In presenza di una c.d. patente non convertibile, lo straniero può guidare in Italia con la patente rilasciata dal Paese straniero, purché valida e per il periodo di un anno dall’inizio della residenza in Italia.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 4189/13, depositata il 28 gennaio. Il caso. Un cittadino senegalese, riconosciuto colpevole del reato di guida senza patente, ricorre per cassazione lamentando che egli era munito di patente straniera e permesso di guida internazionale rilasciati in Senegal e in pieno corso di validità, come emerso dal verbale redatto dalla Polizia egli, inoltre, non sarebbe stato residente in Italia in quanto sfornito di permesso di soggiorno. A giudizio degli Ermellini il ricorso è fondato la normativa del Cds articolo 135 e 136 consente la possibilità di sostituire la patente rilasciata da uno Stato comunitario con la patente nazionale questa possibilità è estesa, a condizione di reciprocità, anche ai titolari di patenti guida rilasciate da Paesi non comunitari. Le regole per chi risiede in Italia da meno di un anno Nel caso in cui si sia invece in presenza di una c.d. patente non convertibile, lo straniero può guidare in Italia con la patente rilasciata dal Paese straniero purché valida e per il periodo di un anno dall’inizio della residenza in Italia se la patente è scaduta, lo straniero commette l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 126, comma 7, Cds. e da più di un anno. Chi risiede in Italia da oltre un anno, invece, commette il reato di guida senza patente nel caso in cui guidi con patente rilasciata da Stato estero non più in corso di validità se il documento è ancora valido, invece, la fattispecie è assimilabile alla guida con patente italiana scaduta di validità. Occorre verificare le circostanze. Premessi tali principi, la Cassazione annulla con rinvio la sentenza impugnata affinché il Tribunale verifichi le circostanze di fatto rilevanti possesso e validità della patente straniera e durata della residenza in Italia al fine di una nuova valutazione.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 28 novembre 2012 – 28 gennaio 2013, numero 4189 Presidente Romis – Relatore Grasso Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 22/11/2011, condannò D.O. , giudicato colpevole del reato di guida senza patente, alla pena di Euro. 3.000,00 di ammenda. 1.1. Avverso la detta statuizione l'imputato proponeva ricorso per cassazione, denunziando vizio motivazionale rilevabile in sede di legittimità e violazione di legge, evidenziando i profili di cui appresso. a Il giudice di merito con laconica motivazione aveva affermato che l'imputato fosse privo di patente. Ciò non rispondeva al vero in quanto lo stesso, siccome emergeva dal verbale redatto dalla Polizia, era munito di patente straniera e permesso di guida internazionale, in pieno corso di validità in quanto rilasciati in Senegal nell'agosto del 2007 articolo 135, cod. della str. . b Il ricorrente non era residente in Italia, in quanto sfornito di permesso di soggiorno e, pertanto, non ostava la prescrizione di far luogo alla conversione della patente straniera entro un anno. c in ogni caso, pur ove si fosse voluto considerare il D. residente da oltre un anno in Italia lo stesso non rispondeva del reato contestato, bensì della sola violazione amministrativa di cui all'articolo 136, co. 7 e 126, co. 7, cod. della str. Considerato in diritto 2. Il ricorso è fondato. In primo luogo devesi osservare che il giudice di merito è incorso in manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo della stessa a raffronto degli atti processuali. Invero, siccome ha dedotto il ricorrente, dal verbale redatto nell'immediatezza dalla Polizia, l'imputato risultava munito di patente di guida straniera in corso di validità. In diritto, non resta che riportarsi alla recente pronuncia di questa Corte Sez. IV, numero 22059 dell'8/3/2012 , la quale ha fatto il punto in materia “La disciplina riguardante la validità delle patenti rilasciate da Paesi stranieri è contenuta negli articolo 135/136 C.d.S., che, in primo luogo, consentono la possibilità di sostituire la patente rilasciata da uno Stato Comunitario con la patente nazionale questa possibilità è pure estesa, a condizione di reciprocità, ai titolari di patenti guida rilasciate da Paesi non comunitari. Negli altri casi, c.d. patenti non convertibili, la regolamentazione è la seguente a Lo straniero può guidare in Italia con la patente rilasciata da Paese straniero se valida e per il periodo di un anno dall'inizio della residenza in Italia. b Lo straniero, residente in Italia da meno di un anno e che guidi con patente straniera scaduta di validità, commette l'illecito amministrativo ex articolo 126 C.d.S., comma 7, guida con patente con validità scaduta c Lo straniero, residente in Italia da oltre un anno e che guidi con patente rilasciata da uno Stato Estero non più in corso di validità, commette il reato contravvenzionale di guida senza patente d Lo straniero, residente in Italia da oltre un anno e che guidi con patente straniera in corso di validità, commette l'illecito amministrativo assimilabile alla guida di patente italiana scaduta di validità articolo 126 C.d.S., comma 7 . In tal senso, si è espressa ripetutamente la giurisprudenza di questa Corte, sia in relazione al Codice della strada previgente non differente in tema - peraltro - da quello attuale, che al Codice in vigore, v, Cass. 13/10/1997 n2392 Cass. 17/12/1998 numero 3699/1999 Cass. 19/01/2011 numero 6821. Deve aggiungersi, per completezza, che il nuovo disposto dell'articolo 135 cod. strada, introdotto dal d.lgs. numero 59 del 2011, con entrata in vigore prevista in data 19/12/20013, al comma 14 stabilisce testualmente Il titolare di patente guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio economico Europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11”. Deve quindi, disporsi annullamento della sentenza gravata, con rinvio al giudice di primo grado, per nuova valutazione, tenuto conto delle svolte considerazioni e previa verifica delle circostanze di fatto rilevanti possesso della patente straniera, sua validità, durata della residenza in Italia . P.Q.M. Annulla l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame.