Il professionista ricorre ad una società di servizi? Allora paga l’imposta

Non ha rilevanza la presenza di collaboratori o di dipendenti se si dà in outsourcing la gestione del proprio studio, si deve pagare l’IRAP.

Il professionista che paga una società di servizi per la gestione del suo studio è soggetto a IRAP, rendendo irrilevante la presenza o meno di collaboratori o di dipendenti. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza del 12 giugno 2015, numero 12287. Il caso. In precedenza, la Commissione Regionale e prima ancora, anche quella provinciale aveva dato ragione al contribuente, accogliendo le sue ragioni perché non sono assoggettabili ad IRAP le attività di lavoro autonomo svolte in assenza di autonoma organizzazione, senza personale dipendente e con modesti beni strumentali, documentate dal contribuente mediante la dichiarazione dei redditi ed il registro dei beni ammortizzabili. Il ricorso dell’Ufficio verteva invece proprio su questo punto, perché i Giudici di appello non avevano tenuto conto degli elevati compensi rilasciati a terzi per prestazioni attinenti all’attività professionale del contribuente. Lavoro altrui. Per i Supremi Giudici, che hanno accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, il ricorso non occasionale al lavoro altrui sussiste se il professionista eroga elevati servizi a terzi per prestazioni afferenti all’esercizio della propria attività in tal senso è indifferente il mezzo giuridico utilizzato, ossia se con il ricorso a lavoratori dipendenti o a società di servizi o ad associazioni professionali già per altro espresso dalle sentenze numero 23761/2010 e numero 22674/2014 . Proprio in virtù di questi fatti, i Giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza impugnata. Fonte www.fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 13 marzo – 12 giugno 2015, numero 12287 Presidente Di Iasi – Relatore Iofrida Ritenuto in fatto L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di R.O. che non resiste , avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna numero 24/15/2009, depositata in data 14/04/2009, con la quale, in controversia concernente l'impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria ad istanze del contribuente, esercente l'attività di perito edile, di rimborso dell'IRAP versata negli anni dal 2001 al 2004, è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso dei contribuente, stante la ritenuta mancanza del presupposto impositivo, rappresentato dall'autonoma organizzazione dell'attività professionale. In particolare, i giudici d'appello hanno sostenuto, in adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale non è assoggettabile ad IRAP l'attività di lavoro autonomo svolta in assenza di autonoma organizzazione, senza personale dipendente e con modesti beni strumentali, che, nella fattispecie, il contribuente ha documentato, attraverso la dichiarazione dei redditi ed il registro dei beni anuvortizzabili, l'assenza di dipendenti o collaboratori con vincolo di rapporto di lavoro continuativo e la presenza di beni di non rilevante entità, indispensabili per l'esercizio della propria attività , con conseguente inesistenza di un'organizzazione autonoma e diversa dalla propria prestazione professionale . Considerato in diritto L'Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, l'insufficiente motivazione, ex articolo 360 numero 5 c.p.c., su fatto decisivo e controverso, costituto dall'assenza nella specie di elementi utili da giustificare l'applicazione dell'IRAP, non avendo i giudici d'appello valutato gli elevati compensi a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale, risultanti dal quadro R.E. della dichiarazione dei redditi £ 83.700.000, nel 200C £ 111.671.000, nel 2001 £ 64.477.000, nel 2002 £ 59.594.000 nel 2003 . La censura è fondata. Deve qui ribadirsi che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, numero 446, articolo 2, comma 1, primo periodo, e articolo 3, comma 1, lett. c , l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. numero 917 del 1986, articolo 49, comma 1, è escluso dall'applicazione dell'IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata ed il requisito della autonoma organizzazione - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità solo se congruamente motivato - ricorre quando il contribuente, per quanto qui interessa, impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui cfr., sull'ausilio di una segretaria a part-time, Cass. numero 8265 del 2009 v. anche Cass. nnumero 3673, 3676, 3678, 3680 e 5011 del 2007 v. S. U. numero 12109 del 2009, in generale, e Cass. numero 14693 del 2009, sull'ausilio di un dipendente part-time all'attività d’avvocato cfr., da ultimo, Cass. nnumero 23370 del 2010 e 16628 del 2011 . Con riguardo specifico all'impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che configurano l'esistenza di un'autonoma organizzazione, questa Corte Cass. 23761/2010 ha già affermato che è soggetto ad Irap il professionista che, per prestazioni afferenti l'esercizio della propria attività, eroga elevati compensi a terzi, a nulla rilevando il mancato impiego da parte del contribuente di personale dipendente. Da ultimo Cass.22674/2014 , è stato affermato che in tema di IRAP, l'impiego non occasionale di lavoro altrui sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l'esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un'associazione professionale in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito e ritenuto legittimo l’assoggettamento al tributo del commercialista che, per prestazioni afferenti l'esercizio della propria attività - in particolare per la tenuta della contabilità dei propri clienti, funzionale all'attività di consulenza fiscale c societaria, aveva impiegato in modo non occasionale una società di servizi retribuita a percentuale, erogandole significativi compensi per le sue prestazioni . La decisione impugnata non appare in linea con i principi affermati dalle ricordate pronunce, non avendo esaminato esaustivamente la realtà fattuale, valutando anche la significativa entità dei compensi erogati a terzi dal professionista, negli anni d'imposta in contestazione. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra Sezione della commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna.