“Prendi questa mano, zingara...”: vittoria per De Gregori, nessun plagio

Chiusa la lunga battaglia legale, relativa ai versi di apertura della canzone, praticamente identici a quelli di ‘Zingara’, resa nota al pubblico da Iva Zanicchi. Ciò che conta, viene chiarito, ora non è la citazione di un pezzo di un’opera, bensì il fatto che essa abbia lo stesso senso, sia nel vecchio che nel nuovo contesto.

Battaglia legale chiusa definitivamente la canzone ‘Prendi questa mano, zingara’, di Francesco De Gregori, non costituisce plagio della canzone ‘Zingara’, resa nota al grande pubblico da Iva Zanicchi. E ciò, sia chiaro, nonostante il testo del cantautore italiano parta praticamente con gli stessi versi dell’opera musicale, cantata da ‘L’aquila di Ligonchio’ – questo il soprannome della Zanicchi – alla fine degli anni ’60. Ciò che conta, difatti, non è la mera riproposizione di un pezzo del testo, bensì il significato che esso assume in concreto, e che, in questo caso, è assai differente nelle due canzoni Cass., sent. numero 3340, Prima Sezione Civile, depositata oggi . Versi. Pomo della discordia, in sostanza, i versi “Prendi questa mano, zingara, dimmi pure che destino avrò ”, divenuti, nel testo di De Gregori, “Prendi questa mano, zingara, dimmi pure che futuro avrò ”. Evidente, per i giudici del Tribunale, «il plagio» – corrette, quindi, le proteste della Universal Publishing Ricordi srl, della MI.MO. Edizioni musicali srl, e di Luigi Albertelli ed Enrico Ricciardi, autori del testo –, di avviso opposto, invece, i giudici della Corte d’Appello, i quali hanno, invece, parlato di «citazione». Decisiva, in secondo grado, la sottolineatura del fatto che, a parte «i primi due versi», il «resto del testo» e la «parte musicale» della «canzone di De Gregori» sono «completamente diversi dalla canzone creata negli anni ’60 da Albertelli e Riccardi». Senso. E ora, come detto, è arrivata l’ultima, definitiva parola della Cassazione, dove è stata confermata l’innocenza di De Gregori impossibile parlare di «plagio». Sia chiaro, nessuno nasconde il fatto che «i due versi iniziali di ‘Zingara’» sono stati utilizzati per il testo di ‘Prendi questa mano, zingara’ – collocata nell’album ‘Prendere e lasciare’, di De Gregori, del 1996 –, e difatti i giudici ammettono che non è necessario che «il plagio della parte poetico-letteraria, contenuta nell’opera musicale, investa una parte consistente, potendo limitarsi al ‘cuore’ dell’opera», però è fondamentale, aggiungono ancora i giudici, che «essa assuma nella nuova opera artistica un ruolo non diverso o simile a quello dell’opera che si assume plagiata». Ebbene, in questa ottica, è ritenuta corretta la valutazione compiuta dai giudici d’Appello, i quali hanno «sottolineato che la parte poetico-letteraria, al di là dell’identità della frase posta al centro della controversia, ha compiuto una trattazione di tematiche completamente diverse rispetto» all’opera nata negli anni ’60. Ciò spinge i giudici della Cassazione a far cadere definitivamente l’ipotesi di «plagio», spiegando che «un frammento poetico-letterario di una canzone che venga ripreso in un’altra non costituisce, di per sé, plagio, dovendosi accertare se il frammento innestato nel nuovo testo abbia o meno conservato una identità di significato, ovvero abbia evidenziato, in modo chiaro e netto, uno scarto semantico rispetto a quello che ha avuto nell’opera anteriore». E tale diversità pare evidente ascoltando – e leggendo – ‘Zingara’ e ‘Prendi questa mano, zingara’

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 8 gennaio – 19 febbraio 2015, numero 3340 Presidente Ceccherini – Relatore Genovese Svolgimento del processo 1. Il giudice del Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto ex articolo 669-ter e 700 c.p.c. dalle Edizioni Musicali Ritmi e Canzoni srl successivamente fusasi nella SMG Ricordi spa e da MI.MO. Edizioni musicali srl, quali titolari dei diritti di utilizzazione della canzone «Zingara», nonché dai sigg. L.A. ed E.R., quali autori dell'opera, ha inibito, nel contraddittorio delle parti, a Sony Music Entertainment spa e al sig. F.D.G., la prima quale produttore ed il secondo quale autore, di ulteriormente diffondere e commercializzare la canzone «Prendi questa mano zingara». 2. Il reclamo dei resistenti è stato accolto e l'ordinanza revocata. 3. All'esito del giudizio di merito, lo stesso Tribunale ha dichiarato che il titolo della canzone «Prendi questa mano zingara» di F.D.G., ed i primi due versi della stessa, costituivano plagio dei primi due versi della canzone «Zingara» di A. e R. ed ha inibito ai convenuti l'ulteriore diffusione e commercializzazione della canzone, condannandoli al risarcimento del danno morale liquidato in e 8.000,00 per ciascuno, con compensazione delle spese giudiziali. 4. L'appello del D.G., cui è seguito l'intervento e l'appello incidentale della Sony spa, è stato accolto, con rigetto della domanda dagli attori, condannati al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio. 5. Secondo la Corte territoriale, sebbene i primi due versi del testo letterario della canzone di D.G. erano identici a quelli della canzone creata negli anni '60 da A. e R. salvo che in una parola «futuro» in luogo di «destino» , il resto del testo e la parte musicale sarebbero stati completamente diversi, onde l'esclusione del plagio, trattandosi semmai di una «citazione», per la quale avrebbe potuto trovare ove richiesta dalla parte applicazione l'articolo 10, terzo comma, l. numero 399 del 1978. Di qui il rigetto dell'impugnazione principale, cui ha fatto seguito anche la reiezione di quello incidentale proposto dalla Sony spa, per il preteso danno da mancata commercializzazione della canzone ritenuta il frutto del plagio, e per l'ipotetica responsabilità processuale aggravata degli attori. 5.1. Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, il giudice distrettuale ha escluso che le parti attrici avessero agito, anche ai sensi dell'articolo 96, II co., c.p.c., «con malafede o colpa grave», avendo esse allegato fatti oggettivamente veri ed incontestati, ma solo diversamente valutati, in via d'interpretazione giuridica, da parte dei giudici delle diverse fasi processuali. 6.Avverso tale decisione la Universal Publishing Ricordi srl già BMG Ricordi Music Publishing Spa , la MI.MO. Edizioni musicali srl nonché i sigg. L.A. ed E.R., hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di censura, illustrati anche con memoria ex articolo 378 c.p.c., contro cui resistono la Sony Music Entertainzuent Italy spa ed il sig. F.D.G., ciascuno con controricorso, pure illustrato da memoria. Questi ultimi, infine, hanno proposto, rispettivamente, ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, e ricorso incidentale condizionato, articolato in due mezzi d'impugnazione, quest'ultimo illustrato anche da memoria. Motivi della decisione I.1.Con il primo motivo di ricorso principale violazione e falsa applicazione degli articolo 1, 2, 4, 18 e 20 1. numero 633 del 1941 e dell'articolo 2577 c.c., ai sensi dell'articolo 360 nnumero 3 e 5 c.p.c. i ricorrenti hanno formulato il seguente quesito di diritto Dica la Corte se la riproduzione di un celebre, originale e compiuto frammento del testo letterario di un'opera musicale in altra opera musicale, debba essere considerata plagio, sia pur soltanto parziale, anche in considerazione del particolare risalto che tale riproduzione ha avuto nell'opera musicale plagiaria. Secondo i ricorrenti, posto che il D.G. aveva non solo utilizzato il primo verso dell'opera composti dai sigg. A. e R., facendolo divenire il titolo della sua opera, ma altresì impiegandolo altre tre volte, oltre che nell'attacco dell'opera, il giudice distrettuale avrebbe errato nell'escludere il plagio, anche parziale compiuto dal D.G Infatti, perché vi sia plagio non sarebbe richiesta l'assoluta identità tra l'opera plagiata e la plagiaria, essendo sufficiente la ripresa di elementi creativi della prima. Inoltre, l'appropriazione avrebbe interessato i primi due versi che di norma hanno una forza alimentatrice del ricordo nel pubblico , compiendo una riproduzione rilevante non minima ed impercettibile senza che rilevi il fatto che essa avrebbe riguardato solo una parte dell'opera, quella del testo letterario. Infatti, nelle opere composte vi sarebbe una autonomia ontologica e giuridica degli elementi costitutivi, suscettibili di utilizzazione economica separata, così come riconosciuto dalla giurisprudenza che avrebbe ammesso il plagio parziale della parte letteraria di un'opera composta. Nella specie, i due versi della canzone «Zingara» utilizzati dal D.G. sarebbero meritevoli di protezione, perché aventi una struttura semantica adeguata, capace di formare oggetto di apprensione concettuale e di interpretazione, e di una trattazione dell'argomento originale anche nella costruzione sintattica che rivelano un'impronta personale ed identificatrice di un'attività creativa e di un impegno estetico capaci di far sorgere idee e sentimenti, come sarebbe dimostrato dal ricordo che di esse si ha, nonostante il tempo trascorso dalla sua prima esecuzione. Essi, insomma, per la stessa possibilità di dire in altro modo lo stesso concetto, costituirebbero il cuore della canzone plagiata, ciò che li renderebbe meritevoli della tutela di legge. 