Licenziamento legittimo se dopo la ristrutturazione aziendale vengono chiuse tutte le succursali

La soppressione del ruolo professionale nell'organigramma aziendale e l'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni giustificano il licenziamento.

Con la sentenza numero 22691 del 2 novembre la Corte di Cassazione ha ribadito che la valutazione delle risultanze probatorie è attività riservata al giudice di merito, il quale per formare il proprio convincimento può utilizzare anche una sentenza civile, resa in altro procedimento su elementi assimilabili a quelli oggetto della controversia la sentenza, infatti, può avere efficacia indiretta di prova documentale.La fattispecie. Il dipendente di una compagnia assicurativa, con la qualifica di ispettore di produzione, impugnava il licenziamento, intimatogli dalla datrice per giustificati motivi oggettivi, consistenti nella chiusura della succursale cui era adibito e nell'impossibilità di ricollocarlo altrove, o ad altra attività. Il licenziamento veniva ritenuto legittimo dal Tribunale adito e dalla Corte d'appello, e il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.Ristrutturazione aziendale sussistono giustificati motivi oggettivi per il licenziamento. La sentenza impugnata ha accertato la sussistenza di una riorganizzazione aziendale che ha comportato la chiusura di tutte le succursali e, soprattutto, la soppressione del ruolo di ispettore di produzione nell'organigramma. Inoltre, ha ritenuto assolto l'onere di dimostrare l'impossibilità di adibire altrove il lavoratore. Da ciò ha tratto la conclusione della legittimità del licenziamento. La valutazione delle prove la sentenza in altro procedimento può valere come prova documentale. Le censure sollevate dal ricorrente appaiono infondate, perché si risolvono in una richiesta, inammissibile, di riesame delle risultanze probatorie, attività riservata al giudice di merito. Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto di utilizzare, ai fini dell'accertamento della ristrutturazione aziendale, gli elementi emersi in un differente giudizio relativo al licenziamento di altro dipendente. Ciò è perfettamente legittimo, in mancanza di qualsiasi difetto di legge la S.C., infatti, ricorda che la sentenza civile, oltre a produrre gli effetti propri del giudicato tra le parti, può avere la diversa efficacia indiretta di prova documentale rispetto a terzi che non furono parti nel giudizio e può, quindi, formare oggetto di libera valutazione del giudice di merito, che ha il solo dovere di argomentare e motivare la sua decisione.Impossibile reimpiegare il lavoratore in altre mansioni inevitabile il licenziamento. Anche gli altri motivi di ricorso vengono rigettati in particolare, la S.C. precisa che la legittimità del licenziamento discende anche dall'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni equivalenti, e che la possibilità di adibirlo a mansioni inferiori non è stata presa in considerazione dalla Corte territoriale perché il dipendente non ha mai prospettato una disponibilità ad un reimpiego in tal senso. Il ricorso deve, quindi, essere respinto, con conferma della sentenza impugnata che ha ritenuto valido il licenziamento.