Chi ha ottenuto la patente di guida durante la detenzione non la può, comunque, utilizzare durante il periodo di libertà vigilata, non essendo in possesso dei requisiti morali previsti dal codice della strada.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 789/2012 depositata il 15 febbraio, accoglie il ricorso del Ministero dell'Interno, il quale sostiene che il provvedimento di revoca della patente costituisce atto dovuto e vincolato nei riguardi del soggetto destinatario di una misura di sicurezza, quale è la libertà vigilata, ed annulla la sentenza del Giudice di primo grado, il quale aveva affermato che «la libertà vigilata disposta in esecuzione della ordinanza di liberazione condizionale si fonda su presupposti e finalità del tutto diverse dalla misura di sicurezza presa in considerazione dalla norma del codice della strada quale fondamento del potere prefettizio di revoca della patente», in quanto il riconosciuto «ravvedimento» del condannato, necessario per la concessione della liberazione condizionale, è incompatibile con il giudizio di pericolosità sociale. Misure di sicurezza personali? Niente patente. «Non possono conseguire la patente di guida coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali» art.120 c.d.s. . Come appare palese dalla sua stessa formulazione, osserva la Sezione, la norma in esame non lascia alcuno spazio di valutazione discrezionale all’Amministrazione, essendo questa vincolata ad emettere il diniego della patente di guida, ovvero la sua revoca, una volta che il soggetto sia stato destinatario di una misura di sicurezza personale, che, secondo la previsione dell’art.215 c.p., ricomprende anche la «libertà vigilata». Il provvedimento in contestazione va dunque considerato quale atto amministrativo vincolato in ordine al quale l’Amministrazione non è chiamata a valutare il grado di «pericolosità sociale» o di «ravvedimento» dell’interessato, né è tenuta ad una particolare motivazione, costituendo presupposto sufficiente per l’applicazione della norma del codice della strada la intervenuta misura di sicurezza. Sulla natura vincolata del provvedimento di revoca ex art.120 cit. si è già espresso il Consiglio in fattispecie analoga Cons. St. IV, numero 721/2001 . La libertà condizionata senza macchina. Il Collegio osserva, ancora, che non può essere condiviso il giudizio del giudice di primo grado circa il fatto che la revoca della patente di guida motivata dallo stato di libertà vigilata si porrebbe in contrasto con il riconosciuto «ravvedimento» del soggetto condannato e con il fine rieducativo della pena ciò in quanto il regime della libertà vigilata, pur se presuppone la buona condotta della condannata, non esclude la permanenza di un regime di rigore e di un sistema di cautele, preordinato ad evitare le occasioni di nuovi reati. In questo quadro la libertà vigilata presenta tutti i caratteri propri delle misure di sicurezza art.215 c.p. , e come queste appare incompatibile ai sensi del codice della strada con il possesso della patente di guida. Nessuna incostituzionalità. Peraltro, secondo il Collegio, non hanno ragione d’essere prospettati dubbi di legittimità costituzionale della anzidetta disposizione del codice della strada da un lato infatti non può che rientrare nella discrezionalità del legislatore l’imposizione di restrizioni personali ai soggetti in regime di libertà vigilata a seguito della liberazione condizionale dall’altro, la revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti sottoposti a libertà vigilata, quantunque incida su diritti costituzionalmente garantiti quale il diritto al lavoro o alla libertà di circolazione, è pienamente giustificata dalle esigenze di prevenzione che stanno alla base della libertà vigilata e che costituiscono valori egualmente meritevoli di tutela.
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2 dicembre 2011 – 15 febbraio 2012, numero 786 Presidente Cirillo – Relatore Balucani Fatto e diritto 1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR Lombardia-Milano la sig.a A. B., già condannata alla pena dell’ergastolo in relazione a reati commessi dal 1978 al 1985, ed ammessa al beneficio della liberazione condizionale con provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano, con conseguente sottoposizione al regime di libertà vigilata, ha impugnato il provvedimento 25.5.2009 con il quale il Prefetto ha disposto la revoca della patente di guida conseguita dalla stessa durante la detenzione in regime di semilibertà , e ciò sul presupposto che, essendo stata sottoposta alla misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata, non era più nel possesso dei requisiti morali previsti dall’art.120 del codice della strada. 2. Con sentenza 29 dicembre 2009, numero 6255 il TAR adito ha accolto il ricorso rilevando che “la libertà vigilata disposta in esecuzione della ordinanza di liberazione condizionale si fonda su presupposti e finalità del tutto diverse dalla misura di sicurezza presa in considerazione dalla norma del codice della strada quale fondamento del potere prefettizio di revoca della patente”, in quanto il riconosciuto “ravvedimento” del condannato, necessario per la concessione della liberazione condizionale, è incompatibile con il giudizio di pericolosità sociale. 3. Nei confronti della anzidetta pronuncia l’Amministrazione dell’Interno ha interposto appello sostenendo che il provvedimento di revoca della patente costituisce atto dovuto e vincolato nei riguardi del soggetto destinatario di una misura di sicurezza, quale è la libertà vigilata. Si è costituita in giudizio la ricorrente in primo grado la quale ha argomentato diffusamente sulla radicale diversità della libertà vigilata disposta in sede di liberazione condizionale rispetto alle misure di sicurezza personale in subordine ha prospettato la illegittimità costituzionale dell’art.120, commi 1 e 2, codice della strada per contrasto con gli articolo 3, 4, 16, 27, 35 e 97 Cost. 4. L’appello della Amministrazione è fondato. A norma dell’art.120 del codice della strada “non possono conseguire la patente di guidacoloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali” Come appare palese dalla sua stessa formulazione, la norma in esame non lascia alcuno spazio di valutazione discrezionale all’Amministrazione, essendo questa vincolata ad emettere il diniego della patente di guida, ovvero la sua revoca, una volta che il soggetto sia stato destinatario di una misura di sicurezza personale, che, secondo la previsione dell’art.215 Cod Penumero , ricomprende anche la “libertà vigilata”. Il provvedimento in contestazione va dunque considerato quale atto amministrativo vincolato in ordine al quale l’Amministrazione non è chiamata a valutare il grado di “pericolosità sociale” o di “ravvedimento” dell’interessato, né è tenuta ad una particolare motivazione, costituendo presupposto sufficiente per l’applicazione della norma del codice della strada la intervenuta misura di sicurezza. Sulla natura vincolata del provvedimento di revoca ex art.120 cit. si è già espresso questo Consiglio in fattispecie analoga a quella in esame cfr. Cons.St. IV, 15 febbraio 2001, numero 721 . Ma oltre le considerazioni che precedono va altresì osservato che la prospettazione dell’odierna appellata, fatta propria dal giudice di primo grado, secondo cui la revoca della patente di guida motivata dallo stato di libertà vigilata si porrebbe in contrasto con il riconosciuto “ravvedimento” del soggetto condannato e con il fine rieducativo della pena, non può essere condivisa dal momento che la liberazione condizionale concessa all’appellata con il connesso regime della libertà vigilata , pur se presuppone la buona condotta della condannata, non esclude la permanenza di un regime di rigore e di un sistema di cautele, preordinato ad evitare le occasioni di nuovi reati. In questo quadro la libertà vigilata presenta tutti i caratteri propri delle misure di sicurezza di cui all’art.215 Cod. Penumero , e come queste appare incompatibile ai sensi del codice della strada con il possesso della patente di guida. E’ appena il caso di aggiungere che non ha ragion d’essere il prospettato dubbio di legittimità costituzionale della anzidetta disposizione del codice della strada da un lato infatti non può che rientrare nella discrezionalità del legislatore l’imposizione di restrizioni personali ai soggetti in regime di libertà vigilata a seguito della liberazione condizionale dall’altro, la revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti sottoposti a libertà vigilata, quantunque incida su diritti costituzionalmente garantiti quale il diritto al lavoro o alla libertà di circolazione, è pienamente giustificata dalle esigenze di prevenzione che stanno alla base della libertà vigilata e che costituiscono valori egualmente meritevoli di tutela. 5. Per quanto precede l’appello della Amministrazione deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso introduttivo avverso l’impugnata revoca della patente di guida. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei due gradi di giudizio tra le parti in causa. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso originario. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.