1.2.Con il secondo motivo dello stesso ricorso violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 10 l. numero 399 del 1978, ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c.p.c. i ricorrenti hanno formulato il seguente quesito di diritto Dica la Corte se, al fine di ravvisare nella riproduzione di un frammento di un'opera letteraria nella specie, testo letterario di un'opera musicale in un'altra opera letteraria nella specie, testo letterario di altra opera musicale una citazione idonea ad escludere la ricorrenza di un plagio tra dette opere, sia necessario che tale riproduzione sia fedele e che, con riferimento alla stessa, vengano menzionati la fonte ed il nome dell'autore dell'opera citata. La ricorrente ha sostenuto che la decisione avrebbe clamorosamente violato la disposizione richiamata in quanto il D.G. non solo non avrebbe esattamente riprodotto i due versi del brano musicale composti dai sigg. A. e R. avendo sostituito la parola «destino» con «futuro» ed avendo aggiunto la parola «pure» ma non avrebbe neppure richiamato la fonte ed il nome dell'autore dell'opera citata. In casi siffatti, non potrebbe trovare applicazione l'esimente di cui all'articolo 10 cit., e dovrebbe concludersi per l'esistenza del plagio. 1.3.Con il terzo motivo del detto ricorso omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio violazione ai sensi dell'articolo 360 numero 5 c.p.c. i ricorrenti hanno formulato il seguente quesito di diritto Dica la Corte se, al fine di escludere la ricorrenza di un plagio anche solo parziale di testo letterario di opera musicale, sia sufficiente e non contraddittorio affermare che v'è identità testuale con un frammento della parte letteraria di altra opera musicale e diversità tra le rispettive parti musicali e tra la rimanente parte letteraria delle opere musicali medesime. Assumono i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe omesso o, quantomeno, insufficientemente motivato in ordine al perché non sia plagio, neppure parziale, l'utilizzazione, sebbene con una parte musicale ed un testo residuo differenti, dei versi composti dai sigg. A. e R. e riprodotti cinque volte nel brano di cui è autore il D.G., oltre che posti a titolo dello stesso. E non avrebbe neppure spiegato perché avrebbero avuto la natura di citazione quei versi che non hanno riprodotto neppure fedelmente quelli composti dai sigg. A. e R 2. Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato violazione e falsa applicazione degli articolo 1, 2, 4, 18 e 20 l. numero 633 del 1941 e omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per la controversia il ricorrente D.G. ha formulato il seguente quesito di diritto Dica la Corte se, ai fini della corretta applicazione degli articolo 1, 2, 6 e 20 l. numero 633 del 1941 e di una sufficiente e coerente motivazione, prima di appurare se costituisca plagio la riproduzione totale o parziale di un piccolo segmento presente in altra opera sia necessaria la previa verifica della qualifica di opera e, quindi, la sussistenza del carattere creativo e della novità del detto segmento. 3.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale violazione dell'articolo 112 c.p.c. error in procedendo ex articolo 360 numero 4 c.p.c. la ricorrente Sony ha formulato il seguente quesito di diritto Dica la Corte se la sentenza impugnata vada cassata per violazione dell'articolo 112 c.p.c. per la mancata statuizione nel dispositivo della sentenza in ordine al capo della domanda proposta da Sony di condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni e perlite temeraria ex articolo 92, II co., c.p.c. e se, pertanto, tale omissione configuri il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo della domanda. La Corte territoriale pur avendo motivato sulle ragioni della reiezione delle domande risarcitorie proposte dalla Sony spa non avrebbe fatto conseguire la statuizione di rigetto nel dispositivo della sentenza. