica depositata dal ricorrente non contiene questa enunciazione. Dato ciò, dal ricorso non risulta da quale altro atto del processo di secondo grado si desumerebbe che non vennero concessi i termini per il deposito degli scritti conclusivi e che ciò accadde in ragione della rinuncia ai termini fatta dall'appellante all'udienza tenuta per la precisazione delle conclusioni, in assenza della parte appellata. Il motivo va perciò dichiarato inammissibile in applicazione del principio per il quale il ricorrente che denunzi un error in procedendo è tenuto - in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli del corretto svolgersi dell'iter processuale - non solo ad enunciare le norme processuali violate, ma anche a specificare le ragioni della violazione, in coerenza a quanto prescritto dal dettato normativo, secondo l'interpretazione da lui prospettata e, soprattutto, è tenuto a specificare puntualmente i singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale è stato commesso l'errore che si adduce indicando, ai fini di un controllo mirato, i luoghi del processo ove rinvenire gli atti, le pronunzie o le omissioni che si pongano in contrasto con la norma cfr. Cass. numero 5148/03, numero 4741/05, tra le altre . Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendosi difesa l'intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.