Presentati oltre 400 ricorsi contro l’esclusione per insufficienza dall’esame di abilitazione per l’avvocatura.
L’ufficio del Ministero della Giustizia, dedicato al contenzioso per le libere professioni, ha ricevuto, nel 2015, 544 fascicoli di ricorso, quasi il doppio rispetto a quelle presentate nel 2014, di questi, il 90% è costituito da ricorsi riguardanti l’accesso all’esame di avvocato. Mancanza di motivazione. Il motivo ricorrente in tutti i fascicoli è la mancanza della necessaria motivazione nella correzione degli esami scritti per l’avvocatura. Infatti, da quanto si apprende, leggendo i ricorsi presentati presso i diversi TAR, nella valutazione degli scritti non si sarebbe provveduto a seguire le disposizioni legislative, L. numero 241/1990, omettendo di stilare una congrua motivazione dell’esclusione del candidato dall’esame. La norma in questione impone che ogni atto amministrativo debba essere fornito di adeguata motivazione. La mancanza di quest’ultima risulterebbe ancora più grave se si considera che il nuovo regolamento forense L. numero 247/2012 richiede che vengano annotati sullo scritto del praticante i punti in cui è risultato insufficiente. A giudizio dei ricorrenti, si prospetterebbe una violazione, in primo luogo legislativa e in secondo luogo ontologica, che risulterebbe ancora più grave visto che causata da operatori del diritto. La scelta del Ministero. A fronte del rischio di rallentare l’attività delle commissioni esaminatrici, il Ministero della Giustizia ha deciso di impugnare tutti i ricorsi riguardanti l’insufficienza del voto numerico per l’esame di Stato direttamente davanti ai Tribunali amministrativi regionali interessati.