Per la tempestività della riassunzione del giudizio ex art. 305 c.p.c. fa fede il deposito del ricorso

La riassunzione del giudizio si considera tempestiva quando il ricorso sia depositato in Cancelleria nel termine perentorio stabilito dall'articolo 305 c.p.c, indipendentemente dall'esito e dalle tempistiche della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza agli eredi del defunto.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 16557/2015, depositata il 6 agosto 2015. Il caso. Con atto di citazione la s.numero c. Alfa citava in giudizio la ditta individuale Beta al fine di ottenere pronuncia di risoluzione del contratto intercorso tra loro. All’udienza di precisazione delle conclusioni il giudizio veniva dichiarato interrotto a seguito del decesso del legale rappresentante-titolare della ditta convenuta. Con atto notificato entro il termine previsto dall’articolo 305 c.p.c. vigente ratione temporis prima alla ditta convenuta poi agli eredi del titolare impersonalmente e collettivamente presso l’ultimo domicilio del defunto, il giudizio veniva riassunto dall’attrice. Il Tribunale adito dichiarava estinto il giudizio ex articolo 305 c.p.c., e tale pronuncia veniva poi confermata dalla Corte di Appello di Venezia. Avverso la sentenza di appello ricorreva per Cassazione la società Alfa, contestando l’applicazione delle norme sulle notificazioni e sulla interruzione e riassunzione del giudizio ex articolo 303-305 c.p.c. La tempestività della riassunzione del giudizio interrotto. La Corte di Cassazione ha affermato che per evitare l’estinzione del giudizio il momento determinante la tempestività dell’atto di riassunzione, laddove eseguita con ricorso depositato presso la Cancelleria del Giudice, e poi notificato agli eredi unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai fini di quanto disposto dagli articolo 303 e 305 c.p.c., è da individuarsi unicamente nel deposito del ricorso in Cancelleria. Il termine previsto dall’articolo 305 è infatti riferibile solo a tale adempimento, e che una volta eseguito, il termine non svolge più alcun ruolo sulla fissazione dell’udienza da parte del Giudice adito e l’assegnazione di un ulteriore termine per effettuare la notificazione prevista dall’articolo 303 c.p.c. Notificazione dell’atto di riassunzione. La Suprema Corte ha altresì affermato che l'eventuale vizio, o l'inesistenza, sia di fatto che giuridica, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non produce effetti sulla riassunzione, oramai perfezionatasi, ma impone al Giudice che rilevi il vizio di assegnare alle parti, in applicazione analogica dell'articolo 291 c.p.c., un termine per la rinnovazione della notificazione. E tale termine andrà concesso ancor più quando l'esito negativo della notifica è dipeso dalla condotta processuale della parte che abbia ingenerato confusione dichiarando generalità inveritiere nel caso di specie, il convenuto si era dichiarato legale rappresentante di una s.numero c., sebbene si trattasse di una ditta individuale .