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale violazione e falsa applicazione dell'articolo 96, II co., c.p.c. ex articolo 360 numero 3 c.p.c. la ricorrente Sony ha formulato il seguente quesito di diritto Dica la Corte se la sentenza impugnata vada cassata per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360, numero 3, c.p.c. per avere la Corte d'Appello escluso la responsabilità dei ricorrenti ritenendo che la responsabilità aggravata invocata da Sony e prevista dall'articolo 96, II co., c.p.c., sussista solo se la parte ha agito con malafede o colpa grave. 4. Le censure proposte dai ricorrenti principali sono imperniate tutte sul sostrato linguistico-materiale secondo cui il frammento di testo oggetto di discussione «prendi questa mano zingara, dimmi pure che destino avrò», divenuto nella nuova canzone il titolo «prendi questa mano zingara» e poi anche, nel testo, «prendi questa mano zingara, dimmi pure che futuro avrò» esprimerebbe in una maniera del tutto originale, per la prima volta, proprio dagli autori della canzone «Zingara» i ricorrenti A. e R. , un concetto la richiesta di predizione del destino di una relazione amorosa fra due persone, fatta da una delle due alla veggente-zingara esprimibile in altri numerosi modi diversi. Di qui l'affermazione della piena compiutezza e tutelabilità di quel frammento linguistico e poetico atto ad esprimere quel concetto, indipendentemente dalla restante parte del testo letterario e, a maggior ragione, del tema musicale sottostante a quella enunciazione. 4.1. Secondo i ricorrenti, il giudice di appello non avrebbe compreso tali dati essenziali e perciò avrebbe negato la richiesta di tutela, violando le richiamate disposizioni della legge di protezione autorale del 1941 e commettendo un errore motivazionale, con la soluzione negativa data alla questione sottopostagli. 4.2. La Corte territoriale avrebbe, inoltre, errato nel qualificare la «ripresa linguistica» come una sorta di «citazione» di un versetto poetico-linguisitico estratto da altra opera musicale. 5. Osserva la Corte che le doglianze svolte dai ricorrenti non sono fondate, ma anche che esse vanno respinte solo attraverso una correzione-integrazione della motivazione svolta dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata in questa sede. Le censure, peraltro, pur essendo chiaramente tenute distinte nel ricorso, esigono, per la strettissima connessione che le avvince, che siano trattate congiuntamente. 6. Al quesito di diritto volto a stabilire se un frammento significativo della parte letteraria di un'opera musicale sia o meno suscettibile di autonoma tutela autorale, il giudice distrettuale non ha dato risposta negativa al punto che ha indicato la possibilità di qualificare quel trapianto come una citazione di altra opera , anche se esso ha poi escluso il plagio sulla base di quattro parametri a la modesta variazione data ad una parte del testo riprodotto b la completa diversità del testo letterario nella sua parte restante, dedotta la parte riprodotta c la trattazione di tematiche completamente diverse da parte della nuova opera d la totale diversità della parte musicale. 6.1. osserva la Corte che nessuno di questi enunciati, nel suo valore fattuale, è stato specificamente contestato, da parte dei ricorrenti. 7. In linea astratta, hanno ragione i ricorrenti ad esigere che sia affermato il principio secondo cui si ha violazione del diritto di autore anche nel caso in cui un'opera composta nella specie da testo linguistico e musicale divenga oggetto di indebita copiatura totale o parziale solo in una delle sue parti o componenti si pensi al caso in cui un'opera musicale sia trasferita, pressoché integralmente, nel solo suo testo poetico-letterario, innestato su altra partitura musicale ovvero al caso, forse più frequente, che un testo completamente diverso sia innestato su un identico o somigliante tema musicale . 7.1.Sotto questo profilo potrebbe opinarsi che la sentenza di appello abbia affermato una regula iuris di opposta valenza laddove ha richiamato, nella motivazione, la totale diversità delle parti musicali delle due canzoni, come se tanto bastasse ad escludere il plagio. Ciò che non è, come si può evincere dall'esame della struttura della motivazione della sentenza impugnata, che ha escluso il plagio sulla base di quattro parametri e non solo sulla base di quello di cui è espressione la censurata regula iuris ossia quella secondo cui, in una canzone, il plagio deve necessariamente investire tutte e due le componenti di essa le parole e la musica . 7.2. Infatti, ove anche la motivazione venisse emendata da una tale implicita affermazione ove si ritenesse che la decisione questo principio abbia affermato essa consentirebbe di far rimanere in piedi il suo dictum atteso che il plagio verrebbe escluso sulla base delle altre tre ragioni enunciate ed, in particolare, sulla base di quelle sub b e c del § 5, avendo il giudice di merito rilevato una totale diversità del testo restante e la trattazione di tematiche del tutto diverse nella nuova opera. 8. Sennonché i ricorrenti chiedono a questa Corte di rispondere ad un apposito quesito di diritto chiarendo che la riproduzione di un celebre, originale e compiuto frammento del testo letterario di un'opera musicale in altra opera musicale, è plagio, sia pur soltanto parziale, anche in considerazione del particolare risalto che tale riproduzione ha avuto nell'opera musicale plagiaria. 9. Anche tale questione merita, in astratto, una risposta positiva, non essendo necessario che il plagio della parte poetico-letterario contenuta nell'opera musicale investa una parte consistente di essa, potendo limitarsi al cd. cuore dell'opera, purché essa assuma nella nuova opera artistica un ruolo non diverso o simile a quello dell'opera che si assume plagiata. 9.1. Sennonché anche tale affermazione è stata ritenuta infondata dal giudice di merito, poiché quest'ultimo ha implicitamente escluso che il frammento oggetto di innesto nell'opera successiva, che si assume plagiaria, costituisca il cuore sia della prima che della seconda composizione artistica. Infatti, il giudice distrettuale non solo ha rimarcato che vi è una completa diversità del testo letterario nella sua parte restante rispetto al detto frammento , ma ha anche sottolineato che la parte poetico-letteraria, al di là dell'identità della frase posta al centro della controversia, ha compiuto e compie una «trattazione di tematiche completamente diverse» rispetto all'opera artistica di proprietà dei ricorrenti. 9.2. E, infatti, questo accertamento, per quanto non analiticamente svolto dalla Corte territoriale, non ha formato neppure oggetto di contestazione e di censura in parte qua dai ricorrenti, i quali si sono limitati ad una generica doglianza motivazionale, svolta sotto altri e diversi profili cfr. il § 1.3 , impugnandosi il ragionamento della Corte territoriale nella parte in cui sembra aver escluso il carattere autonomo e compiuto di quel frammento poetico-letterario, ciò che ne impone il conseguente rigetto. 9.3. Invero, la detta affermazione esposta sopra, al punto c del § 6 è proprio decisiva ai fini del rigetto del ricorso, in quanto devesi affermare, in questa sede, il principio di diritto secondo cui, in tema di plagio di un'opera musicale, un frammento poetico-letterario di una canzone che venga ripreso in un'altra non costituisce di per sé plagio, dovendosi accertare, da parte del giudice di merito, se il frammento innestato nel nuovo testo poetico-letterario abbia o meno conservato una identità di significato poetico-letterario ovvero abbia evidenziato, in modo chiaro e netto, uno scarto semantico rispetto a quello che ha avuto nell'opera anteriore. 9.3.1. Infatti, in linea generale, secondo le teorie estetiche, il discorso poetico, partendo dal materiale linguistico del discorso comune, compie già rispetto a questo uno scarto semantico e, agli elementi denotativi di quella base di partenza, conferisce connotazioni aggiuntive polisense via via nuove, diverse da testo a testo, sempre riferite a una contestualità determinata. In tal modo la realtà e la società entrano nell'opera d'arte non perché procedano con meccanica immediatezza dai contenuti denotativi di base, bensì in quanto sono mediati dalla struttura polisensa delle trasformazioni connotative formali, che variano di «arte» in «arte», a seconda del peculiare sistema segnico di ognuna. Anche i discorsi artistici, percorrendo la strada della cd. «verità estetica» e, dunque, «non scientifica», forniscono, ognuno mediante gli specifici linguaggi complessi, una conoscenza del mondo nient'affatto «inferiore» a quella «scientifica». 9.4. Avendo il giudice distrettuale sottolineato che la nuova opera contiene una «trattazione di tematiche completamente diverse» rispetto all'opera artistica di proprietà dei ricorrenti, egli ha implicitamente affermato che anche l'innesto del frammento oggetto di causa nella seconda opera ha ricevuto un significato artistico del tutto diverso. E, in questo senso, la motivazione del giudice distrettuale deve essere esplicitata secondo il principio di diritto sopra richiamato. 10. Tanto rende anche giustizia della pretesa qualificazione come «citazione» che si assume svolta in violazione dell'articolo 10 della legge del 1999 di quel frammento oggetto di innesto, operata dal giudice distrettuale, considerato che, in disparte la natura ipotetica di quella affermazione «semmai .» , ove anche essa avesse un diverso valore enunciativo, risulta comunque superflua nel contesto motivazionale sopra riportato, così come illuminato sulla base dei principi di diritto enunciati riguardanti il diverso significato che uno stesso frammento linguistico può avere sia rispetto al discorso comune sia a due diversi contesti poetico-letterari, ove connessi a materie del tutto differenti. 10.1. E ciò senza dover evocare una più corretta interpretazione della disciplina della citazione, di cui all'articolo 10 della Legge numero 399 del 1978 su cui cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza numero 2089 del 1997 ed al contesto artistico o critico o scientifico della utilizzazione lecita di opere letterarie o artistiche, conformemente a quei buoni usi o, ancor più, alla menzione della fonte o del suo autore che, come si è visto, non vengono in alcun rilievo, nel caso esaminato. 11. Può ora passarsi al ricorso incidentale condizionato del D.G., che deve dichiararsi assorbito per l'avvenuta reiezione del ricorso principale. 12. Invece il ricorso incidentale della Sony, deve essere trattato, anche se respinto. 12.1. Il primo motivo è infondato, in base al principio più volte affermato da questa Corte regolatrice d'integrazione del dispositivo della sentenza con la sua motivazione, atteso che ove il giudice di appello, dopo aver respinto la domanda nella parte motiva, nulla abbia statuito nel dispositivo, non si pongono problemi d'interpretazione, imponendosi, in modo chiaro e semplice, l'avvenuto mancato accoglimento di essa diversamente dal caso in cui vi sia una motivazione di accoglimento, non seguita dalla statuizione corrispondente in dispositivo, che esigendo di essere diversamente articolata e specificata, secondo i poteri discrezionali del giudice, comporta la cassazione della pronuncia proprio per il dispiegamento necessario di quei poteri che non possono essere surrogati in sede di controllo di legittimità . Ciò tanto più quando come nella specie vi sia un dispositivo, per quanto incompleto, che abbia già statuito l'accoglimento di una parte dell'appello e che, solo per materiale omissione, non abbia anche enunciato formalmente la reiezione delle restanti domande, pur chiaramente disattese nella parte motiva della decisione cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza numero 5337 del 2007 . 12.2. Anche il secondo motivo di ricorso incidentale va disatteso. Infatti, l'affermazione censurata ed effettivamente errata il giudice distrettuale ha escluso che le parti attrici avessero agito «con malafede o colpa grave», mentre la ricorrente aveva prospettato anche lo stato soggettivo della colpa lieve, di cui al II co. dell'articolo 96 c.p. c. , e non del primo che quello non richiede non esaurisce la ratio decidendi contenuta nella sentenza impugnata, che è altresì basata, pur senza l'evocazione del primo comma dell'articolo 96 c.p.c., sulla successione di pronunce contrastanti, susseguitesi nel corso del giudizio, e «frutto di diversa interpretazione giuridica di fatti veri e incontestati» osservazione che equivale, nella sostanza, al diniego implicito del difetto della normale prudenza che è giudizio riservato al giudice di merito cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza numero 15551 del 2003 . 12.2.1. In tal modo, il giudice distrettuale ha motivato adeguatamente in ordine alla sussistenza o meno dell' elemento soggettivo richiesto proprio dal secondo comma dell'articolo 96 del codice di rito. In conclusione il ricorso principale e quello incidentale, complessivamente infondati, devono essere respinti e le spese tra i due ricorrenti, per la reciproca soccombenza, devono essere compensate , assorbito l'incidentale condizionato, e i ricorrenti principali condannati in solido al pagamento, nei riguardi del D.G., unica parte non soccombente, delle relative spese, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Respinge i ricorsi principale e incidentale, assorbito l'incidentale condizionato e, compensate quelle tra i ricorrenti principali e la Sony Spa, condanna i ricorrenti principali al pagamento, in solido, delle spese processuali sostenute dal resistente D.G., che si liquidano nella misura di E 8.200,00, di cui E 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.